Concetti Chiave
- Nella seconda metà del '800, il Regno di Sardegna si espande attraverso annessioni territoriali, con lo Statuto Albertino come prima costituzione unificata del Regno d'Italia nel 1861.
- Lo Statuto Albertino, influenzato da costituzioni straniere, è caratterizzato da una monarchia costituzionale flessibile e priva di un organo di controllo per le infrazioni.
- Il diritto di voto evolve da una ristretta percentuale nel 1848 a un suffragio universale nel 1945, con fasi di ampliamento significative e l'inclusione delle donne.
- Lo Statuto garantisce diritti di libertà come l'eguaglianza e la libertà di stampa, ma limita la libertà di associazione, stabilendo che le restrizioni devono essere definite dalla legge.
- Il rapporto tra Stato e Chiesa è complesso, con una legislazione ispirata a principi di laicità e neutralità, culminando nel conflitto post-conquista del Regno pontificio e nella Legge delle guarentigie.
Espansione del Regno di Sardegna
Nella seconda metà del ‘800 avviene l’espansione, per successive annessioni di territori, del Regno di Sardegna. Tale regno possedeva una Costituzione, cioè lo Statuto Albertino, concesso dal re Carlo Alberto nel 1848 successivamente ai moti. In seguito all’Unificazione d’Italia nel 1861, questa carta costituzionale viene unificata a tutto il Regno d’Italia, diventandone la prima costituzione. Si parla quindi di “piemontizzazione d’Italia”, non a caso il suo primo re, Vittorio Emanuele II, non cambia neppure numero.
Caratteristiche dello Statuto Albertino
Molto influenzata esternamente (da costituzione francese, 1830, e belga, 1831), ha le caratteristiche di essere ottriata, cioè concessa dal sovrano (come descritto nel suo preambolo) e di essere flessibile. Non esiste un particolare procedimento di revisione costituzionale. Nessuna norma disciplina la sua modifica, quindi in via di prassi si affermò la convinzione che potesse essere modificata con semplice legge ordinaria del Parlamento, nessun procedimento aggravato. Inoltre non esisteva nessun organo (come la Corte Costituzionale) che sanzionasse eventuali infrazioni. Da un punto di vista di gerarchia delle fonti, si tratta di legge ordinaria.
Forma di governo e poteri
Come forma di governo prevedeva una monarchia costituzionale caratterizzata da due centri di potere:
1. Sovrano: detentore del potere esecutivo, aveva la possibilità di nominare e revocare i ministri, il potere di sanzionare le leggi, nominare i membri del Senato, sciogliere la Camera elettiva, il comando delle forze armate ed esercitava il potere estero
2. Parlamento: in forma bicamerale, cioè Camera elettiva e Senato di nomina regia. Insieme al sovrano deteneva il potere legislativo, e aveva la possibilità di approvare il bilancio dello Stato.
Il sovrano occupa una posizione di maggiore rilevanza, fatto anche dovuto all’assenza dell’organo del Governo. Di fatto, nella prassi, tale forma si trasforma attraverso una progressiva evoluzione in un sistema sostanzialmente parlamentare. Nel 1852 Cavour impose la necessitò del rapporto di fiducia con il Parlamento. Si trattò di una “doppia fiducia”, non scritta nello Statuto ma stabilita dalla prassi consuetudinaria: fiducia della Corona (forte influenza del Re nelle vicende governative) e fiducia del Parlamento. Tale rapporto fa si che tra i ministri eletti dal Re inizia ad avere maggiore rilievo una singola figura, che diverrà poi il Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà dotato di specifiche funzioni codificate in due atti normativi (Decreto Ricasoli, 1867, e Decreto Zanardelli, 1901): coordinamento della politica generale del Governo e mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri. Il ruolo del Governo viene valorizzato e in via di prassi c’è l’affermasi della possibilità di poteri normativi aventi forza di legge: decreti-legge (che poi dovranno essere convertiti in legge dal Parlamento) e decreti legislativi (il Governo riceve deleghe dal Parlamento).
Qual è l'evoluzione del diritto di voto?
Il diritto di voto subisce una graduale evoluzione:
1. 1848: 2% della popolazione, appartenente più o meno allo stesso gradito della scala sociale. Dato che si va quindi a rappresentare un unico ceto, i parlamentari si uniscono in base alle affinità culturali e personali, non in base a ideologie politiche.
