Concetti Chiave
- Durante le elezioni politiche, soggetti possono risultare incompatibili o ineleggibili, costringendoli a scegliere tra cariche.
- Le ineleggibilità sono specificate nel d.p.r. 361/1957 e includono figure come presidenti di provincia e sindaci di comuni oltre i 20.000 abitanti.
- La normativa vigente è complessa e considerata obsoleta, con la Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il cumulo di mandati in caso di ineleggibilità.
- L'incandidabilità, introdotta dalla legge Severino, si differenzia dall'ineleggibilità poiché non è specificamente prevista dalla Costituzione e riguarda motivi legali ed etici.
- L'accertamento di una causa di ineleggibilità può portare all'annullamento dell'elezione, decisione a carico delle camere parlamentari.
Quali sono le incompatibilità e ineleggibilità?
Nell’ambito di un’elezione politica, gli erigendi possono risultare incompatibili o ineleggibili. Chi incorre in una situazione di incompatibilità è tenuto a optare per una delle due cariche.
I casi di ineleggibilità sono contenuti nel d.p.r. 361/1957. Fra gli ineleggibili (a meno che non abbiano cessato dalle funzioni non oltre 6 mesi prima della scadenza della legislatura o entro 7 giorni dallo scioglimento anticipato): presidenti di provincia, sindaci di comuni oltre i 20.000 abitanti, capo e vicecapo della Polizia di Stato, capi di gabinetto di ministri, prefetti e viceprefetti, funzionari di polizia, ufficiali superiori delle Forze armate, diplomatici, coloro che in proprio o come rappresentanti legali di società private realizzano opere per lo Stato o forniscono servizi o beni oppure ancora hanno ricevuto concessioni o autorizzazioni di notevole valore economico che importino l’obbligo di specifici adempimenti, rappresentanti e amministratori di società sussidiate dallo Stato e volte al profitto, nonché i relativi consulenti legali (esclusi però i dirigenti di cooperative). I magistrati non possono essere eletti a meno che non si trovino in aspettativa (non esercitando dunque le funzioni) e comunque mai dove queste funzioni hanno esercitato nei 6 mesi prima della candidatura (anche se non eletti, non possono poi tornare a esercitarle dove furono candidati).
Disciplina complessa e antiquata
Come si vede da questi cenni, si tratta di una disciplina complessa, in larga parte antiquata e pensata per un contesto diverso dall’attuale.
Qualora sia accertata una causa di ineleggibilità, essa comporta l’annullamento dell’elezione (sul quale decide ciascuna camera. La Corte costituzionale (sent. 277/2011) è intervenuta dichiarando illegittima la prassi parlamentare di consentire il cumulo dei mandati per i casi di ineleggibilità sopravvenuta (ad es. per il deputato o senatore eletto sindaco di comune oltre i 20.000 abitanti).
Incandidabilità e legge Severino
Cosa diversa è invece l’incandidabilità. Non espressamente prevista dalla Costituzione, è stata originariamente introdotta per le elezioni regionali e amministrative (a partire dalla l. 55/1990) ed è stata poi estesa alle elezioni parlamentari dal d.lgs. 235/2012 (legge Severino).
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali casi di ineleggibilità previsti dalla normativa italiana?
- Perché la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità è considerata antiquata?
- Qual è la differenza tra incandidabilità e ineleggibilità secondo la legge Severino?
I casi di ineleggibilità sono delineati nel d.p.r. 361/1957 e includono figure come presidenti di provincia, sindaci di comuni oltre i 20.000 abitanti, e funzionari di polizia, tra gli altri. Questi soggetti non possono candidarsi a meno che non abbiano cessato le loro funzioni entro sei mesi dalla scadenza della legislatura o entro sette giorni dallo scioglimento anticipato.
La disciplina è ritenuta complessa e non più adeguata al contesto attuale, come evidenziato nel testo. La Corte costituzionale ha anche dichiarato illegittima la prassi di consentire il cumulo dei mandati in caso di ineleggibilità sopravvenuta, sottolineando la necessità di una revisione normativa.
L'incandidabilità, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta per le elezioni regionali e poi estesa a quelle parlamentari dalla legge Severino. A differenza dell'ineleggibilità, che si basa su specifiche situazioni di incompatibilità, l'incandidabilità si riferisce a soggetti che non possono candidarsi per motivi legali o etici.