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Concetti Chiave

  • La Convenzione di Bruxelles prevede clausole esonerative di responsabilità per i vettori, relative a eventi come colpa nautica e forze maggiori.
  • La colpa nautica si riferisce a errori nella navigazione e nella manutenzione della nave, distinguendosi dalla colpa commerciale.
  • Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di colpa nautica, ma è responsabile per danni derivanti da colpa commerciale, legata alla custodia delle merci.
  • I pericoli di mare, analizzati dalla giurisprudenza, sono eventi imprevedibili che possono causare danni gravi alla nave.
  • Nel 1991, il tribunale di Genova ha stabilito la responsabilità del vettore per colpa commerciale in un caso di danni a merci non adeguatamente stivate, nonostante condizioni avverse.

Clausole esonerative di responsabilità

La Convenzione di Bruxelles elenca un cospicuo quantitativo di clausole esonerative di responsabilità a favore del vettore. Esse attengono ai cosiddetti «pericoli eccettuati», per eccellenza rappresentati dalla colpa nautica. Nella categoria rientrano anche i cosiddetti «atti di Dio», inerenti alle cause di forza maggiore relative, ad esempio, a tempeste e avverse condizioni marittime generali. Ad esse si affiancano guerre, vizi della merce, dell’imballaggio o della nave e, infine, dalla «fortuna di mare».

Definizione di colpa nautica

Nel trasporto, la colpa nautica è definita come quella colpa nella navigazione e nell’amministrazione della nave. L’espressione, in particolare, attiene a una condotta imprudente o negligente assunta con riferimento all’attività nautica dal punto di vista tecnico (si pensi, ad esempio, a un errore di manovra o di rotta). La colpa nell’amministrazione delle navi attiene sempre a una condotta imprudente o negligente, assunta però con riferimento alla manutenzione di quelle parti della nave necessarie per garantire la spedizione marittima.

Differenze tra colpa nautica e commerciale

La colpa nautica si differenzia da quella commerciale, che invece attiene a una condotta imprudente o negligente assunta con riferimento all’impiego commerciale della nave.

Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di colpa nautica; egli risponde però di eventuali danni derivanti da colpa commerciale, poiché egli ha l’obbligo di custodia delle merci trasportate. La colpa nautica grava invece sull’armatore.

Analisi giurisprudenziale dei pericoli di mare

I pericoli di mare sopraccitati sono stati analizzati dalla giurisprudenza anglosassone, la quale ha definito «la fortuna di mare» come un evento imprevedibile o inevitabile, cioè talmente eccezionale da rendere completamente vana ogni misura preventiva adottata dal vettore. I pericoli di mare si distinguono perché caratterizzati da violenza. L’evento intercorso deve essere tale da cagionare danni a parti essenziali della nave.

Caso del tribunale di Genova

Nel 1991, il tribunale di Genova ha analizzato una fattispecie inerente alla responsabilità del vettore. Nel caso di specie una nave aveva incontrato, mentre si trovava nel mare cinese ad agosto, condizioni marittime completamente avverse. La merce era stata caricata nelle parti aperte della nave e, a seguito delle altissime e violentissime onde, era stata danneggiata. I giudici hanno rilevato l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento, escludendone tuttavia il carattere violento. Dalle perizie è emerso che, in realtà, erano risultate danneggiate parti della nave limitate da antenne radar prontamente aggiustate. Non essendo stati rilevati danni a parti considerevoli della nave, i giudici hanno accertato la responsabilità del vettore relativa alla colpa commerciale : essi hanno asserito che, se questi avesse collocato il carico all’interno delle stive, la merce non avrebbe subito alcun danno.

Anche il vettore marittimo di cose può beneficiare di una limitazione del risarcimento, ma decade da tale beneficio in caso di dolo o colpa grave.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali clausole esonerative di responsabilità a favore del vettore secondo la Convenzione di Bruxelles?
  2. Le clausole esonerative di responsabilità includono pericoli eccettuati come la colpa nautica, atti di Dio, guerre, vizi della merce e della nave, e la fortuna di mare.

  3. Come viene definita la colpa nautica nel contesto del trasporto marittimo?
  4. La colpa nautica è definita come una condotta imprudente o negligente nella navigazione e nell’amministrazione della nave, riguardante errori di manovra o di manutenzione.

  5. Qual è la differenza tra colpa nautica e colpa commerciale?
  6. La colpa nautica riguarda la navigazione e l’amministrazione della nave, mentre la colpa commerciale si riferisce all’impiego commerciale della nave; il vettore è esonerato da responsabilità per colpa nautica, ma risponde per colpa commerciale.

  7. Cosa ha stabilito il tribunale di Genova riguardo alla responsabilità del vettore in un caso di condizioni marittime avverse?
  8. Il tribunale ha escluso il carattere violento dell'evento e ha accertato la responsabilità del vettore per colpa commerciale, poiché il danno alla merce sarebbe stato evitato se il carico fosse stato collocato all'interno delle stive.

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