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Concetti Chiave

  • La sentenza costituzionale 231/2013 ha modificato l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, cambiando i criteri per la selezione delle associazioni sindacali che possono formare RSA.
  • Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite da lavoratori in unità produttive con oltre 15 dipendenti, anche da un solo lavoratore, se il sindacato lo consente.
  • L'associazione sindacale che costituisce la RSA deve partecipare alle trattative per il contratto collettivo, senza necessità di firmarlo.
  • La RSA ha una propria personalità giuridica, distinta da quella dell'associazione sindacale di riferimento.
  • Oggi, le normative sulle RSA e le RSU coesistono, consentendo ai sindacati di scegliere tra le due forme di rappresentanza in base al settore.

Modifiche all'articolo 19

La sentenza costituzionale 231/2013 ha riscritto l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori. La principale novità ha riguardato i nuovi criteri selettivi scelti per individuare le associazioni sindacali al cui interno è possibile costituire RSA: questa prerogativa è riconosciuta agli enti che prendono parte alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo: dunque non è più necessario che il sindacato firmi il CCL per essere dotato di effettiva rappresentatività.

Criteri per la costituzione delle RSA

Dopo interminabili trattative, quindi, è stato stabilito che:

- le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva che occupa più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole). L’iniziativa può essere presa da lavoratori aderenti al sindacato o meno, può anche essere di un solo lavoratore. La Cassazione ha stabilito che, sebbene l’iniziativa spetta ai prestatori d’opera, la RSA può formarsi solo se il sindacato ne ammette la costituzione nel proprio ambito (ricezione informale);

- l’associazione sindacale in cui è costituita la RSA deve partecipare alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo applicabile nell’unità produttiva, non è necessario che lo sottoscriva.

La RSA è dotata di una propria personalità giuridica, distinta da quella dell’associazione nel cui ambito è stata costituita.

Evoluzione delle rappresentanze sindacali

In origine, le rappresentanze sindacali erano disciplinate solo da fonti legali (art. 19 dello statuto dei lavoratori sulle RSA); Alla fine del XX secolo, però, la disciplina legale è stata affiancata a quella contrattuale, che ha istituito le RSU: rappresentanze sindacali unitarie. Le due normative oggi convivono; ciò vuol dire che i sindacati possono scegliere liberamente se costituire RSA (diffuse soprattutto nel settore terziario) o RSU (presenti nel settore industriale).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali novità introdotte dalla sentenza costituzionale 231/2013 riguardo all'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori?
  2. La sentenza ha modificato i criteri per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), permettendo a qualsiasi ente che partecipa alle trattative per il contratto collettivo di avere rappresentatività, senza necessità di firmare il contratto stesso.

  3. Chi può costituire una rappresentanza sindacale aziendale (RSA) e quali sono i requisiti?
  4. Le RSA possono essere costituite da lavoratori in unità produttive con più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole), anche da un solo lavoratore, purché il sindacato ne ammetta la costituzione. È necessario che l'associazione sindacale partecipi alle trattative per il contratto collettivo applicabile.

  5. Qual è la differenza tra RSA e RSU e come si sono evolute nel tempo?
  6. Le RSA sono rappresentanze sindacali aziendali, mentre le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) sono state introdotte alla fine del XX secolo come disciplina contrattuale. Oggi, i sindacati possono scegliere liberamente tra costituire RSA, diffuse nel settore terziario, o RSU, presenti nel settore industriale.

Domande e risposte

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