Concetti Chiave
- I datori di lavoro possono ricorrere alla somministrazione di lavoro, ma ci sono limiti quantitativi per prevenire abusi nell’impiego di lavoratori somministrati.
- Per la somministrazione a tempo indeterminato, il numero di lavoratori somministrati non può superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato della azienda utilizzatrice.
- Il limite per la somministrazione a termine è fissato al 30%, considerando anche i lavoratori a termine non somministrati.
- Non si applicano limiti quantitativi per somministrazioni a termine di disoccupati che riceveranno ammortizzatori sociali per almeno sei mesi.
- Esistono divieti specifici per l'uso della somministrazione di lavoro in caso di sciopero, licenziamenti collettivi, sospensioni CIG e mancanza di valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro.
Limiti alla somministrazione di lavoro
Tendenzialmente, si può ricorrere alla somministrazione di lavoro in qualunque situazione. Tuttavia, per impedire che il datore vi faccia ricorso in maniera eccessiva, la legge ha previsto dei limiti quantitativi all’impiego di lavoratori somministrati.
Per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, il numero di lavoratori assunti non può eccedere il 20% dei dipendenti subordinati a tempo indeterminato presso l’utilizzatore all’1 gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Per la somministrazione a termine, invece, il tetto massimo è del 30%: anche in questo caso il valore è rapportato ai dipendenti assunti a tempo indeterminato. In questa fattispecie, però, il computo non deve tener conto solo dei lavoratori somministrati a termine, ma anche dei meri lavoratori a termine.
Eccezioni e divieti
I limiti quantitativi non si applicano alle somministrazioni a termine di soggetti disoccupati sostenuti da almeno sei mesi da ammortizzatori sociali.
La legge prescrive inoltre il divieto assoluto e inderogabile di ricorrere al contratto di somministrazione di lavoro in specifiche situazioni:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine (tranne nel caso in cui la stipulazione abbia provveduto alla sostituzione di lavoratori assenti);
- presso unità produttive in cui sussistono sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di CIG, le quali interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la periodica valutazione dei rischi prevista dal TU sicurezza (d.lgs. 81/2008).
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato?
- Esistono eccezioni ai limiti quantitativi per la somministrazione a termine?
- In quali situazioni è vietato ricorrere alla somministrazione di lavoro?
Per la somministrazione a tempo indeterminato, il numero di lavoratori assunti non può superare il 20% dei dipendenti subordinati a tempo indeterminato presso l’utilizzatore al 1 gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Sì, i limiti quantitativi non si applicano alle somministrazioni a termine di soggetti disoccupati che sono stati sostenuti da ammortizzatori sociali per almeno sei mesi.
È vietato utilizzare la somministrazione di lavoro per sostituire lavoratori in sciopero, in caso di licenziamenti collettivi recenti, in presenza di sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di CIG, e da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi prevista dal TU sicurezza.