Concetti Chiave
- Il lavoro sul web ha generato controversie giurisprudenziali, culminate nella sentenza di Cassazione 1663/2020 a Torino.
- La Corte ha confermato la natura etero-organizzata delle prestazioni lavorative su piattaforme digitali, richiamando l'art. 2.1 del decreto legislativo 81/2015.
- L'articolo 2.1 estende la disciplina della subordinazione anche ai collaboratori etero-organizzati, assimilando tali forme di lavoro a quelle subordinate.
- La Cassazione ha accolto parzialmente la visione del tribunale d’appello, riconoscendo i gig workers come collaboratori etero-organizzati.
- I gig workers sono considerati lavoratori autonomi etero-organizzati, senza creare una nuova categoria tra subordinazione e autonomia.
Controversie giurisprudenziali sul lavoro web
La qualificazione giuridica del lavoro sul web è stata oggetto di numerose controversie giurisprudenziali. La più importante è quella gestita a Torino a partire dal 2018, conclusasi con la sentenza di Cassazione 1663/2020.
Il giudice di legittimità ha confermato la natura etero-organizzata delle prestazioni svolte dai lavoratori su piattaforma. La Corte ha citato l’art. 2.1 del decreto legislativo 81/2015, così come modificato dalla legge 128/2019.
Il nuovo articolo 2.1 dispone che la disciplina della subordinazione si applica anche alle collaborazioni etero-organizzate mediante piattaforme digitali. Dunque l’art. 2 si configura come norma di disciplina: in base a quanto da esso previsto, infatti, alle citate forme di collaborazione si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Gig workers e subordinazione
La Cassazione ha in parte accolto e in parte rigettato la soluzione proposta dal tribunale d’appello di Torino. Nello specifico, ha accettato di considerare i gig workers come collaboratori etero-organizzati, ma ha rifiutato la tesi del tertium genus: esiste solo la subordinazione da un lato e l’autonomia (o eventualmente parasubordinazione) dall’altro. L’art. 2.1, infatti, non estende la fattispecie ex art. 2094 c.c., si limita ad ampliare l’ambito applicativo della sua disciplina.
Nello specifico, quindi, i gig workers vengono considerati lavoratori autonomi eterorganizzati.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale controversia giuridica riguardante il lavoro sul web?
- Come viene definita la disciplina del lavoro per i gig workers secondo la Cassazione?
- Qual è l'importanza dell'articolo 2.1 del decreto legislativo 81/2015?
La controversia principale riguarda la qualificazione giuridica del lavoro su piattaforma, culminata nella sentenza di Cassazione 1663/2020, che ha confermato la natura etero-organizzata delle prestazioni dei lavoratori su piattaforma, come stabilito dall’art. 2.1 del decreto legislativo 81/2015.
La Cassazione ha riconosciuto i gig workers come collaboratori etero-organizzati, applicando la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, ma ha escluso l'esistenza di una categoria intermedia tra subordinazione e autonomia.
L'articolo 2.1 è cruciale perché estende la disciplina della subordinazione anche alle collaborazioni etero-organizzate tramite piattaforme digitali, ampliando così l'ambito applicativo della normativa sul lavoro subordinato.