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Concetti Chiave

  • Il "danno da fumo" si riferisce alla scelta consapevole di fumare, con distinzioni tra danno attivo e passivo.
  • I danni da fumo possono derivare dall'uso di tabacco o dall'inalazione di particelle nocive come l'amianto, con differenze di responsabilità.
  • In Italia, la legge 584/1975 ha introdotto il divieto di fumo nei mezzi di trasporto, esteso a luoghi legati alla salute e all'intrattenimento nel 2003.
  • La direttiva UE 40 del 2014 ha previsto sanzioni per l'uso di sostanze nocive a bordo di mezzi con donne incinte o bambini.
  • Le compagnie ferroviarie italiane applicano divieti interni al fumo a bordo, delegando alle autorità competenti l'imposizione di eventuali multe.

Danno da fumo e responsabilità

Dal punto di vista civilistico, l’espressione «danno da fumo» attiene alla scelta volontaria di un soggetto ad assumere fumo pur essendo consapevole dei danni che ciò comporta. Dottrina e giurisprudenza tendono a distinguere tra danno attivo e danno passivo derivato dall’inalazione di fumo.

I danni da fumo sono considerati tali perché possono causare danni eziologici all’organismo. Molto spesso, però, dimostrare che il danno occorso sia scaturito dall’inalazione di sostanze nocive non è semplice. La prima popolazione a scoprire e riconoscere i danni da fumo è stata quella tedesca durante la seconda guerra mondiale.

Tipologie di danni da fumo

Dal punto di vista giuridico è possibile ricondurre i danni da fumo a due tipologie:

- danni da fumo di tabacco (pipa, sigari, tabacco sciolto, ecc.), che implicano la volontarietà del soggetto;

- danni da fumo derivanti dalla respirazione di particelle di amianto, che al contrario non scaturiscono dalla volontarietà del danneggiato.

Normative italiane sul fumo

Il divieto di esporre i passeggeri dei mezzi di trasporto a danni da fumo è stato introdotto in Italia mediante la pubblicazione della legge 584/1975. In seguito, nel 2003 la tutela garantita dalla suddetta legge fu estesa anche ad ambienti legati alla salute (ospedali, reparti, studi medici) e all’intrattenimento (ristoranti, cinema, ecc.). Un altro passo importante dal punto di vista normativo è stato rappresentato dalla direttiva Ue 40 del 2014, che ha introdotto diverse procedure sanzionatorie nei confronti di soggetti che fanno uso di sostanze nocive (derivanti da fumo) a bordo di mezzi su cui si trovano donne incinte o bambini.

In Italia, le compagnie ferroviarie hanno sancito un regolamento interno che rimarca il divieto di fumare a bordo dei propri mezzi al fine di non arrecare danni da fumo agli altri passeggeri. In caso di riscontro positivo, i controllori non possono irrogare multe ai soggetti presenti a bordo: essi possono limitarsi a chiamare l’apposito settore poliziesco competente affinché questo provveda a imporre un’ammenda al danneggiante.

In generale, il trasporto di tabacco a bordo di mezzi pubblici è consentito limitatamente alle quantità ritenute adeguate per il consumo personale, mai per la vendita.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra danno attivo e danno passivo da fumo?
  2. La dottrina e giurisprudenza distinguono tra danno attivo, derivante dall'uso volontario di fumo, e danno passivo, che si verifica per l'inalazione di sostanze nocive senza volontà del danneggiato.

  3. Quali sono le normative italiane riguardanti il fumo nei mezzi di trasporto?
  4. In Italia, la legge 584/1975 ha introdotto il divieto di fumo nei mezzi di trasporto, esteso nel 2003 a luoghi legati alla salute e all'intrattenimento, con ulteriori misure sanzionatorie introdotte dalla direttiva Ue 40 del 2014.

  5. Come si regolano le compagnie ferroviarie italiane riguardo al fumo a bordo?
  6. Le compagnie ferroviarie italiane vietano il fumo a bordo per proteggere i passeggeri, e in caso di infrazione, i controllori possono solo contattare le autorità competenti per l'imposizione di sanzioni, senza poter irrogare multe direttamente.

Domande e risposte

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