Concetti Chiave
- Il datore di lavoro deve comunicare alle RSA o RSU le cause e la durata della sospensione dell'orario di lavoro, coinvolgendo il sindacato per un esame congiunto se necessario.
- La domanda di concessione della CIG deve essere presentata telematicamente entro termini specifici, 15 giorni per la CIGo e 7 giorni per la CIGS, illustrando il piano di riorganizzazione aziendale.
- Il decreto di concessione della CIG viene emesso dal ministro del lavoro entro 90 giorni dalla domanda, se le motivazioni sono valide.
- Una volta concessa la CIG, la retribuzione del lavoratore viene anticipata dall'Inps, con l'indennità pari all'80% della retribuzione non guadagnata.
- I periodi di sospensione lavorativa sono riconosciuti ai fini pensionistici tramite l'accreditamento della contribuzione figurativa per i lavoratori interessati.
Comunicazione e consultazione sindacale
La procedura necessaria per richiedere la CIG prevede diverse fasi:
1) il datore comunica alle RSA o RSU le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la loro durata e il numero di dipendenti interessati;
2) il sindacato può richiedere un esame congiunto volto ad analizzare la problematica aziendale e il programma di sospensione che l’impresa intende adottare. L’esame deve essere concluso entro 25 giorni, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. Esso è particolarmente importante nella CIGS;
Presentazione della domanda
3) il datore inoltra per via telematica la domanda di concessione rispettando la procedura prevista in base al tipo di CIG richiesta: per la CIGo, egli invia la domanda alla sede Inps territorialmente competente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione lavorativa; per la CIGS, invece, la domanda deve essere presentata presso il ministero del lavoro entro sette giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale. In generale, la domanda deve esporre il programma di riorganizzazione aziendale;
Concessione e pagamento della CIG
4) se le ragioni per cui il trattamento è stato richiesto sono ritenute valide, esso è concesso con decreto del ministro del lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
5) a questo punto, l’obbligo di retribuire il lavoratore non grava più sul datore, bensì sull’Inps. Di solito, però, l’indennità è anticipata dallo stesso datore, che in seguito verrà rimborsato tramite detrazioni alle proprie contribuzioni fiscali. L’importo è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe guadagnato nelle ore di impiego non prestate. Il valore massimo che può raggiungere è definito annualmente;
6) i periodi di sospensione sono riconosciuti ai fini pensionistici, tramite l’accreditamento della cosiddetta «contribuzione figurativa».
Domande da interrogazione
- Quali sono i passaggi fondamentali per richiedere la CIG?
- Qual è il termine per la presentazione della domanda di CIGS dopo la consultazione sindacale?
- Come viene gestito il pagamento della CIG e quali sono le implicazioni per il datore di lavoro?
La richiesta di CIG prevede diverse fasi: comunicazione delle cause di sospensione da parte del datore, eventuale esame congiunto con il sindacato, e presentazione della domanda telematica all'Inps o al ministero del lavoro, a seconda del tipo di CIG richiesta.
La domanda di CIGS deve essere presentata presso il ministero del lavoro entro sette giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale.
Se la richiesta di CIG è approvata, l'Inps si fa carico della retribuzione del lavoratore, mentre il datore anticipa l'indennità e viene successivamente rimborsato tramite detrazioni fiscali. L'importo dell'indennità è pari all'80% della retribuzione non guadagnata.