Concetti Chiave
- La Corte d'Appello di Torino ha ridefinito il lavoro su piattaforma come eterorganizzazione, applicando la disciplina prevista dall'articolo 2094 c.c.
- I riders hanno diritto a una retribuzione equa basata sul contratto collettivo nazionale per la logistica, in assenza di parametri specifici.
- La Corte ha adottato una soluzione intermedia, intervenendo decisivamente ma senza esaminare tutte le richieste dei ricorrenti.
- I ciclofattorini hanno chiesto l'estensione della tutela reale per il gig work, dopo che la piattaforma ha disconnesso i loro account.
- La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione, che ha emesso un giudizio il 24 gennaio 2020.
Decisione della Corte d'Appello
La Corte d’Appello di Torino ha ridisegnato la disciplina applicabile al lavoro su piattaforma (gig work). Il tribunale ha ricondotto la fattispecie all’ambito dell’eterorganizzazione (art. 2.1 d.lgs. 81/2015).
Questa tipologia di impiego si contraddistingue per il requisito dell’eterorganizzazione attribuito a forme di lavoro che, altrimenti, sarebbero nettamente ricondotte all’ambito dell’autonomia. Tali tipologie d’impiego sono per questo definite «subordinazioni spurie» e ad esse si applica la disciplina dell’articolo 2094 c.c.
Diritti dei riders
I riders hanno diritto a una retribuzione proporzionata alle attività di lavoro effettivamente svolte e, non esistendo parametri di riferimento, la Corte d’Appello di Torino assume come parametro il contratto collettivo nazionale del lavoro per la logistica. In mancanza di un’iscrizione sindacale da parte della piattaforma, la Corte ha applicato la suddetta fattispecie servendosi dell’articolo 36 Cost. (retribuzione minima inderogabile). Tutte le altre richieste dei ricorrenti (risarcimento del danno per violazione della privacy, qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, ridefinizione delle norme di sicurezza sul lavoro) non è stata invece esaminata.
Soluzione intermedia della Corte
Per questo motivo, la soluzione offerta dalla Corte d’Appello di Torino si configura come «intermedia»: da un lato il tribunale è intervenuto in maniera poderosa e decisiva; sotto altri aspetti, invece, la disamina non si è sbilanciata.
Per quanto riguarda il diritto alla reintegra, i ciclofattorini ricorrenti rivendicavano anche l’estensione della tutela reale alla fattispecie del gig work. Dopo il loro ricorso, infatti, la piattaforma aveva disconnesso il loro account, comportamento di fatto analogo al licenziamento.
Ricorso alla Corte di Cassazione
La Sentenza della Corte d’APpello è stata a sua volta impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale si è espressa il 24 gennaio del 2020.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale novità introdotta dalla Corte d'Appello di Torino riguardo al lavoro su piattaforma?
- Quali diritti hanno i riders secondo la decisione della Corte d'Appello?
- Qual è stata la reazione della Corte di Cassazione alla sentenza della Corte d'Appello?
La Corte d'Appello di Torino ha ricondotto il lavoro su piattaforma all'ambito dell'eterorganizzazione, definendo queste forme di impiego come "subordinazioni spurie" e applicando la disciplina dell'articolo 2094 c.c. (art. 2.1 d.lgs. 81/2015).
I riders hanno diritto a una retribuzione proporzionata alle attività svolte, con la Corte che ha adottato come parametro il contratto collettivo nazionale per la logistica, invocando l'articolo 36 della Costituzione per garantire una retribuzione minima inderogabile.
La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, che si è espressa il 24 gennaio 2020, ma il testo non fornisce dettagli sulla decisione della Cassazione.