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Concetti Chiave

  • La divergenza tra dichiarazione e intento in un negozio può rendere il contratto valido o invalido a seconda della conoscenza del destinatario riguardo a tale divergenza.
  • Un contratto è considerato simulato quando le parti concordano che gli effetti previsti non devono verificarsi, creando una situazione giuridica apparente.
  • La simulazione è definita assoluta quando le parti escludono la rilevanza del contratto stipulato, mantenendo immutata la situazione giuridica.
  • In caso di simulazione relativa, il contratto dissimulato avrà effetto tra le parti solo se soddisfa requisiti di forma e sostanza.
  • I creditori possono far valere la simulazione per proteggere i loro diritti, ma la simulazione non è opponibile a quelli che hanno già compiuto atti di esecuzione in buona fede.

Divergenza tra dichiarazione e intento

Può capitare che in un negozio la dichiarazione, quello che è stato scritto, diverga dall’intento delle parti. Il legislatore risolve le controversie con la teoria dell’affidamento; secondo questa teoria, se la dichiarazione diverge dall’animus, ma colui cui essa è destinata era incapace di conoscere tale divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario conosceva tale divergenza.

La simulazione

Simulazione contrattuale

Si considera simulato un contratto quando le parti ne documentano la stipulazione al fine di poterlo invocare ai terzi ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare. Alla base vi è quindi il cd accordo simulatorio ossia l’intesa interna che il contratto ufficiale è meramente fittizio cosicché la situazione giuridica che dovrebbe avere effetto dal contratto è solo apparente.

La simulazione si dice assoluta se le parti con i loro accordi si limitano ad escludere la rilevanza del contratto “stipulato”(in realtà la situazione giuridica rimane immutata).

Si dice relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio detto dissimulato in quanto celato dal negozio simulato.

Effetti tra le parti

Effetti della simulazione tra le parti

Se la simulazione è assoluta, proprio perché esiste uno specifico accordo tra le parti,la legge concede rilevanza all’intesa simulatoria e stabilisce che il negozio non produce effetti fra le parti.

Se la simulazione è relativa, la legge stabilisce che tra le parti avrà effetto il contratto dissimulato solo se sussisteranno i requisiti di forma e sostanza.

Effetti di fronte ai terzi

Effetti della simulazione sui terzi

Per i terzi interessati a dedurre la simulazioneà l’art 1415 stabilisce che i terzi estranei al contratto simulato, se ne sono pregiudicati, possono farne accertare la nullità.

X i terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparenteà in base alla tutela dell’affidamento, al terzo che sia in buona fede, la simulazione non può essere opposta e l’atto con il quale ha acquistato diritti produrrà i suoi effetti perché posto in essere da un semplice titolare apparente. la mancanza di volontà in dirittoV. art. 1415 comma 1

Effetti nei confronti dei creditori

Effetti della simulazione sui creditori

I creditori dell’apparente alienante hanno interesse a far valere la simulazione perché ne vengono ad essere pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni che solo apparentemente sono usciti dal patrimonio del loro debitore. Essi possono far accertare la simulazione ai sensi dell’art. 1416.

I creditori dell’acquirente simulato hanno un interesse contrario derivante dalla possibilità di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore. Se il credito è garantito da pegno o ipoteca sui beni oggetto dell’apparente alienazione, la simulazione è in opponibile perché ha acquistato un diritto reale sui beni. La simulazione non è opponibile ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto dell’acquisto simulato. Viceversa la simulazione è opponibile ai creditori chirografi (non muniti di garanzia reale) che non abbiano avviato un procedimento esecutivo sui beni simulatamene acquistati. In caso di conflitto fra i creditori chirografi del simulato alienante e acquirente, la legge preferisce i creditori chirografi dell’alienante solo se il loro credito è anteriore all’atto simulato. àprevalenza della realtà sull’apparenza.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra dichiarazione e intento in un contratto?
  2. La dichiarazione può divergere dall'intento delle parti; secondo la teoria dell'affidamento, il contratto è valido se il destinatario non conosce tale divergenza, mentre è invalido se ne è a conoscenza.

  3. Cosa si intende per simulazione contrattuale?
  4. Un contratto è considerato simulato quando le parti concordano che gli effetti previsti non si devono verificare, mantenendo un accordo interno che rende il contratto fittizio.

  5. Quali sono gli effetti della simulazione assoluta tra le parti?
  6. Nella simulazione assoluta, l'accordo simulatorio ha rilevanza legale e il contratto non produce effetti tra le parti, mantenendo la situazione giuridica immutata.

  7. Come possono i terzi far valere la simulazione?
  8. I terzi pregiudicati possono chiedere l'accertamento della nullità del contratto simulato, mentre i terzi in buona fede non possono opporre la simulazione e i loro diritti rimangono validi.

  9. Qual è l'interesse dei creditori riguardo alla simulazione?
  10. I creditori dell'apparente alienante possono far valere la simulazione per proteggere i loro diritti sui beni, mentre i creditori dell'acquirente simulato possono espropriare beni se hanno agito in buona fede.

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