Concetti Chiave
- Le regole internazionali devono essere recepite e adattate dai vari ordinamenti giuridici nazionali, con ogni stato libero di scegliere il metodo più appropriato per farlo.
- Il rispetto delle obbligazioni internazionali è fondamentale, e la loro violazione può portare a responsabilità internazionale per lo stato e i suoi organi governativi.
- L'inadempimento delle regole internazionali può derivare dall'inosservanza di uno o più dei tre organi fondamentali: esecutivo, legislativo e giudiziario.
- La responsabilità internazionale si estende anche agli enti substatali, in base al principio che attribuisce allo stato i comportamenti di tutti i soggetti del suo apparato istituzionale.
- Gli atti compiuti da organi de facto e le azioni esercitate oltre le proprie competenze possono anch'essi comportare responsabilità per lo stato, in contrasto con la legislazione nazionale.
Adattamento delle regole internazionali
Le fonti di cui consta l’ordinamento internazionale devono essere recepite ed adattate dagli ordinamenti giuridici nazionali (domestici).
Ogni stato è libero di adottare il metodo che ritiene più idoneo: a prescindere dalle modalità utilizzate è necessario che ogni soggetto di diritto internazionale accerti e interpreti le regole internazionali rilevanti, trasponendone il contenuto nel proprio ordinamento tramite le disposizioni costituzionali. In caso di mancata osservanza degli obblighi internazionali che richiedono attuazione sul piano degli ordinamenti interni, i soggetti controinteressati potranno promuovere procedimenti sulla responsabilità internazionale da fatto illecito nei confronti della condotta seguita dagli organi da cui dipendono le funzioni sovrane fondamentali (esecutiva, legislativa e giudiziaria) dello stato inadempiente.
Responsabilità internazionale e inadempimento
L’attuazione delle regole internazionali può tradursi in un comportamento attivo (obblighi di fare) o in un comportamento omissivo (obblighi di astensione o di non fare).
L’inadempimento dello stato può dipendere dall’inosservanza di uno solo dei tre organi fondamentali, da due o cumulativamente da tutti e tre. In ogni caso, l’inadempimento determina il sorgere di responsabilità non solo in capo agli organi del governo centrale, ma anche agli enti substatali (enti locali e regioni), secondo il principio generale dell’attribuzione allo stato dei comportamenti di qualsiasi soggetto appartenente al suo apparato istituzionale. Tale criterio si coniuga con alcune regole specifiche, codificate nell’articolato sulla responsabilità internazionale degli stati. Tra queste sono particolarmente eminenti quelle che attribuiscono allo stato anche i comportamenti posti in essere dai cosiddetti organi de facto (soggetti o enti che esercitano funzioni publiche autorizzate pur in assenza di un rapporto di impiego formale con lo stato) e l’attività di un organo esercitata al di là delle sue competenze o in contrasto con la legislazione nazionale: a tal proposito si parla di «attribuzione allo stato degli atti ultra».
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo degli stati nell'adattamento delle regole internazionali?
- Cosa comporta l'inadempimento degli obblighi internazionali da parte di uno stato?
- Come si definisce la responsabilità internazionale in caso di atti ultra vires?
Ogni stato è libero di scegliere il metodo più idoneo per recepire e adattare le regole internazionali nel proprio ordinamento giuridico, assicurandosi di accertare e interpretare le norme rilevanti attraverso le disposizioni costituzionali.
L'inadempimento può derivare dall'inosservanza di uno o più organi fondamentali dello stato e genera responsabilità non solo per il governo centrale, ma anche per enti substatali, secondo il principio che attribuisce allo stato i comportamenti di qualsiasi soggetto del suo apparato istituzionale.
La responsabilità internazionale si estende anche agli atti compiuti da organi che agiscono al di là delle loro competenze o in contrasto con la legislazione nazionale, con la conseguente attribuzione di tali comportamenti allo stato, inclusi quelli di organi de facto.