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Concetti Chiave

  • Il Codice della navigazione introduce la società di armamento, che richiede sempre una comproprietà navale tra più soggetti.
  • L'articolo 278 del Codice della navigazione offre una regolamentazione limitata, suggerendo l'applicazione degli articoli del Codice civile sulla comunione.
  • Le quote sociali nella società di armamento sono espresse in carati, con un massimo di 24, facilitando la determinazione della maggioranza.
  • Tutti i soci della società di armamento sono considerati comproprietari della nave, indipendentemente dalla quantità di carati posseduti, ma il loro potere decisionale varia in base alla quota.
  • La normativa evidenzia la tutela giuridica della comproprietà navale, garantendo diritti equi ai membri della società di armamento.

Dopo aver definito la figura giuridica dell’armatore, il Codice della navigazione introduce un istituto ad essa strettamente connesso: la società di armamento. Mentre per la qualifica di armatore risulta del tutto irrilevante essere proprietario della nave, la costituzione della società di armamento presuppone sempre una comproprietà navale: in questo caso vi sono più soggetti che risultano proprietari del mezzo e fra questi nasce una società di armamento.

Regolamentazione e carati

Tale istituto è disciplinato dall’articolo 278 del Codice della navigazione, il quale però non fornisce una regolamentazione molto dettagliata. Per questo motivo gli studiosi ritengono che alla materia possano applicarsi anche gli articoli 1100 e successivi del Codice civile, inerenti alla comunione.

Comproprietà e diritti dei caratisti

All’interno della società di armamento, le quote sociali di ogni comproprietario sono espresse in carati. Per questo motivo i soci comproprietari sono chiamati «caratisti». Il numero delle quote (carati) è predefinito: esso è sempre uguale a 24 e può essere frazionato liberamente. Il numero delle quote è stato fissato a 24 per questioni logistiche: in questo modo risulta estremamente semplice determinare la maggioranza (superiore a 12). A prescindere dalle quote sociali che si detengono tutti i soci sono considerati ugualmente comproprietari della nave nella sua interezza (comunione forzosa): dunque non si potrà dire che chi possiede un carato possa vantare un diritto sul timone, mentre chi ne ha due vanta un diritto sul timone e sulla nave. Tutti ne sono proprietari nella interezza ma ognuno incide in maniera diversa sulle attività societarie in base alla propria quota.

In sintesi, è possibile affermare che il codice della navigazione pone una particolare attenzione alla tutela giuridica della comproprietà navale. I membri della società di armamento (caratisti) sono considerati ugualmente proprietari del mezzo indipendentemente dal numero di carati (mai maggiore di 24) che essi detengono.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza principale tra armatore e società di armamento?
  2. L'armatore non deve necessariamente essere proprietario della nave, mentre la società di armamento presuppone sempre una comproprietà navale tra più soggetti, che diventano comproprietari del mezzo.

  3. Come sono organizzate le quote all'interno di una società di armamento?
  4. Le quote sociali dei comproprietari, chiamati "caratisti", sono espresse in carati, con un numero predefinito di 24, che possono essere frazionati liberamente, facilitando così la determinazione della maggioranza.

  5. Qual è la tutela giuridica prevista dal Codice della navigazione per la comproprietà navale?
  6. Il Codice della navigazione garantisce che tutti i membri della società di armamento siano considerati proprietari della nave nella sua interezza, indipendentemente dal numero di carati posseduti, evidenziando la comunione forzosa tra i soci.

Domande e risposte

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