Concetti Chiave
- La funzione amministrativa, anche se svolta da organi con potere legislativo, si differenzia per valore ed efficacia, riservando ambiti d'azione specifici all'amministrazione.
- L'articolo 113 della Costituzione stabilisce il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi, consentendo l'annullamento solo per vizi di legittimità.
- Esiste una riserva tendenziale di provvedimenti amministrativi, senza un divieto assoluto per il legislatore di intervenire diversamente.
- Il principio della sovranità popolare, sancito dall'art. 1 della Costituzione, pone il popolo al centro del sistema, con l'amministrazione al servizio della comunità.
- La Costituzione influisce sull'azione amministrativa, stabilendo normative che rimuovono ostacoli per il pieno sviluppo della persona e definendo i diritti fondamentali.
Funzione amministrativa e potere legislativo
Anche quando la funzione amministrativa risulta intestata ad organi aventi pure potere legislativo (come governo, consigli regionali, consigli provinciali di trento e bolzano) si differenzia per valore e efficacia.
Da tale separazione emerge anche un ambito di azione tendenzialmente riservato all’amministrazione, cioè la riserva di provvedimento (nei confronti del potere legislativo) e la riserva di scelte nel “merito” (nei confronti del potere giurisdizionale).
Sindacato giurisdizionale e annullamento
L’art 113 costituzione assoggetta al sindacato giurisdizionale i provvedimenti amministrativi, prevedendone il possibile annullamento, non solo la legge non dovrebbe poter adottare atti disciplinanti il caso concreto, che in quanto di fonte legislativa sarebbero sottratti al sindacato giurisdizionale, ma neppure tale sindacato potrebbe estendersi al si là dei vizi di legittimità (e dunque estendersi al merito) che sono gli unici che giustificano l’annullamento del provvedimento.
Riserva tendenziale e potere legislativo
Si tratta di una riserva sono tendenziale, non sussiste un vero e proprio divieto per il legislatore di disporre diversamente, sia utilizzando lo stesso strumento della legge- provvedimento, sia intestando al giudice un sindacato esteso anche al merito amministrativo.
Per quanto riguarda la parte prima della costituzione, presenta rilievo per l’azione amministrativa:
1- L’art 1 costituzione, che sancendo il principio della sovranità popolare pone il popolo al centro del sistema e l’amministrazione al servizio della comunità, confronta
Art 98 co.1 costituzione: “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione”.
2- È compito dell’ordinamento, dunque dell’amministrazione art 3 co.2 “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che … impediscono il pieno sviluppo della persona umana considerata singolarmente” o art 2 “nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità”.
3- Gli art 48 e 51 costituzione, relativi all’elettorato attivo e passivo hanno un rilievo pubblicistico.
La disciplina degli altri diritti fondamentali rileva per l’attività amministrativa perché ne esclude l’esercizio in taluni ambiti, sia perché viceversa ne impone l’esercizio in altri, consente l’intervento amministrativo in altri ancora.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra funzione amministrativa e potere legislativo?
- Qual è il ruolo del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi?
- In che modo la Costituzione italiana influisce sull'azione amministrativa?
La funzione amministrativa, anche quando esercitata da organi con potere legislativo, si distingue per valore ed efficacia, evidenziando una riserva di provvedimento e di scelte nel merito rispetto al potere giurisdizionale.
L'articolo 113 della Costituzione prevede che i provvedimenti amministrativi possano essere soggetti a sindacato giurisdizionale, con possibilità di annullamento solo per vizi di legittimità, escludendo il merito.
La Costituzione, attraverso articoli come il 1, 2 e 3, stabilisce che l'amministrazione deve servire la comunità e rimuovere ostacoli al pieno sviluppo della persona, evidenziando il suo ruolo fondamentale nel garantire diritti e libertà.