Concetti Chiave
- Il matrimonio può essere impugnato se il consenso è stato estorto tramite violenza o timore eccezionale derivante da cause esterne.
- Un coniuge può contestare il matrimonio per errore riguardante l'identità del partner o le sue qualità personali essenziali.
- I vizi del consenso matrimoniale includono incapacità naturale, violenza, minaccia ed errore di valutazione.
- La simulazione di matrimonio, in cui le parti concordano di non adempiere agli obblighi, porta alla sua invalidità.
- L'azione di impugnazione deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione del matrimonio o se i coniugi hanno convissuto successivamente.
Impugnazione del matrimonio per violenza o errore
L’articolo 122 del Codice civile dispone che il matrimonio può essere impugnato da uno dei due coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause oggettive, dunque esterne allo sposo (ne è un esempio il timore delle persecuzioni razziali a danni delle donne ebree che avevano contratto matrimonio solo per assumere il cognome di una persona non ebrea, al fine di non essere deportate nei campi di concentramento nazista).
Il matrimonio può essere impugnato anche da uno dei due coniugi sulla base di un errore sull’identità del consorte o sulle sue qualità personali ed essenziali. Il suddetto errore può riguardare: l’esistenza di malattie psichiche o fisiche; l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo o la dichiarazione di delinquenza abituale.
Vizi del consenso matrimoniale
Il consenso matrimoniale, dunque, può essere viziato nel caso di incapacità naturale, incapacità di agire, violenza o minaccia ed errore d’identità o di valutazione delle qualità della persona. Sebbene i vizi del consenso siano rigorosamente codificati, essi possono talvolta essere oggetto di interpretazione da parte del giurista.
Simulazione e invalidità del matrimonio
L’articolo 123 dispone inoltre che il matrimonio può essere dichiarato invalido nel caso in cui i due coniugi «abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Tale caso dà vita alla cosiddetta «simulazione»: il matrimonio è nullo a causa del fatto che esso non è fondato sul corrispettivo consenso delle parti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima).
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni per impugnare un matrimonio secondo l'articolo 122 del Codice civile?
- Quali vizi del consenso possono rendere nullo un matrimonio?
- Cosa si intende per simulazione nel contesto del matrimonio?
Il matrimonio può essere impugnato se il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità, oppure in caso di errore sull'identità del consorte o sulle sue qualità personali essenziali, come malattie o condanne penali.
I vizi del consenso includono incapacità naturale, incapacità di agire, violenza o minaccia, ed errore d’identità o di valutazione delle qualità della persona, come specificato nel testo.
La simulazione si verifica quando i coniugi concordano di non adempiere agli obblighi e diritti derivanti dal matrimonio, rendendolo nullo, come stabilito dall'articolo 123 del Codice civile.