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Concetti Chiave

  • Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si basa su ragioni economiche, come la chiusura di reparti o la riduzione del personale.
  • Il datore di lavoro ha la facoltà di implementare efficacia aziendale attraverso il licenziamento, con limitata possibilità di sindacato da parte del giudice.
  • La giurisprudenza riconosce come legittimo il licenziamento per inidoneità al lavoro, in caso di patologie invalidanti o riorganizzazione aziendale.
  • L'evoluzione tecnologica sta portando alla sostituzione della manodopera umana con intelligenze artificiali, giustificando licenziamenti per motivi economici.
  • I licenziamenti discriminatori, come quelli per attività sindacali o gravidanza, sono considerati nulli dalla legge e richiedono prove di condotta inidonea da parte del lavoratore.

Motivi economici del licenziamento

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è basato su ragioni economiche, attinenti dunque all’attività produttiva (chiusura di un reparto o di un’azienda), all’organizzazione del lavoro (riduzione del personale) e al mancato funzionamento del lavoro (impossibilità del lavoratore di svolgere determinate mansioni).

Ruolo del giudice nel licenziamento

Il datore di lavoro può avvalersi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo al fine di implementare l’efficacia dell’azienda e per migliorarne il profitto. Ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione (che tutela la libertà di iniziativa economica privata), la scelta del datore di lavoro non è sindacabile dal giudice eccetto per ciò che attiene al nesso di causalità tra licenziamento e motivazioni addotte.

Il giudice deve limitarsi a valutare i presupposti di legittimità, non estendendo il proprio giudizio alle esigenze economiche-produttive dell’azienda.

Giurisprudenza e licenziamento oggettivo

La giurisprudenza include tra le cause di giustificato licenziamento per motivo oggettivo anche l’inidoneità al lavoro (questo è, ad esempio, il caso della sopraggiunta di patologie invalidanti a tempo indeterminato).

All’interno della nozione di giustificato motivo oggettivo si distinguono due fattispecie:

- la prima riguarda la scelta del datore di lavoro di organizzare l’azienda;

- la seconda riguarda la possibilità, per il lavoratore, di svolgere o meno determinate mansioni.

Nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è possibile far riferimento a una sentenza della corte di Cassazione nella quale è stato considerato legittimo il licenziamento del lavoratore in caso di riorganizzazione economica dell’azienda.

Evoluzione tecnologica e lavoro

Al giorno d’oggi, le attività industriali sono svolte sempre più di frequente da intelligenze artificiali e, dunque, non da manodopera umana. All’inizio del 2019, un operaio in provincia di Milano è stato licenziato e sostituito da un robot. Tale sostituzione trova le proprie motivazioni in ragioni di natura economica e, pertanto, il datore di lavoro ha addotto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Normative sui licenziamenti discriminatori

L’articolo 4 della legge 604/1966 individua l’origine del licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacali o derivante da discriminazioni di natura religiosa (licenziamento discriminatorio). Esso, come successivamente riaffermato dall’articolo 15 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970), è nullo.

L’articolo 3 della legge 108/1990 disciplina invece i licenziamenti individuali, come quello in ragione della gravidanza, considerato sempre di natura discriminatoria.

Per dimostrare la nullità del licenziamento illecito, il lavoratore ha l’onere di provare la condotta inidonea assunta dal lavoratore. Una recente sentenza ha definito «ritorsivo» il licenziamento applicato al termine di un periodo di malattia senza che sussistano validi motivi.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono le motivazioni economiche che possono giustificare un licenziamento?
  2. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si basa su ragioni economiche legate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al mancato funzionamento del lavoro, come la chiusura di un reparto o la riduzione del personale.

  3. Qual è il ruolo del giudice nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
  4. Il giudice deve limitarsi a valutare i presupposti di legittimità del licenziamento, senza sindacare le scelte economiche del datore di lavoro, salvo per il nesso di causalità tra il licenziamento e le motivazioni addotte.

  5. Come si distingue il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
  6. Si distinguono due fattispecie: la scelta del datore di lavoro di organizzare l'azienda e la possibilità del lavoratore di svolgere determinate mansioni, come evidenziato dalla giurisprudenza.

  7. Quali normative tutelano i lavoratori da licenziamenti discriminatori?
  8. L'articolo 4 della legge 604/1966 e l'articolo 15 dello statuto dei lavoratori dichiarano nulli i licenziamenti discriminatori, mentre l'articolo 3 della legge 108/1990 protegge i lavoratori da licenziamenti individuali per motivi discriminatori, come la gravidanza.

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