Concetti Chiave
- Il lavoro sul web è stato regolato da importanti sentenze, a partire da quelle del tribunale di Torino fino alla Corte di Cassazione nel 2020.
- La legge 128 del 2019 ha ufficialmente collocato i riders come collaboratori etero-organizzati, modificando l’art. 2 d.lgs. 81/2015 per includere le prestazioni digitali.
- La nuova formulazione dell'art. 2.1 consente ai collaboratori di dimostrare più facilmente la loro condizione di lavoratori etero-organizzati.
- Le piattaforme digitali sono obbligate a fornire ai riders copertura assicurativa e previdenziale, con possibilità di gestione presso l'Inps.
- Nel 2018, è stata firmata a Bologna la prima Carta sui diritti fondamentali del lavoro digitale, coinvolgendo più attori nel definire i diritti dei ciclofattorini.
Evoluzione giuridica del lavoro web
In prima istanza, il lavoro sul web è stato disciplinato dalla giurisprudenza: in primo luogo dal tribunale del lavoro di Torino (aprile 2018), poi dalla Corte d’Appello di Torino (febbraio 2019) e, infine, dalla Corte di Cassazione (sentenza 1663/2020).
L’inquadramento giuridico dei riders, definito dalla Corte di appello di Torino, è stato ufficialmente consolidato dal legislatore tramite la legge 128 del 2019. La legge ha qualificato i riders come collaboratori etero-organizzati di cui al (nuovo) art. 2.1 d.lgs. 81/2015.
Modifiche legislative per i riders
La legge 128 ha infatti modificato il testo dell’art. 2, comma 1, stabilendo che fra le prestazioni etero-organizzate rientrano anche quelle svolte tramite piattaforma digitale. Inoltre, mentre il vecchio art. 2.1 parlava di «prestazioni esclusivamente personali», la nuova disposizione ha sostituito l’avverbio esclusivamente con prevalentemente: ciò vuol dire che per il collaboratore è ancora più semplice dimostrare la natura etero-organizzata delle proprie prestazioni.
Obblighi delle piattaforme digitali
La legge 128 del 2019 ha anche sancito l’obbligo a carico della piattaforma, di garantire al rider una copertura assicurativa e previdenziale. Quest’ultima può essere istituita presso la gestione separata Inps, valida per i lavoratori parasubordinati.
La disciplina giuridica sui riders è stata definita prima dalla giurisprudenza e poi dalla legge. Giudice e legislatore però non sono stati gli unici due soggetti coinvolti nella definizione dei diritti dei ciclofattorini: nel 2018, infatti, a Bologna è stata siglata la prima Carta sui diritti fondamentali del lavoro digitale.
Domande da interrogazione
- Qual è stato il primo passo giuridico per la regolamentazione del lavoro web in Italia?
- Come è stata modificata la definizione di riders dalla legge 128 del 2019?
- Quali obblighi sono stati imposti alle piattaforme digitali dalla legge 128 del 2019?
Il lavoro sul web è stato inizialmente disciplinato dalla giurisprudenza, con il tribunale del lavoro di Torino che ha preso la parola per primo nell'aprile 2018, seguito dalla Corte d’Appello di Torino nel febbraio 2019 e infine dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1663/2020.
La legge 128 del 2019 ha ufficialmente inquadrato i riders come collaboratori etero-organizzati, modificando l'art. 2, comma 1, per includere le prestazioni svolte tramite piattaforma digitale e cambiando "esclusivamente personali" in "prevalentemente", facilitando così la dimostrazione della loro natura etero-organizzata.
La legge 128 del 2019 ha imposto alle piattaforme digitali l'obbligo di garantire ai riders una copertura assicurativa e previdenziale, che può essere istituita presso la gestione separata Inps, valida per i lavoratori parasubordinati.