Concetti Chiave
- L'art. 5 della Costituzione italiana stabilisce l'autonomia e il decentramento come principi fondamentali per garantire il diritto delle comunità locali di esercitare funzioni proprie.
- Le Regioni possono essere a Statuto speciale, con maggiore autonomia per particolari esigenze, o a Statuto ordinario, disciplinate dal Titolo V della Costituzione.
- La legge Bassanini del 1997 ha riservato allo Stato funzioni di interesse nazionale, trasferendo le competenze amministrative agli Enti locali e alle Regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- Le Regioni hanno potestà legislativa, ma devono rispettare la Costituzione e i vincoli internazionali, con competenze esclusive su materie non attribuite allo Stato.
- Il sistema di elezione degli organi comunali prevede l'elezione diretta del Sindaco, la nomina dei membri della Giunta e un premio di maggioranza nel Consiglio comunale, con possibilità di ballottaggio nei Comuni più grandi.
Principi fondamentali dell'autonomia
L'art. 5 Cost. prevede, tra i suoi principi fondamentali, l'autonomia e il decentramento, con l'obiettivo di rovesciare il precedente assetto fascista dello Stato.
L'autonomia consiste nel diritto delle comunità locali di esercitare funzioni nel proprio interesse attraverso enti distinti dallo stato; tuttavia ciò non deve ostacolare l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Esse infatti sono chiamate a partecipare anche alla vita dello Stato, uscendo così dalla loro dimensione autonoma.
Il decentramento consiste invece nell'organizzazione delle funzioni attraverso organi e uffici dipendenti dal Governo centrale distribuiti su tutto il territorio.
L'attuazione dell'art. 5 Cost. ha attraversato diverse fasi e nell'ultima fase, con la legge cost. n. 3 del 2001, è stato riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione.
Le Regioni possono essere a Statuto speciale o a Statuto ordinario.
Regioni a statuto speciale
Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta hanno caratteristiche particolari, ad esempio forti gruppi linguistici non italiani, vicinanza agli stati confinanti, sottosviluppo, ecc. e per questo motivo viene concessa loro maggior autonomia (art. 116, primo comma). I loro Statuti, riguardanti autonomia e organizzazione dei poteri regionali, sono contenuti in leggi costituzionali, che non possono quindi essere abrogate o contraddette da leggi ordinarie.
Tutte le altre Regioni sono a Statuto ordinario e disciplinate dal Titolo V della Parte II della Costituzione. I loro Statuti riguardano solo l'organizzazione dei poteri regionali e sono atti della Regione, approvati dal Consiglio regionale.
Distribuzione delle competenze
Con la l. n. 59 del 1997 detta legge Bassanini, allo Stato centrale sono state riservate solo le funzioni di interesse nazionale; agli Enti locali e alle Regioni, invece, sono state affidate le funzioni amministrative relative alle collettività locali; tuttavia, perché questa distribuzione delle competenze possa funzionare, è necessario rispettare il principio di sussidiarietà.
Lo stato italiano è un ente superiore, perché è il garante dell'ordinato sviluppo della vita degli enti autonomi. L'art. 120 Cost. attribuisce allo Stato (in particolare al Governo) il potere sostitutivo nei confronti degli organi di Regioni ed Enti locali nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali, scarsa incolumità e sicurezza pubblica , maggior tutela dell'unità giuridica/economica a rischio o per la difesa di diritti civili e sociali
Forma di governo regionale
Forma di governo delle regioni Gli organi della Regione sono il Il Consiglio regionale è l'organo deliberativo principale ed esercita la potestà legislativa e altre funzioni attribuitegli per legge; la durata è di 5 anni, a meno che esso non deliberi la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, provocandone lo scioglimento anticipato. L'elezione dei consiglieri avviene attraverso il premio di maggioranza ed essi godono dell'insindacabilità, ma non dell'immunità tipica dei parlamentari.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e si occupa della direzione politica di quest'ultima; i suoi componenti sono definiti assessori.
Infine, il Presidente della Giunta regionale è il Presidente dell'intera Regione. Egli è eletto a suffragio universale diretto ed esercita funzioni politiche e istituzionali.
Potestà legislativa e regolamentare
Potestà legislativa regionaleLe Regioni dispongono di poteri legislativi ma, secondo il primo comma dell'art. 117 Cost., essi devono essere esercitati nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali . Non è inoltre possibile mettere in pericolo l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, superare il limite del proprio territorio, violare le norme del proprio statuto o alcuni principi costituzionali generali dell'attività dei pubblici poteri posti dalla Costituzione.
