Concetti Chiave
- Il positivismo giuridico si distingue dal positivismo filosofico, in quanto si riferisce a ciò che è stabilito da un'autorità (ius positivum).
- Le origini del positivismo giuridico risalgono al primo Ottocento, influenzato dalla teoria della codificazione e dall'utilitarismo inglese.
- La morte di Kant nel 1804 segna l'inizio della diffusione del positivismo giuridico, coincidente con la pubblicazione del codice civile napoleonico.
- La codificazione del diritto ha garantito la certezza giuridica, unificando l'applicazione delle leggi e superando la frammentazione esistente.
- Il positivismo giuridico rispondeva all'esigenza di garantire equità e giustizia sostanziale, evitando trattamenti diseguali per azioni diverse.
Per comprendere il concetto di positivismo giuridico, è fondamentale non distinguerlo con quello di positivismo filosofico: nel primo caso il termine «positivismo» fa riferimento a ciò che è stato posto o stabilito da un’autorità (ius positivum); nel secondo caso, invece, il suddetto termine fa riferimento a positivo nel senso di concreto, reale ed effettivo.
Origini storiche e sviluppo
Il positivismo giuridico trae origine da alcuni orientamenti di pensiero giuridico del primo ottocento, in particolare la teoria della codificazione e l’utilitarismo inglese.
La morte di Kant, avvenuta nel 1804, coincide infatti con la pubblicazione del codice civile napoleonico, ovverosia con l’inizio di una nuova epoca, la quale introdurrà il cosiddetto positivismo giuridico. Il positivismo giuridico si sviluppa tra il XVIII e il XIX secolo, periodo durante il quale gli Stati procedono alla codificazione del diritto. Un codice è un insieme strutturato e organico di regole che disciplinano uno specifico ambito giuridico. Prima della nascita del positivismo giuridico non esistevano codici. Le ragioni che indussero molti paesi a codificare le leggi possono essere rintracciate in diverse cause. Il giusnaturalismo settecentesco aveva già indicato la necessità di razionalizzare il diritto vigente al fine di garantirne la certezza e l’equità. Fino al XVIII secolo, infatti, le regole che disciplinavano uno Stato erano applicate in maniera eterogenea e dunque spesso indefinita: nonostante vi fosse una grande unità politica, vi era un sistema giuridico frammentario e stratificato, fondato in parte sul diritto romano, in parte sul diritto barbarico, su quello comune e sulle consuetudini. In Francia, ad esempio, il diritto, che si atteneva al codice giustinianeo, era applicato in maniera aleatoria e diversificata.
Codificazione e certezza giuridica
La codificazione del diritto, dunque, garantì la certezza giuridica, cioè l’applicazione univoca della legge in tutti i casi analoghi.
La frammentazione del diritto, vigente fino all’inizio del XVIII secolo, non era funzionale all’applicazione della legge. La necessità di sistematizzare e unificare il diritto scaturiva dunque dall’esigenza di rendere il diritto certo ed equo. L’esigenza di giustizia, infatti, passa essenzialmente attraverso la necessità di equità: essa ricerca l’uguaglianza e, allo stesso tempo, la giustizia sostanziale (due soggetti non devono essere trattati allo stesso modo se essi hanno agito in maniera diversa).
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra positivismo giuridico e positivismo filosofico?
- Quali sono le origini storiche del positivismo giuridico?
- Perché la codificazione del diritto è stata considerata necessaria?
Il positivismo giuridico si riferisce a ciò che è stabilito da un’autorità (ius positivum), mentre il positivismo filosofico si concentra su ciò che è concreto e reale.
Il positivismo giuridico ha origine da orientamenti di pensiero giuridico del primo ottocento, in particolare dalla teoria della codificazione e dall’utilitarismo inglese, con un'importante svolta avvenuta dopo la morte di Kant nel 1804 e la pubblicazione del codice civile napoleonico.
La codificazione è stata necessaria per garantire la certezza giuridica e l'applicazione univoca della legge, rispondendo all'esigenza di sistematizzare e unificare un diritto frammentato e spesso applicato in modo eterogeneo fino al XVIII secolo.