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Concetti Chiave

  • Il lavoro sul web è stato regolato da importanti sentenze, a partire da quelle del tribunale di Torino fino alla Corte di Cassazione nel 2020.
  • La legge 128 del 2019 ha ufficialmente collocato i riders come collaboratori etero-organizzati, modificando l’art. 2 d.lgs. 81/2015 per includere le prestazioni digitali.
  • La nuova formulazione dell'art. 2.1 consente ai collaboratori di dimostrare più facilmente la loro condizione di lavoratori etero-organizzati.
  • Le piattaforme digitali sono obbligate a fornire ai riders copertura assicurativa e previdenziale, con possibilità di gestione presso l'Inps.
  • Nel 2018, è stata firmata a Bologna la prima Carta sui diritti fondamentali del lavoro digitale, coinvolgendo più attori nel definire i diritti dei ciclofattorini.

Evoluzione giuridica del lavoro web

In prima istanza, il lavoro sul web è stato disciplinato dalla giurisprudenza: in primo luogo dal tribunale del lavoro di Torino (aprile 2018), poi dalla Corte d’Appello di Torino (febbraio 2019) e, infine, dalla Corte di Cassazione (sentenza 1663/2020).

L’inquadramento giuridico dei riders, definito dalla Corte di appello di Torino, è stato ufficialmente consolidato dal legislatore tramite la legge 128 del 2019. La legge ha qualificato i riders come collaboratori etero-organizzati di cui al (nuovo) art. 2.1 d.lgs. 81/2015.

Modifiche legislative per i riders

La legge 128 ha infatti modificato il testo dell’art. 2, comma 1, stabilendo che fra le prestazioni etero-organizzate rientrano anche quelle svolte tramite piattaforma digitale. Inoltre, mentre il vecchio art. 2.1 parlava di «prestazioni esclusivamente personali», la nuova disposizione ha sostituito l’avverbio esclusivamente con prevalentemente: ciò vuol dire che per il collaboratore è ancora più semplice dimostrare la natura etero-organizzata delle proprie prestazioni.

Obblighi delle piattaforme digitali

La legge 128 del 2019 ha anche sancito l’obbligo a carico della piattaforma, di garantire al rider una copertura assicurativa e previdenziale. Quest’ultima può essere istituita presso la gestione separata Inps, valida per i lavoratori parasubordinati.
La disciplina giuridica sui riders è stata definita prima dalla giurisprudenza e poi dalla legge. Giudice e legislatore però non sono stati gli unici due soggetti coinvolti nella definizione dei diritti dei ciclofattorini: nel 2018, infatti, a Bologna è stata siglata la prima Carta sui diritti fondamentali del lavoro digitale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stato il primo passo giuridico per la regolamentazione del lavoro web in Italia?
  2. Il lavoro sul web è stato inizialmente disciplinato dalla giurisprudenza, con il tribunale del lavoro di Torino che ha preso la parola per primo nell'aprile 2018, seguito dalla Corte d’Appello di Torino nel febbraio 2019 e infine dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1663/2020.

  3. Come è stata modificata la definizione di riders dalla legge 128 del 2019?
  4. La legge 128 del 2019 ha ufficialmente inquadrato i riders come collaboratori etero-organizzati, modificando l'art. 2, comma 1, per includere le prestazioni svolte tramite piattaforma digitale e cambiando "esclusivamente personali" in "prevalentemente", facilitando così la dimostrazione della loro natura etero-organizzata.

  5. Quali obblighi sono stati imposti alle piattaforme digitali dalla legge 128 del 2019?
  6. La legge 128 del 2019 ha imposto alle piattaforme digitali l'obbligo di garantire ai riders una copertura assicurativa e previdenziale, che può essere istituita presso la gestione separata Inps, valida per i lavoratori parasubordinati.

Domande e risposte

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