Concetti Chiave
- Il caricatore consegna le merci al vettore sulla banchina, il quale è responsabile per eventuali danni fino all'imbarco sulla nave.
- Le parti possono derogare alla responsabilità del vettore tramite la clausola "free in and out", ma questa non è valida per i trasporti internazionali.
- Il comandante della nave ha una responsabilità personale per lo stivaggio delle merci, garantendo che siano collocate correttamente nella stiva.
- Le "stallìe" si riferiscono agli intervalli di tempo per le operazioni di caricamento e scaricamento delle merci, calcolabili in ore o giorni lavorativi.
- La regola del sottoparanco permette di gestire con precisione i rapporti di diritto della navigazione, riducendo controversie legali.
Responsabilità del vettore
il caricatore consegna le merci al vettore sulla banchina (sottoparanco) e questi dovrà provvedere a spostare le merci dalla banchina alla nave. Se le merci subiscono un danno mentre si trovano ancora sulla banchina, essi graveranno sul vettore, poiché egli è tenuto a rispondere dei rischi legati all’imbarco dei beni oggetto del trasporto totale o parziale.
Nella prassi, però, tale regola viene generalmente derogata dalle parti: i formulari possono contenere la cosiddetta «clausola fio (acronimo di «free in and out»), in virtù della quale i contraenti possono disporre che le operazioni di imbarco debbano essere compiute dal caricatore.
La suddetta clausola non può essere applicata con riferimento a un trasporto internazionale: la normativa internazionale, infatti, prevede in maniera inderogabile che le operazioni di imbarco delle merci siano effettuate obbligatoriamente dal vettore.
Nell’ambito dell’imbarco delle merci, un ruolo essenziale è svolto dal comandante della nave. Su questi grava una forma di responsabilità personale per lo stivaggio della merce. Una volta che il vettore l’ha trasferita dalla banchina all’interno della nave, il comandante sarà tenuto a controllare che la merce venga effettivamente collocata dai membri dell’equipaggio solo ed esclusivamente all’interno dei locali adibiti al trasporto delle merci (la stiva). I danni derivati da un errore di stivaggio gravano solo sul comandante.
Il Codice della navigazione, inoltre, prevede un istituto particolare denominato «stallìe»: l’espressione attiene agli intervalli di tempo entro i quali si suppone possano essere concluse le attività di caricazione e scaricazione delle merci. Le stallìe possono essere calcolate ad ore o a giorni (sono computabili solo quelli lavorativi).
Nel corso degli anni, all’interno del nostro ordinamento la regola del sottoparanco ha acquisito una rilevanza fondamentale: essa consente di gestire con grande precisione i rapporti inerenti al diritto della navigazione, evitando l’insorgere di controversie e contenziosi di natura legale.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità del vettore durante l'imbarco delle merci?
- Qual è il ruolo del comandante della nave nell'imbarco delle merci?
- Cosa sono le "stallìe" nel contesto del caricamento e scaricamento delle merci?
Il vettore è responsabile dei danni alle merci che si verificano mentre queste si trovano sulla banchina, poiché deve occuparsi del loro spostamento dalla banchina alla nave. Tuttavia, le parti possono derogare a questa regola con la clausola "free in and out", che non è applicabile ai trasporti internazionali.
Il comandante della nave ha una responsabilità personale per lo stivaggio delle merci e deve assicurarsi che vengano collocate correttamente all'interno della stiva. Eventuali danni derivanti da errori di stivaggio sono a carico del comandante.
Le "stallìe" sono intervalli di tempo stabiliti per il completamento delle operazioni di caricazione e scaricamento delle merci, calcolabili in ore o giorni lavorativi, e sono regolamentate dal Codice della navigazione per evitare controversie legali.