Concetti Chiave
- La società di armamento può essere costituita per unanimità o maggioranza, con un focus sul numero di carati detenuti dai soci.
- I soci dissenzienti possono vendere la loro quota per svincolarsi dalla comproprietà, ma sono comunque vincolati dalla decisione della maggioranza.
- Tutti i caratisti partecipano agli utili e alle perdite in proporzione alle loro quote, ma i dissenzienti possono liberarsi dalle perdite abbandonando la loro quota.
- I soci consenzienti hanno responsabilità illimitata, mentre i dissenzienti sono responsabili solo fino al valore della loro quota sociale.
- Il sistema di responsabilità differenzia i soci consenzienti dai dissenzienti, creando un equilibrio tra diritti e doveri all'interno della società di armamento.
Costituzione della società di armamento
La società di armamento può essere costituita dall’unanimità dei soci o dalla maggioranza. In quest’ultima ipotesi è rilevante il numero dei carati detenuto, non i soggetti a cui essi appartengono. Dunque, se uno solo dei soci dispone di un numero di carati maggiore a 12 egli potrà scegliere autonomamente se costituire o meno la società di armamento. Anche i soci che hanno manifestato il proprio dissenso ne entrano a far parte: essi potranno altresì vendere la propria quota e svincolarsi dalla comproprietà. La maggioranza vincola pertanto la minoranza: per questo motivo la società di armamento viene anche definita «società coattiva», cioè creata con la forza.
Partecipazione agli utili e perdite
L’articolo 285 C.n. stabilisce che tutti i caratisti partecipano agli utili e alle perdite in proporzione alle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.
Responsabilità dei soci consenzienti e dissenzienti
Il principio generale secondo cui tutti i caratisti partecipano tanto agli utili quanto alle perdite della società di armamento è previsto dall’articolo 285 del Codice della navigazione. L’applicazione di questo criterio risulta corretta per i soci consenzienti, ma scorretta per quelli dissenzienti, costretti a subire eventuali perdite anche se si sono opposti alla costituzione della società. Per eliminare tale disequilibrio, il Codice della navigazione ha previsto un diverso regime di responsabilità per i soci consenzienti e quelli dissenzienti:
- i soci consenzienti sono soggetti a una responsabilità illimitata: eventuali debitori potranno rivalersi sul loro intero patrimonio posseduto;
- i soci dissenzienti sono invece soggetti a una responsabilità limitata al valore della propria quota sociale (rappresentato dal numero di carati posseduti): eventuali creditori non potranno rivalersi sul loro patrimonio, bensì esclusivamente sulla quota sociale.
Domande da interrogazione
- Come si può costituire una società di armamento?
- Come vengono gestiti gli utili e le perdite nella società di armamento?
- Qual è la differenza di responsabilità tra soci consenzienti e dissenzienti?
La società di armamento può essere costituita all'unanimità dei soci o dalla maggioranza, considerando il numero di carati detenuto. Se un socio ha più di 12 carati, può decidere autonomamente sulla costituzione, mentre i soci dissenzienti possono vendere la loro quota per svincolarsi dalla comproprietà.
Secondo l'articolo 285 C.n., tutti i caratisti partecipano agli utili e alle perdite in proporzione alle loro quote sociali. Tuttavia, i soci che non hanno acconsentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite abbandonando la loro quota.
I soci consenzienti hanno una responsabilità illimitata, mentre i soci dissenzienti hanno una responsabilità limitata al valore della loro quota sociale. Questo significa che i creditori possono rivalersi solo sulla quota dei soci dissenzienti, non sul loro patrimonio personale.