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Concetti Chiave

  • Il governo austriaco è composto dal cancelliere federale, ministri e vicecancelliere, con un forte legame fiduciario con il Nationalrat.
  • Il cancelliere austriaco coordina la politica di governo senza influenzarne l'indirizzo, avendo un ruolo limitato rispetto agli altri ministri.
  • L'esecutivo austriaco è caratterizzato da un approccio di persuasione, dove il cancelliere deve armonizzare diverse posizioni e interessi.
  • La Corte costituzionale coordina le attività legislative tra federazione e Länder, risolvendo conflitti di attribuzione e contenziosi elettorali.
  • Oltre alle sue funzioni principali, la Corte ha competenze in materia di conflitti di competenza e finanziari, e responsabilità giuridica degli organi supremi.

Struttura del governo austriaco

Il parlamentarismo austriaco si fonda sulla prevalenza del governo federale. Esso è costituito dal cancelliere federale (nominato dal Presidente), dai ministri competenti per settore (designati dal presidente su proposta del cancelliere) e dal vicecancelliere.

Il governo è vincolato al Nationalrat da un rapporto fiduciario: per questo motivo, il Presidente nomina cancelliere il leader del partito che ha ottenuto il maggior numero di seggi nel Consiglio nazionale.

Ruolo del cancelliere austriaco

A differenza di quanto avviene in Germania, il cancelliere austriaco non può determinare l’indirizzo politico delle attività di governo, ma deve limitarsi a coordinarla. Egli riveste una posizione preminente nel CdM solo in virtù del suo potere di proporre la nomina e la revoca dei ministri.

In ambito decisionale, il voto del cancelliere non ha mai un peso maggiore rispetto a quello degli altri ministri. Per questo motivo, l’esecutivo austriaco non è considerato un governo di leadership bensì un «Government by persuasion» in cui il cancelliere deve armonizzare interessi e posizioni variegati.

Funzioni della Corte costituzionale

Le attività legislative fra federazione e lander sono coordinate dalla Corte costituzionale. Essa si impone come arbitro fra ente federale e frazioni territoriali. Essa è inoltre tenuta a risolvere i conflitti di attribuzione dei poteri fra gli organi dello stato e i contenziosi in materia elettorale.

Alla Corte sono inoltre riconosciute altre funzioni: la risoluzione dei conflitti di competenza e finanziari.

Essa ha anche il sindacato sulla responsabilità giuridica degli organi costituzionali supremi (art. 142 B-VG). Queste funzioni vengono ora integrate dalla competenza di decidere sull’impugnazione degli atti adottati nell’ambito dell’istituzione e dell’attività di Commissioni d’inchiesta parlamentari (art. 138b B-VG), competenza riconosciuta al VfGH dalla riforma del B-VG nel 2014 (278).

Radici della giustizia costituzionale

Le radici della giustizia costituzionale in Austria sono da individuare nel principio federale e nell’esigenza di coordinare in maniera uniforme le attività legislative tra Federazione e Länder, anche laddove l’ordinamento – in mancanza di un principio di prevalenza del diritto federale – pone sullo stesso livello la normativa federale e dei Länder.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la struttura del governo austriaco e il suo rapporto con il Nationalrat?
  2. Il governo austriaco è composto dal cancelliere federale, dai ministri e dal vicecancelliere, ed è vincolato al Nationalrat da un rapporto fiduciario. Il Presidente nomina il cancelliere tra i leader del partito con il maggior numero di seggi nel Consiglio nazionale.

  3. Qual è il ruolo del cancelliere austriaco nel governo?
  4. Il cancelliere austriaco coordina le attività di governo senza poter determinare l'indirizzo politico, e il suo voto ha lo stesso peso di quello degli altri ministri, rendendo l'esecutivo un "Government by persuasion".

  5. Quali sono le funzioni principali della Corte costituzionale austriaca?
  6. La Corte costituzionale coordina le attività legislative tra federazione e Länder, risolve conflitti di attribuzione dei poteri e contenziosi elettorali, e ha competenze in materia di responsabilità giuridica degli organi costituzionali supremi e impugnazione di atti delle Commissioni d’inchiesta parlamentari.

Domande e risposte

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