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Concetti Chiave

  • L'approvazione dello statuto regionale può essere soggetta a referendum, simile alle leggi di revisione costituzionale, nei modi previsti dall'articolo 123.
  • La pubblicazione dello statuto ha effetti conoscitivi e permette di richiedere un referendum entro tre mesi dalla pubblicazione.
  • Dopo la pubblicazione, il governo può sollevare una questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni, mentre il referendum può essere richiesto entro tre mesi.
  • La riforma del titolo V della Costituzione stabilisce che gli statuti regionali sono fonti del diritto con una procedura di approvazione specifica e simile a quella di revisione.
  • Il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione definisce la potestà legislativa, distinguendo le materie di esclusiva competenza statale da quelle regionali.

Approvazione e pubblicazione dello statuto

Proprio come nel caso delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, l’approvazione dello statuto può essere soggetta a eventuale referendum statutario (parte eventuale), ovviamente nei modi e casi previsti dall’articolo 123.

Analogamente a quanto accade per la legge di revisione costituzionale, dunque, la pubblicazione dello statuto non ha effetti costitutivi bensì conoscitivi: entro tre mesi dalla pubblicazione, sarà possibile richiedere il referendum. Solo al termine dei tre mesi, oppure in seguito all’eventuale referendum statutario, lo statuto entrerà in vigore. Esso è pubblicato dal presidente della regione sulla gazzetta regionale.

Termini e questioni di legittimità

La pubblicazione successiva all’approvazione implica due distinti termini:

- la possibilità, da parte del governo della repubblica, di sollevare questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni;

- la facoltà di richiedere il referendum statutario entro tre mesi.

Data la contemporaneità delle due misure preventive, molti giuristi si sono chiesti quali dei due procedimenti debba prevalere sull’altro. A tal proposito non si esprime né la Costituzione né mai si è espressa la Corte: alcune regioni, autonomamente, hanno stabilito che, qualora il governo sollevi questione di legittimità costituzionale, l’eventuale procedura referendaria sarebbe sospesa. La Corte, invece, si è limitata a definire i due procedimenti coevi egualmente prioritari.

Riforma del titolo V e potestà legislativa

La riforma del titolo V della costituzione, già anticipata dalla revisione dell’articolo 123 della Costituzione (1999) definisce il concetto di potestà legislativa regionale: gli statuti si configurano come vere e proprie fonti regionali del diritto che si collocano a un livello differenziato rispetto alle altre leggi vigenti in quella regione poiché, a differenza di queste ultime, essi sono approvati con una procedura specifica, simile a quella aggravata di revisione. Il primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, inoltre, sancisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il suddetto articolo individua le materie in cui lo stato ha la potestà legislativa esclusiva, cioè quelle per cui non è previsto in alcun caso il minimo spazio di intervento regionale: si tratta di numerose e variegate materie di competenza, che spaziano dall’immigrazione ai rapporti internazionali.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il processo di approvazione e pubblicazione dello statuto regionale?
  2. L'approvazione dello statuto può essere soggetta a referendum statutario, come previsto dall'articolo 123. La pubblicazione dello statuto ha effetti conoscitivi e, entro tre mesi dalla pubblicazione, è possibile richiedere il referendum. Solo dopo questo termine o a seguito del referendum, lo statuto entrerà in vigore.

  3. Quali sono i termini e le questioni di legittimità legate alla pubblicazione dello statuto?
  4. Dopo l'approvazione, il governo della repubblica può sollevare una questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni, mentre il referendum statutario può essere richiesto entro tre mesi. Non è chiaro quale procedura debba prevalere, ma alcune regioni hanno stabilito che la procedura referendaria si sospende se il governo solleva la questione di legittimità.

  5. Come influisce la riforma del titolo V sulla potestà legislativa regionale?
  6. La riforma del titolo V definisce la potestà legislativa regionale, stabilendo che gli statuti sono fonti regionali del diritto approvate con una procedura specifica. L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali, delineando anche le materie di competenza esclusiva dello Stato.

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