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Concetti Chiave

  • L'Italia, come membro dell'Unione Europea, garantisce la libertà di circolazione dei lavoratori, consentendo loro di rispondere a offerte di lavoro e di stabilirsi negli Stati membri.
  • La Corte di giustizia dell'UE ha esteso il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità anche alla ricerca di lavoro, proteggendo i diritti dei lavoratori stranieri.
  • La legge Bossi Fini del 2002 ha introdotto restrizioni per l'ingresso e la permanenza degli stranieri, subordinandoli all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura.
  • Misure repressive sono state inasprite contro l'immigrazione irregolare, con sanzioni per il reato di immigrazione clandestina che vanno da 5.000 a 10.000 euro.
  • Per lavorare in Italia, gli immigrati devono ottenere un visto d'ingresso e l'autorizzazione dallo sportello unico per l'immigrazione.

Libertà di circolazione nell'UE

L’appartenenza dell’Italia all’Unione europea comporta la libertà di circolazione dei lavoratori in tutti gli stati membri dell’Ue (art. 45 TFUE). Tale prerogativa implica il diritto dei lavoratori di rispondere a “offerte di lavoro effettive” e di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri, prendendovi dimora e rimanendovi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Divieto di discriminazione

La norma è stata interpretata in senso ampio: la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto tale libertà ai cittadini anche in funzione della mera ricerca di un posto di lavoro. Il secondo comma pone il divieto di operare discriminazioni, sulla base della nazionalità, per ciò che attiene l’impiego e la retribuzione. Tale divieto è riproposto a livello nazionale dall’articolo 43 del decreto legislativo 286 del 1998. Quest’ultimo, all’articolo 2, riconosce inoltre agli stranieri presenti alla frontiera o nel territorio italiano i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,

Legge Bossi Fini e immigrazione

La legge 189/2002 (nota come «legge Bossi Fini») ha stabilito che l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi sono giustificati soltanto in relazione all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o anche di elevata durata. In seguito alla pubblicazione di tale legge sono state inasprite le misure repressive nei confronti dell’immigrazione irregolare. Il cosiddetto «reato di immigrazione clandestina» è sanzionato, in teoria, con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Per monitorare i flussi migratori e il loro impatto sul mercato del lavoro, è stata prevista l’emanazione di «Decreti flussi», i quali determinano le quote massime di ingresso (regolare) per ciascun anno.

Come cittadino straniero, l’immigrato deve munirsi di un visto di ingresso nel paese; come aspirante al lavoro, deve essere autorizzato a svolgere l’attività lavorativa dallo sportello unico per l’immigrazione.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i diritti dei lavoratori nell'Unione Europea?
  2. I lavoratori hanno il diritto di circolazione in tutti gli Stati membri dell'UE, potendo rispondere a offerte di lavoro e spostarsi liberamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (art. 45 TFUE).

  3. Come viene tutelata la non discriminazione nel lavoro nell'UE?
  4. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito un divieto di discriminazione basato sulla nazionalità in materia di impiego e retribuzione, riproposto anche a livello nazionale dall'articolo 43 del decreto legislativo 286 del 1998.

  5. Qual è l'impatto della legge Bossi Fini sull'immigrazione in Italia?
  6. La legge 189/2002 ha reso più rigorose le norme sull'immigrazione, richiedendo che l'ingresso e la permanenza degli stranieri siano giustificati da un'attività lavorativa, e ha introdotto sanzioni per l'immigrazione clandestina, oltre a stabilire quote annuali di ingresso regolare.

Domande e risposte

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