2. 1882: 7%, tutti i maschi maggiorenni sopra i 21 anni con determinate caratteristiche: la soglia di censo viene abbassata, oppure in alternativa si concede il voto a chi avesse almeno la licenza elementare.
3. 1912: 23%, con Giolitti si ha il suffragio universale maschile, cittadini con più di 30 anni, nonché maggiorenni che sapessero leggere e scrivere oppure avessero prestato il servizio militare.
4. 1919: il diritto viene esteso a tutti i cittadini di sesso maschile maggiorenni. Si ha un sistema elettorale proporzionale, non più basato su collegi uninominali.
5. 1945: suffragio universale, con diritto di voto anche alle donne
Nascono con il tempo i primi partiti di massa, con spesso ideologie del tutto contrapposte (PSI, PPI, PCI…)
Diritti e libertà nello Statuto
Lo Statuto, che era una forma di Stato liberale, prevedeva la tutela dei diritti di libertà. Pochi di questi erano limitabili con la legge. Si ha l’eguaglianza davanti ad essa, libertà dagli arresti arbitrari, del domicilio, della stampa, inviolabilità della proprietà, etc. Non esiste la libertà di associazione, ma solo la possibilità di riunione pacifica senza armi. Esiste la riserva di legge: i vari e possibili limiti alle libertà sono stabiliti dalla legge.
Amministrazione centrale e periferica
Per quanto riguarda una seconda definizione di forma di Stato, il Regno d’Italia si basava su di un modello accentrato. L’amministrazione centrale, su modello napoleonico, prevedeva anche la presenza di organi periferici che facevano capo ad un ministero. Si hanno quindi prefetti (dipendenti del Ministero dell’Interno), sindaci (scelti tra i consiglieri comunali). Gli organi superiori avevano potere di controllo di legittimità e di merito sugli organi inferiori corrispondenti. Dopo l’Unità del 1861 non mancarono proposte di creazione di Enti regionali, ma vennero tutte accantonate con “Leggi di unificazione amministrativa del Regno” (1865), per dimore di rimettere a rischio l’unità del Paese per via della presenza di eterogenee spinte autonomiste.
Rapporti tra Stato e Chiesa
Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa, lo Statuto sembrava prefigurare uno Stato confessionale, come previsto dall’Articolo 1 (religione cattolica, apostolica e romana come unica religione dello stato). La legislazione che si sviluppò era però piuttosto ispirata al principio di laicità, neutralità nei conflitti tra classe politica liberale e Chiesa cattolica, nonché rispetto delle altre confessioni religiose. In seguito alla conquista del Regno pontificio (1870) i conflitti si fecero molto forti, al punto che il Papa Pio IX rispose con isolazionismo relazionale (“non expedit”). A ciò si rispose con la “Legge delle guarentigie”, che garantiva il libero esercizio delle funzioni del Pontefice e della Santa Sede.
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza dello Statuto Albertino nella storia del Regno di Sardegna?
- Quali sono le principali caratteristiche dello Statuto Albertino?
- Come si è evoluto il diritto di voto in Italia dal 1848 al 1945?
- Quali diritti e libertà erano garantiti dallo Statuto Albertino?
- Quali erano i rapporti tra Stato e Chiesa secondo lo Statuto Albertino?
Lo Statuto Albertino, concesso nel 1848, rappresenta la prima Costituzione del Regno d'Italia dopo l'Unificazione del 1861, segnando l'inizio della "piemontizzazione d'Italia" e stabilendo le basi per la monarchia costituzionale.
Lo Statuto Albertino è una costituzione ottriata e flessibile, priva di un procedimento di revisione formale e di un organo di controllo come la Corte Costituzionale, trattandosi di una legge ordinaria.
Il diritto di voto ha subito un'evoluzione significativa, passando dal 2% della popolazione nel 1848 al suffragio universale nel 1945, includendo le donne e ampliando progressivamente la base elettorale.
Lo Statuto garantiva diritti di libertà come l'eguaglianza davanti alla legge, la libertà di stampa e l'inviolabilità della proprietà, ma limitava la libertà di associazione, consentendo solo riunioni pacifiche.
Sebbene lo Statuto sembrasse configurare uno Stato confessionale, la legislazione si ispirava al principio di laicità, cercando di mantenere neutralità nei conflitti tra la classe politica liberale e la Chiesa cattolica.