Concetti Chiave
- Matrimonio e contratto sono entrambi atti giuridici che richiedono il consenso delle parti, ma il matrimonio non comporta un rapporto patrimoniale diretto.
- Il consenso matrimoniale è informale e può essere ritirato fino al momento della celebrazione, ma la promessa di matrimonio ha rilevanza legale per eventuali restituzioni di doni.
- Il matrimonio è considerato un atto giuridico formale e solenne, la cui validità è confermata solo quando l'ufficiale dello stato civile dichiara le parti coniugi.
- Le pubblicazioni sono necessarie prima della celebrazione del matrimonio e sono valide per 180 giorni, con il matrimonio che può aver luogo dal quarto giorno successivo.
- Il matrimonio è fondato principalmente su un legame affettivo, sebbene possa generare aspetti economici come elementi secondari.
Matrimonio e contratto: differenze e similitudini
Tradizionalmente, matrimonio e contratto vengono considerati come specie di un medesimo genere: il negozio giuridico, concetto estraneo al codice civile. L’atto di matrimonio è, come il contratto, l’incontro di due dichiarazioni di volontà (atto descrittivo ma non precettivo); a differenza del contratto, però, il matrimonio non costituisce fra le parti un rapporto patrimoniale. Il contratto, infatti, si può definire come accordo tra due o più parti destinato a definire, costituire o modificare un rapporto patrimoniale. Proprio come il contratto, il matrimonio si fonda sul consenso manifestato dalle parti, che confluisce nell’incontro delle loro volontà. Tuttavia, mentre il contratto attiene a rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica (ciò vale sia nei contratti a titolo oneroso che nei contratti a titolo gratuito), il matrimonio costituisce un rapporto prima di tutto affettivo, sebbene da esso possano successivamente scaturire aspetti di natura economica, che però si configurano come elementi secondari dell’atto giuridico tipico del matrimonio, fondato sul consenso delle parti che dà vita alla nascita di un legame primariamente affettivo (art. 107).
Il consenso matrimoniale e le sue implicazioni
Il consenso matrimoniale non ha valore vincolante: fino al momento in cui l’atto del matrimonio ha luogo ciascuno dei due coniugi può liberamente e informalmente retrocedere dall’intenzione di unirsi in matrimonio. La promessa di matrimonio non è tuttavia irrilevante: l’art. 80 prevede che il promittente possa domandare la restituzione dei doni entro un anno dall’altrui rifiuto di celebrare il matrimonio. L’art. 81, ancora, dispone che il promittente che, senza giusto motivo, si rifiuti di dare attuazione alla promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico, è tenuto a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
Formalità e celebrazione del matrimonio
L’art. 107 dispone che «nel giorno indicato dalle parti, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione». Il consenso delle parti è considerato elemento necessario ma non sufficiente: fino al momento in cui l’ufficiale dello stato civile non dichiara coniugi le due parti, il matrimonio è considerato non avvenuto (se, ad esempio, una delle due parti morisse nell’intervallo intercorrente tra la pronuncia del «sì» e la dichiarazione di unione da parte dell’ufficiale dello stato civile, il matrimonio si considererebbe mai avvenuto).
Il matrimonio si configura come atto giuridico (dichiarazione di volontà), tipico, formale e solenne. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni, mediante foglio affisso nell’ingresso della casa comunale, che mantengono la propria validità per 180 giorni. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno successivo alla pubblicazione (art. 99)
Domande da interrogazione
- Qual è la principale differenza tra matrimonio e contratto?
- Il consenso matrimoniale è vincolante?
- Quali sono le formalità necessarie per la celebrazione del matrimonio?
- Cosa accade se una delle parti muore prima della dichiarazione di matrimonio?
La principale differenza è che, mentre il contratto stabilisce un rapporto patrimoniale tra le parti, il matrimonio è fondato su un legame affettivo e non crea un rapporto patrimoniale diretto, sebbene possano emergere aspetti economici secondari (come indicato nel testo).
No, il consenso matrimoniale non è vincolante fino al momento della celebrazione; ciascun coniuge può ritirarsi liberamente dall'intenzione di unirsi in matrimonio prima dell'atto (come spiegato nel testo).
La celebrazione del matrimonio richiede la presenza di un ufficiale dello stato civile e di due testimoni, oltre alla lettura di specifici articoli di legge e alla dichiarazione di volontà delle parti (come descritto nel testo).
Se una delle parti muore tra la dichiarazione di volontà e la dichiarazione di unione da parte dell'ufficiale, il matrimonio è considerato mai avvenuto (secondo quanto riportato nel testo).