Concetti Chiave
- L'accordo quadro del 2009 ha introdotto la possibilità di stipulare clausole di uscita basate su parametri oggettivi, ma è stato abrogato nel 2011.
- La liberalizzazione del potere derogatorio ha suscitato preoccupazioni per l'aumento delle disparità di trattamento tra i lavoratori, contrariamente all'obiettivo di ridurre il dumping contrattuale.
- Le confederazioni sindacali firmatarie dell'Ai del 2011 si sono impegnate a non applicare la legge, ma in realtà essa è stata spesso abusata.
- Il d.lgs. 81/2015 ha selezionato i soggetti sindacali autorizzati per la contrattazione collettiva a livello aziendale, ma non ha superato completamente l'art. 8 della legge 148/2011.
- I contratti collettivi separati sono quelli sottoscritti solo da alcune associazioni sindacali e si verificano durante il rinnovo di un contratto collettivo scaduto.
Che cos'è l'accordo quadro del 2009?
L’accordo quadro del 2009 aveva stabilito che le clausole di uscita possono essere stipulate in base a parametri oggettivi, come l’andamento del mercato del lavoro o il tasso di produttività. La regola era stata poi consolidata con L’ai del 2011, ma dopo pochi mesi il legislatore l’aveva abrogata (art. 8 l. 148/2011), stabilendo che i contratti collettivi aziendali o territoriali possono derogare ai CCNL con effetti erga omnes, senza vincoli sostanziali o procedurali.
Deroghe e contratti collettivi
La deroga ha fatto molto discutere perché in precedenza la centralità del livello nazionale aveva ridotto il dumping contrattuale, cioè la difformità di trattamento fra i lavoratori. AL contrario, liberalizzare il potere derogatorio avrebbe ampliato le disparità di trattamento. Per questo, le confederazioni firmatarie dell’Ai del 2011 si sono impegnate a non applicare la disposizione di legge: nella realtà, però, essa è persino abusata.
Secondo alcuni giuristi l’art. 8 è stato superato dall’art. 51 del d.lgs. 81/2015, ma in realtà non è proprio così. Infatti, esso si limita a selezionare i soggetti sindacali che la legge autorizza a intervenire mediante la contrattazione collettiva anche di livello aziendale.
Contratti collettivi separati
La stipulazione di un nuovo contratto collettivo è sempre preceduta da una fase di trattative alla quale prendono parte diverse associazioni sindacali. Talvolta può accadere che di tutte, solo alcune aderiscano a un determinato CCNL, il quale sarà per questo definito «contratto collettivo separato». L’aggettivo denota il fatto che esso è sottoscritto solo da una parte delle associazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative.
Questa fattispecie si verifica quando un contratto collettivo scade ed è necessario rinnovarlo tramite una nuova stipulazione.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali caratteristiche dell'accordo quadro del 2009?
- Qual è l'impatto delle deroghe sui contratti collettivi?
- Cosa si intende per "contratti collettivi separati"?
L'accordo quadro del 2009 stabiliva che le clausole di uscita potessero essere definite in base a parametri oggettivi, come l'andamento del mercato del lavoro e il tasso di produttività. Tuttavia, è stato abrogato nel 2011, permettendo ai contratti collettivi aziendali o territoriali di derogare ai CCNL senza vincoli sostanziali o procedurali.
Le deroghe hanno suscitato preoccupazioni poiché, mentre prima la centralità del livello nazionale riduceva il dumping contrattuale, la liberalizzazione del potere derogatorio ha ampliato le disparità di trattamento tra i lavoratori. Le confederazioni firmatarie dell'Ai del 2011 si sono impegnate a non applicare questa disposizione, ma nella pratica è stata abusata.
I contratti collettivi separati sono quelli stipulati solo da alcune associazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative, in seguito alla scadenza di un contratto collettivo. Questo termine indica che non tutte le associazioni hanno aderito al nuovo CCNL, rendendolo quindi "separato".