Concetti Chiave
- I patti aggiunti alla compravendita nel diritto romano includevano la lex commissoria, che annullava la vendita se il compratore non pagava entro il termine stabilito.
- Il pactum "in diem addictio" permetteva al venditore di accettare un'offerta migliore, annullando la vendita precedente se ricevuta entro un termine prestabilito.
- Il pactum displicentiae dava al compratore la possibilità di restituire la merce se non fosse stata di suo gradimento.
- Il patto di prelazione garantiva al venditore il diritto di essere il primo a ricevere un’offerta nel caso il compratore decidesse di rivendere la merce.
- L'arra, un istituto del diritto ellenico, serviva a confermare la compravendita e a stabilire sanzioni in caso di recessione dal contratto.
Patti aggiunti nella compravendita
Alla compravendita come patto consensuale era possibile aggiungere, al momento della conclusione del contratto, dei patti che incidevano sull’assetto negoziale. Il diritto romano prevedeva quattro patti aggiunti:
1. Lex commissoria, patto aggiunto alla compravendita in base al quale, se il compratore non avesse pagato il pretium entro il termine previsto, la compravendita si considerava non avvenuta;
2. Il pactum «in diem addictio», invece, consentiva al venditore di vendere la propria merce al migliore offerente entro la scadenza di un termine prestabilito. Dunque, se egli avesse venduto una merce a un offerente ma, se entro la scadenza del termine egli avesse ricevuto un’offerta migliore, la compravendita precedente era considerata non avvenuta, a favore di quella migliore e più recente;
3. Nel patto di vendita con riserva di gradimento (definito «pactum displicentiae», il compratore aveva la facoltà di verificare se la merce fosse di suo gradimento. Qualora così non fosse, egli poteva restituire la merce al venditore;
4. Infine, sulla base del patto di prelazione, qualora il compratore intendesse rivendere la merce, doveva offrirla in prima istanza al venditor, il quale fruiva di un diritto di prelazione. Solo in seguito a suo rifiuto, egli poteva proporre l’acquisto del bene a un altro soggetto.
Funzioni dell'arra nel diritto
L’arra fu un istituto del diritto ellenico che esercitò una notevole influenza sul diritto romano. Essa aveva due funzioni: quella probatoria (tramite cui era possibile confermare e rendere certa la compravendita di un bene, e la penale per il recessio, che consentiva invece di stabilire una sanzione per l’una o l’altra parte in caso di recessione del contratto. Nel caso di recessio da parte del venditore, egli aveva l’obbligo di corrispondere al compratore il doppio della caparra versata. Questa specifica previsione è stata adottata anche dal Codice civile italiano (articolo 1385).
Secondo quanto affermato da Gaio, l’arra, che consiste di solito in un oggetto e non in una somma di denaro, ha la funzione di provare la conclusione del contratto.
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali patti aggiunti nella compravendita secondo il diritto romano?
- Qual è la funzione dell'arra nel diritto romano?
- Come si applica il patto di prelazione nella compravendita?
I principali patti aggiunti nella compravendita sono: la lex commissoria, il pactum «in diem addictio», il pactum displicentiae e il patto di prelazione, ognuno con specifiche funzioni e condizioni che influenzano l'assetto negoziale.
L'arra ha due funzioni principali: quella probatoria, che conferma la compravendita di un bene, e quella penale, che stabilisce sanzioni in caso di recessione del contratto, come il rimborso del doppio della caparra versata dal venditore in caso di recessione.
Il patto di prelazione obbliga il compratore a offrire la merce al venditore prima di poterla vendere a terzi; solo dopo il rifiuto del venditore, il compratore può proporre l'acquisto a un altro soggetto.