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Concetti Chiave

  • Il nuovo regime sanzionatorio prevede un'indennità per i licenziamenti senza giusta causa, pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità.
  • Per i datori di piccole dimensioni, l'indennità è ridotta a una mensilità per anno di servizio, con un importo variabile da tre a sei mensilità.
  • La tutela ripristinatoria attenuata si applica solo ai licenziamenti disciplinari, considerando esclusivamente il fatto materiale e non l'elemento soggettivo del lavoratore.
  • Le differenze rispetto al vecchio articolo 18 riguardano l'aliunde percepiendum e il versamento dei contributi previdenziali senza detrazioni durante il periodo di licenziamento.
  • La tutela ripristinatoria piena rimane sostanzialmente invariata, con l'unica modifica riguardante il licenziamento ingiustificato di lavoratori con disabilità, ora trattato con tutela piena.

Nuovo regime sanzionatorio

La norma più importante del nuovo regime sanzionatorio dispone che, se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e soggettivo, il rapporto di lavoro sarà estinto e il datore dovrà pagare un'indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio. L’indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale, quindi solo a imposizione fiscale. L’importo, comunque deve oscillare tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità. Anche in questo caso il calcolo è determinato in modo automatico in base all’anzianità.

Per i datori di piccole dimensioni, l'importo è ridotto a una mensilità per ogni anno di servizio e il valore oscilla fra le tre e le sei mensilità.

Tutela ripristinatoria attenuata

Per quanto riguarda la tutela ripristinatoria attenuata, nel nuovo regime essa si applica unicamente ai licenziamenti disciplinari. In particolare, essa è efficace solo se il fatto materiale su cui si fonda il licenziamento non sussiste. Il regime ripristinatorio, dunque, non tiene più conto dell’elemento soggettivo (il contesto in cui il fatto è commesso, il dolo o la colpa) del lavoratore, bensì esclusivamente del fatto in sé.

Per questo motivo, i giuristi si sono chiesti quale sistema si debba applicare nell’ipotesi in cui sussiste il fatto materiale ma non l’elemento soggettivo (ad esempio quando il lavoratore arreca un danno senza tuttavia averne avuto il dolo). La giurisprudenza non ha ancora fornito una risposta certa.

Differenze con il vecchio articolo

Sotto il profilo dei contenuti, la nuova tutela ripristinatoria attenuata presenta molti punti in comune con il vecchio articolo 18. Le uniche differenze riguardano l’aliunde percepiendum, riferito solo alle proposte di lavoro «congrue» che il dipendente avrebbe potuto accettare; la il versamento integrale dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, senza più detrarre altri eventuali contributi versati nel frattempo.

La tutela ripristinatoria piena, infine, è rimasta pressoché invariata: l’unica novità ha riguardato solo il licenziamento ingiustificato dei lavoratori con disabilità fisica o psichica. In passato questa fattispecie era ricondotta al ripristino attenuato, oggi a quello pieno.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'indennità prevista per i datori di lavoro in caso di licenziamento non giustificato?
  2. Se il giudice accerta che non ci sono motivi validi per il licenziamento, il datore deve pagare un'indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un importo che oscilla tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, esente da contribuzione previdenziale (testo).

  3. Come si applica la tutela ripristinatoria attenuata nel nuovo regime?
  4. La tutela ripristinatoria attenuata si applica solo ai licenziamenti disciplinari e solo se il fatto materiale alla base del licenziamento non sussiste, escludendo l'elemento soggettivo del lavoratore (testo).

  5. Quali sono le principali differenze tra il nuovo regime sanzionatorio e il vecchio articolo 18?
  6. Le differenze principali riguardano l'aliunde percepiendum, limitato alle proposte di lavoro congrue, e il versamento integrale dei contributi previdenziali dal licenziamento alla reintegrazione, senza detrazioni (testo).

Domande e risposte

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