Concetti Chiave
- La forza maggiore esclude la colpevolezza poiché l'azione non dipende dalla volontà dell'operaio, mancando coscienza e volontà.
- Il caso fortuito, sebbene non punibile, non sempre esclude un'azione penalmente rilevante, a differenza della forza maggiore.
- Il caso fortuito nasce dall'incrocio tra un evento naturale e una condotta umana, causando un evento lesivo imprevedibile.
- La giurisdizione italiana si applica a chi ha un legame stabile con il territorio, come il domicilio elettivo, e non solo la mera dimora.
- Secondo la Convenzione di Bruxelles 1968, la giurisdizione italiana sussiste se l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita in Italia.
Forza maggiore e colpevolezza
Quando sussiste forza maggiore, l’azione che causa l’evento non è riconducibile al potere decisorio dell’operaio: si può dire che l’azione non gli appartiene, non gli è propria. Dunque, manca il requisito della coscienza e della volontà dell’azione e, per questo, è escluso il rimprovero di colpevolezza.
Caso fortuito → anch’esso, come la forza maggiore, è regolato dall’art. 45 C.P. Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito. A differenza della forza maggiore, esso non sempre esclude l’esistenza di un’azione penalmente rilevante.
Definizione → il caso fortuito è frutto dell’incrocio tra un accadimento naturale e una condotta umana. Da tale incrocio deriva l’imprevedibile verificarsi di un evento lesivo. Si pensi, ad esempio, al caso di chi, ferito da un terzo, muore dopo il ricovero a causa di un incendio fortuitamente scoppiato in ospedale. Il soggetto agente, cioè l’autore delle ferite, non risponde anche dell’evento causato da fattori che esulano dall’ordine normale delle cose: in questo caso l’incendio.
Forza maggiore e caso fortuito costituiscono due sfaccettature del concetto di azione nell’ambito del c.d. reato commissivo doloso. Si tratta di due fattispecie nell’ambito delle quali la volontà del soggetto è ridotta o del tutto assente: pertanto, egli è in balia dell’evento «cui resistit non potest».
In passato → ogni ordinamento risolveva applicando la propria legge con effetti limitati localmente;
Giurisdizione, territorio e legge sostanziale applicabile coincidevano.
Oggi.→ spesso le controversie sono decise da giudici diversi da quelli dello Stato sul cui territorio si spiegano gli effetti della pronuncia. Le norme sostanziali sono volute dalle parti.
Giurisdizione, territorio e legge sostanziale applicabile non coincidono più.
Quindi → rileva un legame stabile della persona (fisica o giuridica) con il territorio italiano: non basta la mera dimora in Italia, ma è sufficiente il domicilio elettivo (es. scelto in ambito di un contratto).
È soggetto a giurisdizione italiana chi si trovi in una relazione tendenzialmente permanente, ancorché soggettivamente provvisoria, con il territorio italiano.
Giurisdizione italiana e criteri
Sussiste giurisdizione italiana nei confronti di un convenuto domiciliato ovunque nel mondo quando sussista uno dei criteri delle sezz. 2, 3, 4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles 1968: tra gli altri:
- se l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita in Italia.
Quindi, se l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita in Italia.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra forza maggiore e caso fortuito?
- Come si definisce il caso fortuito secondo il testo?
- Qual è il criterio per la giurisdizione italiana in relazione a un convenuto domiciliato all'estero?
La forza maggiore esclude il rimprovero di colpevolezza poiché l'azione non è riconducibile alla volontà dell'operaio, mentre il caso fortuito, pur non essendo punibile, non sempre esclude l'esistenza di un'azione penalmente rilevante (come indicato nell'art. 45 C.P.).
Il caso fortuito è definito come l'incrocio tra un accadimento naturale e una condotta umana, che porta a un evento lesivo imprevedibile, come nel caso di un incendio scoppiato in ospedale dopo un'aggressione.
La giurisdizione italiana si applica se l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita in Italia, indipendentemente dal domicilio del convenuto, come stabilito dalla Convenzione di Bruxelles 1968.