Concetti Chiave
- Il tribunale di Valencia ha riconosciuto la volontarietà della prestazione lavorativa dei ciclofattorini, evidenziando la subordinazione nel rapporto con i datori di lavoro.
- Il tribunale di Madrid ha applicato il contratto a chiamata ai ciclofattorini, identificando un rapporto contrattuale subordinato attivato dalla piattaforma digitale.
- L'attività dei ciclofattorini non può essere considerata lavoro autonomo, poiché dipende dalla piattaforma digitale per la prestazione lavorativa.
- La cassazione francese ha confermato il vincolo di subordinazione basandosi sulle modalità di erogazione della prestazione dei riders.
- Il legislatore italiano ha introdotto misure per tutelare i ciclofattorini tramite il decreto legislativo 201/2019, recentemente convertito in legge.
Differenze tra tribunali di Valencia e Torino
Il tribunale di Valencia si è espresso in materia di job on call contestualmente al tribunale di Torino: i due enti, però, si sono appropriati all’argomento in modo estremamente diverso. In particolare, il tribunale di Valencia da un lato ha ammesso la volontarietà della prestazione lavorativa del ciclofattorino, dall’altro ha prestato grande attenzione alla natura di subordinarietà del rapporto che si instaura tra datore di lavoro e ciclofattorino.
Contratti a chiamata e ciclofattorini
Ancora, il tribunale di Madrid ha applicato lo schema del contratto a chiamata ai ciclofattorini. Il giudice del lavoro di Madrid, dunque, ha individuato l’esistenza di un rapporto contrattuale subordinato nell’ambito della prestazione offerta dai ciclofattorini, il quale si attiva nel momento in cui la piattaforma digitale rassegna al lavoratore intermittente la microprestazione.
Subordinazione e piattaforme digitali
L’attività dei ciclofattorini, per altro, non può rientrare nell’ambito dei contratti di lavoro autonomo: senza la piattaforma digitale cui il rider si affida, infatti, egli non potrebbe svolgere la propria prestazione.
Infine, l’orientamento giurisprudenziale francese ha ravvisato il vincolo di subordinazione nelle modalità di erogazione della prestazione. La cassazione francese ha basato il proprio ragionamento sulla natura effettiva dell’incarico affidato ai riders. A prescindere dalle modalità di assegnazione dello stesso, infatti, secondo la cassazione francese le sue modalità di svolgimento rientrano nel novero della disciplina proprio dell’attività lavorativa subordinata.
Soluzione del legislatore italiano
Il legislatore italiano ha avanzato una soluzione finalizzata a consolidare la posizione dei ciclofattorini. Per farlo, egli si è espresso tramite il decreto legislativo 201/2019 convertito in legge la settimana scorsa.
In sintesi, dunque la posizione dei tribunali stranieri in merito alla tutela posta a carico dei riders è diversa da quella consolidata dalla giurisprudenza italiana.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali differenze tra le posizioni del tribunale di Valencia e quello di Torino riguardo ai ciclofattorini?
- Come si è espresso il tribunale di Madrid riguardo ai contratti a chiamata per i ciclofattorini?
- Qual è stata la risposta del legislatore italiano per tutelare i ciclofattorini?
Il tribunale di Valencia ha riconosciuto la volontarietà della prestazione lavorativa dei ciclofattorini, ma ha anche sottolineato la subordinazione del rapporto con il datore di lavoro. Al contrario, il tribunale di Torino non viene menzionato in modo specifico, suggerendo una differente interpretazione rispetto alla subordinazione.
Il tribunale di Madrid ha applicato il contratto a chiamata ai ciclofattorini, riconoscendo un rapporto contrattuale subordinato che si attiva quando la piattaforma digitale offre la microprestazione al lavoratore intermittente.
Il legislatore italiano ha introdotto una soluzione per consolidare la posizione dei ciclofattorini attraverso il decreto legislativo 201/2019, convertito in legge recentemente, evidenziando un approccio diverso rispetto alla giurisprudenza straniera.