Concetti Chiave
- Il trasferimento d'azienda avviene tramite la cessione di proprietà, con il cedente che vende e il cessionario che acquisisce l'azienda.
- Il rapporto di lavoro continua con il cessionario, garantendo ai lavoratori il mantenimento dei diritti acquisiti anche senza bisogno di consenso per la cessione.
- I lavoratori possono contestare il passaggio in giudizio, con termini di decadenza simili a quelli per l'impugnazione del licenziamento.
- Il trasferimento non giustifica licenziamenti, che possono avvenire solo dopo l'acquisizione da parte del cessionario, mentre i lavoratori possono dimettersi per giusta causa entro tre mesi.
- I diritti maturati e i contratti collettivi in vigore restano validi fino alla scadenza, ma possono essere sostituiti da nuovi contratti collettivi applicabili all'impresa cessionaria.
Definizione e continuità del rapporto
Il trasferimento d'azienda sì attua mediante la cessione del diritto di proprietà sulla stessa e, quindi, tramite la sua vendita: colui che cede è definito cedente; l’acquirente è invece il cessionario.
Il rapporto di lavoro continua sotto le dipendenze del cessionario: il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; si attua così una cessione ex lege dei contratti di lavoro. Tuttavia, che ammette una deroga della disciplina generale. Di regola, infatti, la cessione contrattuale necessita del consenso del contraente ceduto, ma in questo caso ha poco senso ottenere il consenso del lavoratore, naturalmente interessato alla prosecuzione del rapporto.
Diritti del lavoratore e contestazioni
Il lavoratore, comunque, può contestare in giudizio il passaggio, sostenendo ad esempio di non far parte del ramo di azienda che è stato ceduto. L’azione del lavoratore sottostà ai medesimi termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento: 60 giorni stragiudiziale + 180 giudiziale.
Licenziamenti e dimissioni post-cessione
Il trasferimento d'azienda, dunque, non può mai giustificare il licenziamento del lavoratore: il cedente non può alleggerire l'organico disponendo licenziamenti in prossimità del trasferimento. Solo dopo l'acquisizione dell'azienda, il cessionario potrà adottare eventuali licenziamenti per la ristrutturazione dell'attività. Da parte sua, il lavoratore può, se infelice a causa della cessione, dimettersi per giusta causa dal rapporto di lavoro entro tre mesi dal trasferimento.
Conservazione dei diritti e CCL
In seguito alla cessione, infine, il lavoratore conserva i diritti maturati nella pregressa fase del rapporto (anzianità di servizio, condizioni previste dal contratto individuale, ecc.), il quale potrà comunque mutare in futuro.
Anche i CCL territoriali e nazionali vigenti alla data del trasferimento mantengono la propria efficacia fino alla loro scadenza. Tale regola è derogata qualora vi siano altri contratti collettivi applicabili all’impresa cessionaria, i quali sostituiscono immediatamente quelli precedenti. Se, ad esempio, il CCL applicabile al nuovo datore di lavoro prevede un trattamento retributivo inferiore, i lavoratori sono tenuti a sopportarlo. Per ridurre l’impatto dei cambiamenti, sono spesso stipulati accordi ad hoc.
Domande da interrogazione
- Qual è il principale effetto del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro?
- Quali sono i diritti del lavoratore in caso di contestazione del passaggio?
- Cosa accade ai contratti collettivi di lavoro (CCL) dopo un trasferimento d'azienda?
Il rapporto di lavoro continua sotto le dipendenze del cessionario, con il lavoratore che conserva tutti i diritti derivanti dal contratto, grazie a una cessione ex lege dei contratti di lavoro.
Il lavoratore può contestare in giudizio il passaggio, sostenendo di non far parte del ramo d'azienda ceduto, con termini di decadenza di 60 giorni stragiudiziali e 180 giorni giudiziali per l'impugnazione.
I CCL vigenti mantengono la loro efficacia fino alla scadenza, salvo che non vi siano altri contratti collettivi applicabili all'impresa cessionaria, che sostituiscono immediatamente quelli precedenti.