Concetti Chiave
- Il "danno da fumo" si riferisce alla scelta consapevole di fumare, con distinzioni tra danno attivo e passivo.
- I danni da fumo possono derivare dall'uso di tabacco o dall'inalazione di particelle nocive come l'amianto, con differenze di responsabilità.
- In Italia, la legge 584/1975 ha introdotto il divieto di fumo nei mezzi di trasporto, esteso a luoghi legati alla salute e all'intrattenimento nel 2003.
- La direttiva UE 40 del 2014 ha previsto sanzioni per l'uso di sostanze nocive a bordo di mezzi con donne incinte o bambini.
- Le compagnie ferroviarie italiane applicano divieti interni al fumo a bordo, delegando alle autorità competenti l'imposizione di eventuali multe.
Danno da fumo e responsabilità
Dal punto di vista civilistico, l’espressione «danno da fumo» attiene alla scelta volontaria di un soggetto ad assumere fumo pur essendo consapevole dei danni che ciò comporta. Dottrina e giurisprudenza tendono a distinguere tra danno attivo e danno passivo derivato dall’inalazione di fumo.
I danni da fumo sono considerati tali perché possono causare danni eziologici all’organismo. Molto spesso, però, dimostrare che il danno occorso sia scaturito dall’inalazione di sostanze nocive non è semplice. La prima popolazione a scoprire e riconoscere i danni da fumo è stata quella tedesca durante la seconda guerra mondiale.
Tipologie di danni da fumo
Dal punto di vista giuridico è possibile ricondurre i danni da fumo a due tipologie:
- danni da fumo di tabacco (pipa, sigari, tabacco sciolto, ecc.), che implicano la volontarietà del soggetto;
- danni da fumo derivanti dalla respirazione di particelle di amianto, che al contrario non scaturiscono dalla volontarietà del danneggiato.
Normative italiane sul fumo
Il divieto di esporre i passeggeri dei mezzi di trasporto a danni da fumo è stato introdotto in Italia mediante la pubblicazione della legge 584/1975. In seguito, nel 2003 la tutela garantita dalla suddetta legge fu estesa anche ad ambienti legati alla salute (ospedali, reparti, studi medici) e all’intrattenimento (ristoranti, cinema, ecc.). Un altro passo importante dal punto di vista normativo è stato rappresentato dalla direttiva Ue 40 del 2014, che ha introdotto diverse procedure sanzionatorie nei confronti di soggetti che fanno uso di sostanze nocive (derivanti da fumo) a bordo di mezzi su cui si trovano donne incinte o bambini.
In Italia, le compagnie ferroviarie hanno sancito un regolamento interno che rimarca il divieto di fumare a bordo dei propri mezzi al fine di non arrecare danni da fumo agli altri passeggeri. In caso di riscontro positivo, i controllori non possono irrogare multe ai soggetti presenti a bordo: essi possono limitarsi a chiamare l’apposito settore poliziesco competente affinché questo provveda a imporre un’ammenda al danneggiante.
In generale, il trasporto di tabacco a bordo di mezzi pubblici è consentito limitatamente alle quantità ritenute adeguate per il consumo personale, mai per la vendita.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra danno attivo e danno passivo da fumo?
- Quali sono le normative italiane riguardanti il fumo nei mezzi di trasporto?
- Come si regolano le compagnie ferroviarie italiane riguardo al fumo a bordo?
La dottrina e giurisprudenza distinguono tra danno attivo, derivante dall'uso volontario di fumo, e danno passivo, che si verifica per l'inalazione di sostanze nocive senza volontà del danneggiato.
In Italia, la legge 584/1975 ha introdotto il divieto di fumo nei mezzi di trasporto, esteso nel 2003 a luoghi legati alla salute e all'intrattenimento, con ulteriori misure sanzionatorie introdotte dalla direttiva Ue 40 del 2014.
Le compagnie ferroviarie italiane vietano il fumo a bordo per proteggere i passeggeri, e in caso di infrazione, i controllori possono solo contattare le autorità competenti per l'imposizione di sanzioni, senza poter irrogare multe direttamente.