Concetti Chiave
- Le opzioni dell'acquirente in caso di inadempimento includono l'esigere l'adempimento, fissare un termine supplementare e dichiarare la rescissione del contratto.
- Il venditore può esigere l'adempimento dell'acquirente e, in caso di inadempimento essenziale, dichiarare risolto il contratto.
- Ogni parte è responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni, a meno che non sia causato da forza maggiore, come eventi imprevedibili.
- In caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo pagato e gli interessi, mentre il compratore deve compensare eventuali vantaggi ottenuti.
- Il passaggio del rischio avviene al momento della consegna dei beni o quando i beni sono messi a disposizione del compratore.
Opzioni dell'acquirente
Costituisce causa di risoluzione del contratto solo un inadempimento essenziale
→ Opzioni dell'acquirente
• esigere l'adempimento del venditore
• fissare un termine supplementare per l'adempimento
• dichiarare la rescissione del contratto→ se inadempimento è un elemento essenziale o se non vi è la consegna delle merci nel termine supplementare
• ridurre il prezzo dovuto
• rifiutare la consegna
• richiedere i danni-interessi
→ Opzioni venditore
• esigere l'adempimento dell'acquirente
• fissare un termine supplementare x l'adempimento
• dichiarare rescisso il contratto → se l'adempimento riguarda un elemento essenziale
• richiedere i danni-interessi= perdita subita/mancato guadagno dell'altra parte
Responsabilità e cause di forza maggiore
Ciascuna delle parti è responsabile nel caso di inadempimento delle proprie obbligazioni, a meno che non sia dovuto a circostanze estranee alla sua sfera di controllo (art.79):
• Causa di forza maggiore → avvenimento indipendente dalla volontà delle parti, imprevedibile e inevitabile
es. condizioni politiche o climatiche del Paese di destinazione
• Hardship → situazione sopravvenuta che determina uno squilibrio nelle prestazioni delle parti → Principi Unidroit
La prestazione diventa eccessivamente onerosa e le parti possono decidere di rinegoziare le clausole contrattuali.
Risoluzione e passaggio del rischio
→ In caso di risoluzione il venditore è tenuto a restituire al compratore il prezzo pagato+interessi, mentre il compratore deve pagare al debitore l'equivalente di qualsiasi vantaggio derivato dalle merci
La convenzione regola anche il passaggio del rischio in caso di perdita / danneggiamento della cosa venduta
il rischio passa al compratore dal momento della consegna dei beni o, se il compratore non li ritira, dal momento in cui i beni sono messi a sua disposizione
Domande da interrogazione
- Quali sono le opzioni disponibili per l'acquirente in caso di inadempimento del venditore?
- Quando si può considerare un inadempimento come causa di risoluzione del contratto?
- Qual è la responsabilità delle parti in caso di forza maggiore?
L'acquirente può esigere l'adempimento, fissare un termine supplementare, dichiarare la rescissione del contratto, ridurre il prezzo dovuto, rifiutare la consegna o richiedere danni-interessi.
Un inadempimento costituisce causa di risoluzione del contratto solo se è essenziale o se non avviene la consegna delle merci entro il termine supplementare stabilito.
Le parti sono responsabili per l'inadempimento delle proprie obbligazioni, a meno che non sia causato da eventi di forza maggiore, che sono imprevedibili e inevitabili, come condizioni politiche o climatiche.