Concetti Chiave
- L'unione omosessuale è riconosciuta come formazione sociale, garantendo il diritto a una convivenza stabile e ai diritti giuridici connessi.
- La legge n. 76/2016 ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso, simile al matrimonio ma con specifiche differenze nei diritti e doveri.
- Le coppie omosessuali possono scegliere liberamente il cognome della famiglia, ma la legge non prevede la possibilità di adottare figli.
- La giurisprudenza ha ammesso in alcuni casi la stepchild adoption per le coppie omosessuali, a favore dell'interesse del minore.
- L'identità di genere è riconosciuta dalla legge 164/1982, che consente la rettificazione del sesso anagrafico senza trattamento chirurgico, secondo la Corte costituzionale.
Unione omosessuale e diritti
L’unione omosessuale viene fatta rientrare nel concetto di formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost.: da intendersi come «stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
Diritti e doveri delle unioni civili
Il legislatore, con la l. 20 maggio 2016, n. 76, ha quindi istituito l’«unione civile fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale». Non si tratta di un’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, ma di un particolare negozio giuridico che peraltro recepisce buona parte dei diritti e degli obblighi già previsti nell’ambito dell’unione matrimoniale (ad es. il diritto al mantenimento e agli alimenti, il diritto alla pensione di reversibilità, il ricongiungimento familiare e l’acquisto della cittadinanza se una delle due persone unite civilmente è straniera, il congedo matrimoniale ecc.).
Adozione e giurisprudenza
A differenza delle persone che si sposano, è prevista la possibilità che le parti scelgano liberamente il cognome della famiglia. La l. 76/2016 non riconosce invece la possibilità di adottare figli nell’ambito della famiglia omogenitoriale. La giurisprudenza dei tribunali di merito, confermata anche dalla Corte di cassazione (v. cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962), sulla base di una interpretazione «evolutiva» della vigente legge in materia di adozione (v. art. 44 l. 184/1983), ha tuttavia già ammesso in taluni casi l’adozione del figlio del partner (stepchild adoption) anche nelle coppie omosessuali, qualora in questo modo si realizzi il preminente interesse del minore.
Identità di genere e rettifica
Diversa dal libero orientamento sessuale è l’identità di genere, intesa come diritto a scegliere il genere sessuale di appartenenza. Questa situazione soggettiva è riconosciuta dalla l. 164/1982 che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso risultante dai registri anagrafici, per effetto di una sentenza del tribunale.
La Corte costituzionale (sentt. 221/2015 e 180/2017) ha precisato che la rettifica del sesso anagrafico può prescindere da un previo trattamento chirurgico.
Domande da interrogazione
- Qual è il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali in Italia?
- Quali diritti e doveri sono previsti per le unioni civili tra persone dello stesso sesso?
- Come viene regolata l'identità di genere in Italia?
L'unione omosessuale è considerata una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, garantendo il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia con il riconoscimento giuridico dei diritti e doveri stabiliti dalla legge (art. 2 Cost.).
La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha istituito l'unione civile, che non è un'estensione del matrimonio, ma prevede diritti simili come il mantenimento, la pensione di reversibilità e il congedo matrimoniale, pur non consentendo l'adozione di figli (l. 76/2016).
L'identità di genere è riconosciuta dalla l. 164/1982, che consente la rettificazione del sesso anagrafico senza la necessità di un trattamento chirurgico, come stabilito dalla Corte costituzionale (sentt. 221/2015 e 180/2017).