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Concetti Chiave

  • L'art. 14 della Costituzione italiana tutela la libertà di domicilio come estensione della libertà personale, imponendo garanzie specifiche per limitazioni legali.
  • Le perquisizioni domiciliari richiedono un decreto motivato dell'autorità giudiziaria, attivabile solo in presenza di fondati motivi relativi a reati.
  • L'art. 16 garantisce la libertà di espatrio, consentendo di entrare e uscire dal territorio italiano, con il rilascio del passaporto come diritto soggettivo.
  • La libertà di emigrazione, tutelata dall'art. 35.4, si differenzia dall'espatrio per l'accento sulle motivazioni legate al diritto al lavoro.
  • La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di abbandonare il proprio paese come un diritto inviolabile, in linea con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Libertà di domicilio e protezioni legali

L’art. 14 Cost. tutela la libertà di domicilio quale prolungamento della libertà personale, cioè come proiezione spaziale della persona, indipendentemente dal titolo giuridico che lega il domicilio al soggetto (proprietà, locazione ecc.). Tanto stretto è il legame con la libertà personale che il costituente ha esteso alla libertà di domicilio le garanzie previste nell’art. 13, prescrivendo così che le limitazioni tipizzate nella norma costituzionale (ispezioni, perquisizioni, sequestri) possano avvenire solo nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge), per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), tranne i casi di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge.

Perquisizioni domiciliari e autorità giudiziaria

Le perquisizioni domiciliari, ad esempio, vengono disposte con decreto motivato dell’autorità giudiziaria quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o lì possa essere eseguito l’arresto dell’imputato (v. art. 247 c.p.p.).

Libertà di espatrio e passaporto

L’articolo 16 della Costituzione italiana garantisce la libertà di espatrio, ossia la libertà «di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge» (l’accertamento di eventuali responsabilità penali o l’adempimento dei doveri che competono ai genitori con figli minorenni). Con questa disposizione costituzionale viene per la prima volta garantita una libertà prima scarsamente tutelata. Nel periodo statutario, infatti, il rilascio del passaporto era rimesso alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, mentre in quello fascista l’espatrio senza passaporto configurava addirittura un reato. Al contrario, nell’ordinamento repubblicano il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo, non essendo subordinato ad alcuna valutazione discrezionale: l’autorità amministrativa, salvo appunto gli obblighi di cui sopra, deve rilasciarlo (l. 1185/1967).

Libertà di emigrazione e diritti inviolabili

Vicina alla libertà di espatrio è la libertà di emigrazione, tutelata dall’art. 35.4 Cost.: si differenzia dalla prima per le motivazioni che ne stanno alla base (una forma di tutela del diritto al lavoro).

La Corte costituzionale (sent. 278/1992) ha riconosciuto fra i diritti inviolabili ex art. 2 Cost. il diritto ad abbandonare il proprio paese, in simmetria con l’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che proclama «il diritto di ogni individuo di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese».

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il legame tra la libertà di domicilio e la libertà personale secondo la Costituzione italiana?
  2. L’art. 14 della Costituzione tutela la libertà di domicilio come un'estensione della libertà personale, stabilendo che le limitazioni a questa libertà possono avvenire solo secondo le modalità previste dalla legge e con un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

  3. Come vengono regolate le perquisizioni domiciliari in Italia?
  4. Le perquisizioni domiciliari sono disposte con decreto motivato dell’autorità giudiziaria quando ci sono fondati motivi di ritenere che il corpo del reato o elementi pertinenti si trovino in un determinato luogo, come indicato dall’art. 247 c.p.p.

  5. Quali sono le differenze tra la libertà di espatrio e la libertà di emigrazione?
  6. La libertà di espatrio, garantita dall’art. 16 della Costituzione, consente di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica, mentre la libertà di emigrazione, tutelata dall’art. 35.4, si concentra sulla protezione del diritto al lavoro, riconoscendo il diritto di abbandonare il proprio paese come un diritto inviolabile.

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