Concetti Chiave

  • L'articolo 18 stabilisce un limite generale alla libertà di associazione, vietando la creazione di associazioni con fini illegali secondo la legge penale.
  • Il secondo comma dell'articolo 18 proibisce l'istituzione di associazioni che perseguono scopi politici tramite organizzazioni militari.
  • Le associazioni segrete sono anch'esse vietate, con riferimento a disposizioni specifiche della legge provvedimento del 1982.
  • La legge del 1982 ha portato allo scioglimento della loggia massonica B2, considerata illegittima per l'affiliazione di esponenti politici e militari.
  • L'illegittimità di un'associazione non deriva dalla sua segretezza, ma dalla presenza di scopi anticostituzionali tra i suoi membri.

Limiti alla libertà di associazione

Il primo comma dell’articolo 18 prevede un limite generale all’esercizio della libertà di associazione: non potrà, in nessun caso, essere istituita un’associazione che si proponga di perseguire «fini vietati ai singoli dalla legge penale». Non è possibile scriminare un atteggiamento penalmente vietato in funzione dell’esercizio di un qualsivoglia diritto: qualora, ad esempio, un soggetto tentasse di giustificare l’assunzione da parte propria di un atteggiamento illecito ai sensi della legge penale adducendo che tale comportamento può essere considerato legittimo nell’ambito dell’esercizio della libertà di associazione, egli non godrebbe di alcuna forma di garanzia giuridica anzi, al contrario, l’illiceità sarebbe considerata, nello specifico caso, un’aggravante.

Divieti specifici per associazioni

Il secondo comma dell’articolo 18 prevede due ulteriori limiti all’esercizio della libertà di associazione. Esso proibisce l’istituzione di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il divieto, dunque, non si riferisce all’impossibilità di costituire organizzazioni militari che non perseguono alcun fine politico (si pensi ad esempio all’accademia militare); il divieto riguarda invece qualsivoglia forma di associazionismo che, tramite un’organizzazione di carattere militare, si propone di raggiunger fini politici (si pensi, ad esempio, alla costituzione in età fascista delle camicie nere).

Associazioni segrete e legge del 1982

Il divieto è esteso anche all’istituzione delle associazioni segrete. Per comprendere le implicazioni di tale disposizione bisogna analizzare il concetto giuridico di «associazioni segrete». Tale concetto è stato consolidato tramite l’emanazione di una legge provvedimento del 1982. La legge provvedimento si configura come disposizione particolare in quanto non è generale e astratta, bensì può essere applicata una sola volta e in un caso specifico.

La legge provvedimento del 1982, in particolare, determinò lo scioglimento della loggia massonica B2. Si trattava di un’associazione massonica rigorosamente segreta. Tale segretezza, però, non costituisce di per sé un elemento illegittimo ai sensi della Costituzione. L’illegittimità riguardava invece l’affiliazione in tale associazione di esponenti politici e militari che, attraverso la suddetta associazione, si proponevano di perseguire finalità anticostituzionali.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i limiti generali all'esercizio della libertà di associazione secondo l'articolo 18?
  2. L'articolo 18 stabilisce che non può essere istituita un'associazione che persegua fini vietati dalla legge penale. Qualsiasi tentativo di giustificare comportamenti illeciti attraverso la libertà di associazione non è protetto giuridicamente e può essere considerato un'aggravante.

  3. Quali divieti specifici sono previsti per le associazioni secondo l'articolo 18?
  4. Il secondo comma dell'articolo 18 vieta la creazione di associazioni che perseguono scopi politici tramite organizzazioni di carattere militare. Questo divieto non si applica a organizzazioni militari non politiche, ma a quelle che utilizzano la forza militare per fini politici.

  5. Cosa prevede la legge del 1982 riguardo alle associazioni segrete?
  6. La legge del 1982 vieta l'istituzione di associazioni segrete e ha portato allo scioglimento della loggia massonica B2, considerata illegittima per l'affiliazione di esponenti politici e militari che perseguivano finalità anticostituzionali. La segretezza di per sé non è illegittima, ma l'uso di tali associazioni per scopi contrari alla Costituzione lo è.

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