Il criterio di competenza è fondamentale per porre un limite tra le due fonti legislative, quella statale e quella regionale. Tuttavia, le leggi emanate da entrambe le fonti non possono essere regolamentate sulla base del criterio di gerarchia perché hanno lo stesso valore. Ci sono delle materie sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva (quelle di interesse nazionale) e altre per cui è prevista la competenza concorrente sia dello Stato sia delle Regioni. Tutte queste materie sono espressamente attribuite dalla Costituzione; per quelle non nominate la competenza è esclusivamente della Regione e in questo modo è possibile un limitato regionalismo differenziato cosicché, le Regioni che lo ritengano opportuno, possono chiedere e ottenere il potenziamento della loro autonomia.
Potestà regolamentareAlle Regioni è attribuito anche il potere di attuare ed eseguire le leggi tramite norme secondarie. Secondo l'art. 117 Cost., sesto comma, allo Stato spetta la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva; tutte le altre materie possono essere regolamentate dalle Regioni, le quali possono anche adattare le leggi statali alle esigenze locali.
Funzioni amministrative e ordinamento
Funzioni amministrativeSecondo l'art.118 Cost. le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, a meno che non sia necessario l'esercizio di tali funzioni su scala maggiore. La Costituzione tuttavia non elenca direttamente le funzioni che spettano ai Comuni, perciò si fa riferimento a un criterio storico per determinare quali funzioni non spettano agli Enti locali.
L'ordinamento degli Enti localiIl Comune è la forma più antica di autogoverno delle popolazioni. Il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali attribuisce ad essi e alle Province il potere di determinare le norme di organizzazione e di funzionamento degli organi e degli uffici, quelle di partecipazione dei cittadini e quelle di decentramento comunali; il tutto nell'ambito dei principi fissati dalla legge. Inoltre i Comuni più grandi possono essere divisi in circoscrizioni.
Gli organi del Comune sono Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta.
Il primo è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, presieduto da un Presidente del Consiglio comunale o dal sindaco; il Sindaco è il rappresentate legale, l'immagine politica e il capo dell'organizzazione del Comune; infine, la Giunta è l'organo esecutivo ed essa è composta da Assessori, ciascuno con un settore di propria competenza.
Il capo di tutti gli uffici burocratici è il Segretario Comunale, eletto dal Sindaco.
Struttura e elezione degli organi comunali
Il sistema di elezione degli organi comunali si caratterizza per: l'elezione diretta del Sindaco, la nomina e la revoca dei membri della Giunta da parte di quest'ultimo e un premio di maggioranza nel Consiglio comunale a favore delle forze vincitrici delle elezioni.
Il candidato che ottiene la maggioranza relativa viene eletto Sindaco e alla sua lista viene attribuito un premio di maggioranza. Nei Comuni più con più abitanti, è previsto il ballottaggio, ovvero un secondo turno elettorale a cui partecipano i due candidati con la maggioranza di voti al primo turno; ciò avviene solo se al primo turno nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta.
Nell'elezione per il Consiglio comunale i seggi sono assegnati alle liste proporzionalmente, ma le liste collegate col Sindaco.
Gli organi comunali elettivi durano in carica cinque anni e i Sindaci sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, se il Consiglio approva a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei suoi confronti, egli è costretto a dimettersi e il Consiglio a sciogliersi.
Il loro scioglimento può essere previsto anche con decreto del Presidente della Repubblica in casi particolari e di rilevante gravità.
La Provincia è un ente di governo locale, che svolge i servizi di “area vasta”. Anche in questo caso i suoi tre organi sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Le sue funzioni riguardano invece la cura degli interessi di dimensione provinciale e di vaste zone intercomunali in settori vari.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato dell'autonomia secondo l'art. 5 della Costituzione?
- Come si differenziano le Regioni a Statuto speciale da quelle a Statuto ordinario?
- Qual è il ruolo dello Stato nella distribuzione delle competenze tra enti locali e Regioni?
- Quali sono gli organi principali della Regione e le loro funzioni?
- Come avviene l'elezione degli organi comunali e quali sono le loro caratteristiche?
L'autonomia rappresenta il diritto delle comunità locali di esercitare funzioni nel proprio interesse attraverso enti distinti dallo Stato, senza compromettere l'unità e l'indivisibilità della Repubblica.
Le Regioni a Statuto speciale, come Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, godono di maggiore autonomia per via di caratteristiche particolari, mentre le Regioni a Statuto ordinario sono disciplinate dal Titolo V della Costituzione e hanno Statuti approvati dal Consiglio regionale.
Lo Stato centrale si riserva solo le funzioni di interesse nazionale, mentre le funzioni amministrative relative alle collettività locali sono affidate agli Enti locali e alle Regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Gli organi principali della Regione sono il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa, e la Giunta regionale, che si occupa della direzione politica; il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale diretto.
Gli organi comunali sono eletti tramite un sistema che prevede l'elezione diretta del Sindaco e un premio di maggioranza nel Consiglio comunale; la durata in carica è di cinque anni, con possibilità di rieleggibilità per il Sindaco.