Concetti Chiave
- La stipulatio romana fu influenzata dalla prassi ellenica, introducendo documenti scritti a scopo probatorio per attestare l'avvenuta stipulatio.
- In età giustinianea, la presenza delle parti durante la stipulatio divenne meno rigorosa, richiedendo solo che fossero presenti nella stessa città lo stesso giorno.
- Esistono casi di stipulatio senza schema domanda-risposta, come la dotis dictio per la costituzione della dote e la promissio iurata liberti del liberto.
- Nel diritto romano, la stipulatio a favore di terzi era vietata, ma si poteva utilizzare la stipulatio penale per aggirare questo divieto.
- La stipulatio penale implicava che l'obbligazione verso un terzo potesse sorgere a favore del creditore se il debitore non adempiiva.
Influenza ellenica sulla stipulatio
Nel corso del tempo, la stipulatio fu influenzata dalla prassi ellenica di fare uso di un documento scritto, da affiancare al contratto verbale, che non aveva la funzione di costituire la stipulatio, bensì una funzione probatoria dell’avvenuta stipulatio. Le popolazioni elleniche, a cui in età classica fu estesa la stipulatio, ricorsero all’espediente di inserire all’interno del documento scritto, vere e proprie clausole di stile attestanti l’avvenuta stipulatio secondo lo schema dialogico-tipico previsto dall’ordinamento giuridico romano. Si trattava di vere e proprie finzioni, con le quali si consideravano avvenute la domanda e le risposte risultanti nel documento scritto.
Evoluzione in età giustinianea
In età giustinianea si ridusse la necessarie presenza delle parti, tant’è che si parlava di «presenza ridotta»: le parti non dovevano essere più presenti contestualmente (unitas actus); esse erano solo tenute a dimostrare di essere state presenti nello stesso giorno nella stessa città in cui la stipulatio aveva avuto luogo.
Obligationes contractae uno loquente
Esistono inoltre due casi, definiti «obligationes contractae uno loquente», in cui la stipulatio non rispetta lo schema domanda - risposta. Essi sono:
1. Dotis dictio: si trattava di un modo di costituzione della dote. Nel diritto romano, per potersi sposare la donna romana doveva essere dotata (cioè essere munita di una dote solitamente fornita dal padre). La dote era costituita da un insieme di beni fondamentali «ad sustinenda honera matrimoni (per sostenere le spese del matrimonio)»;
2. Promissio iurata liberti (giuramento dello schiavo liberato, il liberto): nel momento in cui veniva liberato, lo schiavo ddoveva giurare di prestare honor e reverentia nei confronti del padrone cui era stato legato, pena la revoca dello stato di libertà.
In entrambi i casi, dunque, non era previsto uno schema domanda - risposta, bensì solo una dichiarazione unilaterale da parte di colui il quale si obbligava ad eseguire una prestazione, elargire la dote nel primo caso, mostrare onore e rispetto nei confronti del precedente padrone nel secondo.
Limitazioni della stipulatio romana
Nel diritto romano, infine, non era ammessa la stipulatio a favore di terzi. Non era possibile, ad esempio, promettere di far sorgere un’obbligazione nei confronti di un terzo soggetto esterno al contratto. I romani istituirono la stipulatio penale, la quale consentiva di aggirare il divieto di stipulazione a favore di terzi, in quanto implicava che, qualora il debitore non avesse adempiuto a un’obbligazione a favore di un soggetto diverso dal creditore, l’obbligazione sarebbe sorta in capo al creditore stesso.
Domande da interrogazione
- Qual è l'influenza della prassi ellenica sulla stipulatio romana?
- Come è cambiata la stipulatio durante l'età giustinianea?
- Cosa sono le obligationes contractae uno loquente?
- Quali limitazioni esistono riguardo alla stipulatio a favore di terzi nel diritto romano?
La stipulatio romana fu influenzata dalla prassi ellenica di utilizzare documenti scritti a supporto del contratto verbale, non per costituire la stipulatio, ma per attestare la sua avvenuta conclusione, includendo clausole di stile che simulavano il dialogo tipico romano.
In età giustinianea, la necessaria presenza delle parti si ridusse, permettendo che non fossero presenti contestualmente, ma solo nello stesso giorno e nella stessa città in cui avveniva la stipulatio.
Le obligationes contractae uno loquente sono due casi in cui la stipulatio non segue lo schema domanda-risposta: la dotis dictio, per la costituzione della dote, e la promissio iurata liberti, dove lo schiavo liberato giura di mostrare onore al suo ex padrone.
Nel diritto romano, la stipulatio a favore di terzi non era ammessa, ma si utilizzava la stipulatio penale per aggirare questo divieto, consentendo che l'obbligazione sorgesse a favore del creditore in caso di inadempimento verso un terzo.