Concetti Chiave
- La libertà di associazione in Italia è vincolata dall'articolo 18.1, che esclude associazioni con scopi vietati dalla legge penale.
- Le associazioni sono ammesse anche se contrastano i valori costituzionali, a differenza della Costituzione tedesca che le vieta se dirette contro l'ordinamento costituzionale.
- Le misure legislative post-attentati hanno ampliato i divieti, vietando le associazioni dedite alla violenza per terrorismo o eversione dell'ordine democratico.
- L'articolo 18.2 stabilisce il divieto di associazioni segrete che mirano a influenzare i pubblici poteri, per garantire la trasparenza democratica.
- La legge 17/1982, che ha sciolto la loggia massonica P2, chiarisce che la segretezza è vietata solo se finalizzata a condizionare organi costituzionali e servizi pubblici.
Limiti costituzionali alla libertà
La libertà di associazione deve rispettare diversi limiti costituzionali. In primo luogo, l’articolo 18.1 vieta l’esercizio della libertà di associazione per il perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale, garantendo implicitamente che non possono esistere per le associazioni limiti di scopo non previsti anche per l’individuo: sono quindi ammesse tutte le associazioni, purché non aventi fini vietati ai singoli dalla legge penale. Sono ammesse anche le associazioni che si pongano in contrasto con i valori costituzionali, in forza dell’art. 21 che consente di manifestare qualsiasi opinione. Diversa è la soluzione scelta dalla Costituzione tedesca, che vieta le associazioni «dirette contro l’ordinamento costituzionale o contro il principio della comprensione fra i popoli».
Misure legislative post-attentati
Dopo le misure legislative introdotte a seguito degli attacchi terroristici negli Stati Uniti (11 settembre 2001), a Madrid (11 marzo 2004) e Londra (7 luglio 2005), il codice penale vieta comunque le «associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (art. 270-bis, inserito nel codice insieme ad altre fattispecie antiterrorismo: v. d.l. 374/2001 e d.l. 144/2005, nonché, in seguito agli attentati terroristici in Europa del 2015-16, d.l. 7/2015 e l. 153/2016).
Divieto di associazioni segrete
Inoltre, sono previsti due limiti particolari. L’art. 18.2 vieta prima di tutto le associazioni segrete. La l. 17/1982, con la quale fu sciolta la loggia massonica P2, specifica, con norma di carattere generale, che non è la segretezza in sé (intesa come occultamento dei membri, delle attività o della stessa esistenza dell’associazione) a essere vietata, ma la segretezza unita al fine di condizionare i pubblici poteri, interferendo sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, amministrazioni ed enti pubblici, servizi pubblici essenziali. La ratio della norma, dunque, è quella di evitare che si creino poteri occulti alternativi a quelli democraticamente eletti, in contrasto con la trasparenza che la dialettica democratica richiede;
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti costituzionali alla libertà di associazione in Italia?
- Quali misure legislative sono state adottate in Italia dopo gli attentati terroristici?
- Cosa prevede la legge italiana riguardo alle associazioni segrete?
La libertà di associazione è limitata dall'articolo 18.1, che vieta associazioni con fini vietati dalla legge penale. Sono ammesse associazioni che contrastano con valori costituzionali, in virtù dell'art. 21, che tutela la libertà di espressione.
Dopo gli attentati del 2001, 2004 e 2005, il codice penale ha introdotto l'art. 270-bis, che vieta associazioni che promuovono atti di violenza per terrorismo o eversione dell'ordine democratico, in risposta a eventi terroristici anche recenti.
L'art. 18.2 vieta le associazioni segrete che mirano a condizionare i pubblici poteri. La legge 17/1982, che ha sciolto la loggia massonica P2, stabilisce che la segretezza è vietata solo se finalizzata a interferire con le funzioni degli organi pubblici, per garantire la trasparenza democratica.