Concetti Chiave
- L'ordinamento italiano distingue tre tipi di riunioni: in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato, ciascuna con specifiche regole di accesso.
- Le riunioni in luogo privato e aperto al pubblico non necessitano di preavviso, mentre quelle in luogo pubblico richiedono comunicazione al questore almeno 3 giorni prima.
- Il termine 'comprovati' implica che le motivazioni per vietare una riunione devono essere specifiche e concrete, non generiche o teoriche.
- Il preavviso non è condizione di legittimità per le riunioni, ma la sua omissione può comportare responsabilità legale per i promotori.
- Le riunioni elettorali non necessitano di preavviso e sono protette da norme penali, ma non possono tenersi nel giorno delle elezioni e nel giorno precedente.
Tipologie di riunioni in Italia
L’ordinamento costituzionale italiano distingue tre possibili fattispecie di riunione: riunione in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato.
Per luogo aperto al pubblico deve intendersi un qualsiasi luogo, materialmente separato dall’esterno, l’accesso al quale, pur consentito a una generalità di soggetti, sia regolabile da chi ne ha la disponibilità giuridica (ad es. uno stadio, un teatro, un cinema).
Regole per riunioni pubbliche
Le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico sono equiparate per quanto concerne la disciplina: non è richiesto preavviso all’autorità di pubblica sicurezza. Nel caso invece di una riunione in luogo pubblico (una strada, una piazza), potenzialmente più pericolosa per l’ordine pubblico, è necessario, almeno 3 giorni prima del suo svolgimento (a norma dell’art. 18 del testo unico di pubblica sicurezza), comunicarne la data al questore. Questi potrà vietarla solo per «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».
Importanza del termine 'comprovati'
Fondamentale è l’uso del termine comprovati. Da esso infatti si deduce che:
- la motivazione fornita dall’autorità di pubblica sicurezza deve essere specifica in riferimento al caso di specie, e non semplicemente riproduttiva della formula costituzionale;
- proprio la necessaria specificità della motivazione comporta che il divieto possa riguardare solo singole riunioni;
- devono sussistere concrete, non solo teoriche, possibilità di turbamento dell’ordine pubblico.
Preavviso e responsabilità legale
Il preavviso, diverso dalla richiesta di autorizzazione prevista in altri ordinamenti (ad es. Gran Bretagna e Stati Uniti), non è però condizione di legittimità della riunione (v. sentt. 90/1970 e 11/1979), per cui la sua omissione non ne giustifica di per sé lo scioglimento. Se mai, è fonte di responsabilità, giuridicamente sanzionabile, per i promotori.
Riunioni elettorali e limiti temporali
Un regime di particolare favore è previsto per le riunioni elettorali, impropriamente definite comizi, per le quali non è previsto l’obbligo di preavviso e il cui svolgimento è garantito dalla norma penale che punisce l’impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale (art. 99 d.p.r. 361/1957). Questo tipo di riunione incontra un peculiare limite temporale: per garantire all’elettore una fase di riflessione, non può avere luogo nel giorno delle elezioni e in quello che le precede (art. 9 l. 212/1956).
Domande da interrogazione
- Quali sono le tipologie di riunioni riconosciute dall'ordinamento italiano?
- Qual è l'importanza del termine 'comprovati' nel contesto delle riunioni pubbliche?
- Quali sono le regole specifiche per le riunioni elettorali in Italia?
L'ordinamento costituzionale italiano distingue tre tipologie di riunioni: in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato.
Il termine 'comprovati' implica che la motivazione per vietare una riunione deve essere specifica e riferita al caso concreto, con la necessità di dimostrare reali possibilità di turbamento dell'ordine pubblico.
Le riunioni elettorali non richiedono preavviso e sono protette da norme penali contro l'impedimento, ma non possono svolgersi nel giorno delle elezioni e in quello precedente per garantire una fase di riflessione agli elettori.