Concetti Chiave
- Le irregolarità nel matrimonio possono derivare da difetti come omissione delle pubblicazioni e mancata presenza dei testimoni, comportando sanzioni pecuniarie per l'ufficiale di stato civile e gli sposi.
- L'invalidità del matrimonio è causata dalla violazione dei requisiti legali e dalla difettosità del consenso, che rendono l'atto incapace di produrre effetti giuridici.
- Si distingue tra invalidità insanabile, come la mancanza di libertà di Stato, e invalidità sanabile, dove il vizio può essere corretto.
- Il matrimonio è impugnabile se mancano requisiti fondamentali, come età, libertà di Stato e parentela, oltre ai vizi del consenso come violenza e timore.
- I vizi del consenso, inclusi la violenza, il timore e l'errore, possono invalidare il matrimonio, specialmente se comportano minacce o rappresentazioni false della realtà.
Irregolarità nel matrimonio
Alcuni difetti del procedimento di celebrazione del matrimonio danno luogo a una mera irregolarità, con una conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico dell’ufficiale di stato civile ed, eventualmente, degli sposi. Tali difetti possono essere: omissione delle pubblicazioni, mancata presenza dei testimoni, incompetenza dell’ufficiale di stato civile, inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
Invalidità e difetti genetici
La violazione delle prescrizioni in materia di requisiti richiesti per contrarre il matrimonio e la difettosità del consenso, determinano l’inettitudine dell’atto matrimoniale a produrre i suoi effetti, con la relativa possibilità, accordata ad alcuni soggetti, di contestarne la validità.
L’invalidità del matrimonio si ricollega, infatti, ai difetti genetici dell’atto matrimoniale. Invece, un difettoso svolgimento del rapporto matrimoniale (che provoca la crisi di famiglia) consente la richiesta della separazione personale e del divorzio, a cui consegue lo scioglimento del rapporto stesso.
Inesistenza e invalidità sanabile
Talvolta si parla anche di inesistenza del matrimonio, per alludere alla situazione in cui risultino, nel procedimento, carenze tali da impedire la stessa identificabilità come atto matrimoniale.
La distinzione che appare tra nullità ed annullabilità può essere utilizzata per contrapporre le ipotesi di invalidità insanabile (mancanza della libertà di Stato, di delitto o di vincolo di parentela) o l’invalidità sanabile (il vizio dell’atto matrimoniale è rimediabile.
Impugnabilità del matrimonio
Il matrimonio risulta impugnabile quando esso è stato contratto in assenza di uno dei suoi requisiti fondamentali: età (Art 84), libertà di Stato (86), parentela (87), delitto (88). Esso può essere impugnato anche nell’ipotesi di interdizione per infermità mentale (85) o incapacità naturale (di intendere e volere).
Il matrimonio risulta impugnabile anche a causa dei “VIZI DEL CONSENSO “.
Vizi del consenso
L’Art 122 contempla, tra i vizi del consenso, la violenza, il timore e l’errore. Resta privo di particolare incidenza il dolo, a meno che non risulti rilevante l’errore spontaneo.
a) Violenza: consiste nella minaccia di un male finalizzato all’estorsione del consenso
b) Timore: È considerato causa di invalidità del matrimonio quando è di eccezionale gravità e derivi da cause esterne allo sposo. Basti considerare i casi in cui il matrimonio è considerato come un mezzo per sottrarsi a situazioni quali: guerre e persecuzioni politiche, religiose o razziali.
c) L’errore: Consiste nella rappresentazione falsa della realtà che induce a prestare il consenso. Basti pensare all’errore sull’identità della persona (nell’ipotesi di uno scambio fra la persona che si intendeva sposare e quella sposata) o l’errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. In quest’ultimo caso si tratta dell’esistenza di malattie (fisiche psichiche) o di anomalie o deviazioni sessuali, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Domande da interrogazione
- Quali sono le irregolarità che possono verificarsi durante la celebrazione del matrimonio?
- Cosa determina l'invalidità di un matrimonio?
- Qual è la differenza tra invalidità insanabile e invalidità sanabile?
- Quali sono i vizi del consenso che possono rendere impugnabile un matrimonio?
Le irregolarità nel matrimonio possono includere l'omissione delle pubblicazioni, la mancata presenza dei testimoni, l'incompetenza dell'ufficiale di stato civile e l'inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze, comportando sanzioni pecuniarie per l'ufficiale e, eventualmente, per gli sposi.
L'invalidità del matrimonio è legata a difetti genetici dell'atto, come la violazione dei requisiti per contrarre matrimonio o difettosità del consenso, che possono portare alla contestazione della validità da parte di alcuni soggetti.
L'invalidità insanabile si verifica in caso di mancanza di libertà di Stato, delitto o vincolo di parentela, mentre l'invalidità sanabile riguarda vizi dell'atto matrimoniale che possono essere rimediati.
I vizi del consenso includono la violenza, il timore di eccezionale gravità e l'errore, come nel caso di scambio di identità o di malattie che impediscono la vita coniugale, rendendo il matrimonio impugnabile.