Concetti Chiave
- Il contratto on call richiede la forma scritta per dimostrare causa, durata, luogo e modalità di disponibilità, ma non implica obbligo di risposta alla chiamata.
- In assenza di una clausola di disponibilità, il lavoratore non ha obblighi contrattuali e non percepisce compenso durante i periodi di inattività.
- Se è presente una clausola di disponibilità, il lavoratore deve rispondere alla chiamata e riceve un'indennità di disponibilità, determinata dai CCNL.
- Il lavoratore deve informare il datore di lavoro in caso di impossibilità a rispondere alla chiamata, come per malattia o infortunio, senza maturare il diritto all'indennità.
- Il datore di lavoro deve comunicare la durata delle prestazioni intermittenti all'ispettorato del lavoro, e l'omissione comporta sanzioni amministrative significative.
Requisiti del contratto on call
Nel job on call, il requisito della forma scritta è richiesto soltanto ad probationem per dimostrare causa è durata del contratto, luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, trattamento retributivo e relativa indennità di disponibilità.
Il lavoratore intermittente è a disposizione del datore in vista di un'eventuale chiamata: ciò non comporta necessariamente l'assunzione di un vero e proprio obbligo di disponibilità. In sostanza, il lavoratore non è contrattualmente obbligato a rispondere affermativamente alla chiamata.
Pertanto, a meno che tra le parti non sia stipulata un’apposita clausola, il contratto si deve intendere senza obbligo di disponibilità: nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione, il lavoratore non matura alcun trattamento economico. Questo prospetto è maggiormente vantaggioso per il datore di lavoro, che ne usufruisce purché nutra il ragionevole affidamento che il lavoratore accetti, pur non essendovi tenuto, la chiamata, oppure purché disponga di un ampio elenco di soggetti da interpellare, così da essere indifferente all’indisponibilità di uno o più di essi.
Clausola di disponibilità e indennità
Tuttavia, se è pattuita una clausola di disponibilità, il lavoratore è contrattualmente obbligato ad aderire alla chiamata, purché fatta con le modalità previste; in questo caso, egli è compensato con un'indennità di disponibilità, il cui ammontare è determinato dai CCNL ma entro un minimo pari al 20% della retribuzione contrattuale. L'indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare.
Se il lavoratore è oggettivamente impossibilitato a rispondere alla chiamata, ad esempio per malattia o infortunio, deve informare tempestivamente il datore. Durante il periodo di indisponibilità, egli non matura il diritto all'indennità.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento disciplinare.
Comunicazioni e sanzioni
Infine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla competente sede dell’ispettorato del lavoro (mediante sms, fax o posta elettronica) la durata di ogni ciclo di prestazioni lavorative intermittenti, le quali comunque non possono accedere i 30 giorni. L'omessa comunicazione produce una sanzione amministrativa compresa fra 400 e 2200 € per ciascun lavoratore chiamato.
Domande da interrogazione
- Quali sono i requisiti fondamentali per un contratto on call?
- Cosa comporta una clausola di disponibilità nel contratto on call?
- Quali sono le responsabilità del datore di lavoro riguardo alle comunicazioni nel contratto on call?
Il contratto on call richiede la forma scritta solo ad probationem per dimostrare la causa, la durata, il luogo e le modalità di disponibilità del lavoratore, oltre al trattamento retributivo e all'indennità di disponibilità. Il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, a meno che non sia stipulata una clausola specifica.
Se è presente una clausola di disponibilità, il lavoratore è obbligato a rispondere alla chiamata e riceve un'indennità di disponibilità, che deve essere almeno il 20% della retribuzione contrattuale. Tuttavia, se il lavoratore è impossibilitato a rispondere, deve informare il datore e non matura il diritto all'indennità durante l'indisponibilità.
Il datore di lavoro deve comunicare all'ispettorato del lavoro la durata di ogni ciclo di prestazioni lavorative intermittenti, che non può superare i 30 giorni. L'omissione di questa comunicazione comporta sanzioni amministrative che variano da 400 a 2200 € per ciascun lavoratore coinvolto.