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Concetti Chiave

  • Francesco Santoro Passarelli definisce lo sciopero come un'astensione concertata dal lavoro per tutelare interessi professionali collettivi.
  • La giurisprudenza italiana ha storicamente mantenuto la definizione di sciopero come astensione organizzata finalizzata a obiettivi professionali.
  • Gli scioperi anomali mancano dei requisiti di astensione e continuatività, non potendo quindi essere considerati validi.
  • Uno degli esempi di sciopero anomalo è il "sciopero pignolo", dove i lavoratori applicano rigorosamente i regolamenti aziendali, ostacolando l'esecuzione del lavoro.
  • Durante gli anni settanta, la giurisprudenza ha spesso dichiarato illegittimi scioperi che non rispettavano i requisiti stabiliti da Passarelli.

Definizione di sciopero

Sin dagli anni sessanta dello scorso secolo, i primi civilisti che si sono occupati del diritto del lavoro (fra i quali Francesco Santoro Passarelli), si sono preoccupati di definire il concetto di sciopero.

Il giurista Francesco Santoro Passarelli ha definito lo sciopero com «l’astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo». Da questa definizione si ricavano i requisiti che, all’epoca, erano ritenuti essenziali per dar vita a uno sciopero. Il primo atteneva all’astensione dall’attività lavorativa: si escludevano dunque tutte le attività di crumiraggio.

Evoluzione giurisprudenziale

Per un buon tratto della sua storia, la giurisprudenza italiana si è attenuta alla definizione fornita da Passarelli durante gli anni sessanta. Lo sciopero doveva (e tutt’oggi deve) consistere in un’astensione concertata (cioè organizzata) dal lavoro, al fine di perseguire un obiettivo attinente alla tutela di un interesse di natura professionale. Durante gli anni settanta, la giurisprudenza ha spesso dichiarato l’illegittimità di numerosi sedicenti scioperi, che di fatto non rispondevano ai requisiti di astensione, concertazione e tutela di interessi professionali.

Scioperi anomali

La giurisprudenza ha definito anomale quelle forme di sciopero che non presentano i requisiti dell’astensione e della mancata continuatività. Allo stesso modo, la cosiddetta «non collaborazione» di lavoratori in servizio ma non operanti non può costituire sciopero.

Un’ulteriore forma di sciopero anomalo è il cosiddetto «sciopero pignolo»: consiste nell’esecuzione pignola e puntuale di tutti i regolamenti aziendali. Determinati settori produttivi prevedono regole (perlopiù formali) estremamente dettagliate che, se applicate a menadito, renderebbero di fatto estremamente difficoltosa l’esecutorietà della prestazione. Un regolamento ferroviario tutt’oggi in vigore, ad esempio, prevede che, prima di fischiare, il capotreno verifichi lo stato delle ruote del treno picchiettandole con un martello. Questa regola, nei fatti inapplicata, viene «riesumata» nell’ambito degli scioperi pignoli.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di sciopero secondo Francesco Santoro Passarelli?
  2. Francesco Santoro Passarelli definisce lo sciopero come «l’astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo», evidenziando l'importanza dell'astensione dall'attività lavorativa e l'organizzazione dell'azione.

  3. Come si è evoluta la giurisprudenza italiana riguardo al concetto di sciopero?
  4. La giurisprudenza italiana ha mantenuto la definizione di Passarelli, sottolineando che lo sciopero deve essere un'astensione concertata per tutelare interessi professionali. Negli anni settanta, sono stati dichiarati illegittimi molti scioperi che non rispettavano questi requisiti.

  5. Cosa si intende per "sciopero anomalo"?
  6. Gli scioperi anomali sono forme di sciopero che non rispettano i requisiti di astensione e continuatività. Un esempio è lo "sciopero pignolo", dove i lavoratori seguono rigidamente i regolamenti aziendali, rendendo difficile l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Domande e risposte

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