Concetti Chiave
- La libertà di associazione è stata storicamente osteggiata dalle dottrine della Rivoluzione francese e repressa durante il fascismo in Italia.
- Con la Costituzione repubblicana, l'art. 18 ha finalmente garantito la libertà di associazione, riconoscendo diritti fondamentali ai cittadini.
- Il concetto di associazione implica un vincolo giuridico tra gli individui, distinguendosi dalla riunione per la sua stabilità e natura giuridica.
- Le associazioni obbligatorie, come ordini professionali e federazioni sportive, sono legittime se necessarie per fini pubblici garantiti dalla Costituzione.
- La libertà di associazione include il diritto di costituire associazioni senza permessi e la libertà di non aderire a un'associazione.
Ostacoli storici alla libertà
La libertà di associazione fu a lungo osteggiata dalle dottrine sviluppatesi con la Rivoluzione francese, ostili a tutto ciò che si interponesse fra cittadino e stato: del resto essa era stata una reazione all’ancien régime, tradizionalmente caratterizzato dal prevalere del privilegio e delle giurisdizioni particolari, legate al ceto di appartenenza. Emblematica è al riguardo la legge Le Chapelier (14 giugno 1791) che vietò le associazioni operaie e gli scioperi.
Evoluzione in Italia
In Italia il disfavore verso la libertà di associazione, non garantita dallo Statuto albertino, si trasformò, nel periodo fascista, in repressione: si ricordino, ad esempio, lo scioglimento dei partiti politici e il divieto di costituire sindacati. Si dovette attendere la Costituzione repubblicana che, facendo proprie le storiche rivendicazioni operaie e cattoliche, finalmente garantì la libertà di associazione dedicandovi l’art. 18.
Per associazione si intende un’organizzazione di individui, legati dal perseguimento di un fine comune e, soprattutto, da un vincolo che, pur non attenendo all’ordinamento statale, presenta natura giuridica. Proprio l’esistenza, fra gli associati, di tale vincolo giuridicamente rilevante è l’elemento più caratteristico dell’associazione rispetto alla riunione, nonostante la distinzione fra l’una e l’altra si fondi tradizionalmente sulla tendenziale stabilità della prima e la temporaneità della seconda. In base all’art. 18, ai cittadini è riconosciuta: la libertà di associazione, ossia la possibilità di costituire associazioni senza la necessità di permessi o autorizzazioni; la libertà delle associazioni, ossia la possibilità di formare un numero indefinito di associazioni, anche perseguenti lo stesso scopo; la libertà negativa di associazione, per cui nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione (implicita in ogni libertà è, come s’è già visto, la facoltà di non esercitarla).
Problemi delle associazioni obbligatorie
A tal proposito suscitano problemi le associazioni obbligatorie, l’adesione alle quali è imposta per l’esercizio di determinate attività: ordini professionali e federazioni sportive, per esempio. Secondo la Corte costituzionale tali fattispecie non sono illegittime se necessarie per perseguire fini pubblici, a loro volta costituzionalmente garantiti (v. sentt. 69/1962, 71/1963, 25/1968, 239/1984, 248/1997).
Domande da interrogazione
- Qual è il significato storico della libertà di associazione in relazione alla Rivoluzione francese?
- Come è cambiata la situazione della libertà di associazione in Italia nel corso del tempo?
- Quali sono le caratteristiche distintive delle associazioni rispetto alle riunioni?
La libertà di associazione è stata osteggiata dalle dottrine della Rivoluzione francese, che si opponevano a qualsiasi interposizione tra cittadino e stato, come evidenziato dalla legge Le Chapelier del 1791, che vietò le associazioni operaie e gli scioperi.
In Italia, la libertà di associazione non era garantita dallo Statuto albertino e subì repressione durante il periodo fascista, con lo scioglimento dei partiti e il divieto di sindacati. Solo con la Costituzione repubblicana si è finalmente garantita questa libertà, come stabilito nell'art. 18.
Le associazioni si caratterizzano per un vincolo giuridico tra gli individui che perseguono un fine comune, a differenza delle riunioni, che sono generalmente temporanee. L'art. 18 della Costituzione riconosce la libertà di associazione, consentendo la creazione di associazioni senza permessi e garantendo anche la libertà negativa di non aderire.