Concetti Chiave
- L'art. 39 Cost. crea fonti del diritto nel mondo del lavoro, ma non è stato attuato né riformato, pur consolidando alcuni principi nella prassi.
- Il contratto collettivo è un contratto normativo che prevale sui contratti individuali, affermando il principio dell'inderogabilità in peius, salvo deroghe legali.
- Esiste una riserva di contratto collettivo per la disciplina dei rapporti di lavoro, sostenuta dalle teorie pluraliste e protetta dall'art. 39, nonostante la cautela della giurisprudenza.
- La legge può stabilire principi a tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli salariali minimi, senza invadere l'ambito della contrattazione collettiva.
- L'intervento legislativo deve rispettare l'autonomia delle organizzazioni sindacali e non può riconoscere loro uno spazio eccessivo nel sistema delle fonti del diritto.
Il ruolo dell'articolo 39
L’art. 39 Cost., che istituisce delle vere e proprie fonti del diritto, non è stato né attuato né riformato. Tuttavia, alcuni suoi punti chiave sono riusciti ugualmente a consolidarsi nella prassi. La base concettuale di partenza fu offerta dalle teorie pluraliste, che qualificavano l’ordinamento del lavoro come distinto da quello statale ma ad esso collegato, costruito mettendo insieme principi del codice civile e principi frutto dell’autonomia collettiva dei soggetti che operano nel mondo del lavoro (organizzazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori). Partendo da ciò la giurisprudenza perveniva alle seguenti conclusioni:
- il contratto collettivo è da qualificarsi quale contratto normativo, stipulato sulla base di un mandato con rappresentanza, implicitamente rilasciato all’atto dell’iscrizione a un sindacato. Grazie all’art. 2077 c.c., esso è in grado di rendere invalide le clausole difformi dei contratti individuali e, grazie all’art. 2113 c.c., può determinare l’invalidità di rinunzie e transazioni di diritti previsti in leggi e contratti collettivi (affermando così il principio dell’inderogabilità in peius del contratto collettivo, salvo i casi in cui la deroga sia ammessa espressamente dalla legge);
- nonostante la mancata attuazione del sistema previsto dal comma 2 dell’art. 39, può ritenersi sussistente in linea di principio – ma sul punto la giurisprudenza costituzionale è stata cauta (sentt. 101/1968 e 99/1970) – una riserva di contratto collettivo per la disciplina dei rapporti di lavoro, espressione di un’autonomia costituzionalmente garantita a favore delle organizzazioni sindacali dal comma 1 dell’art. 39;
- in ragione di tale assetto del sistema delle fonti, la legge può intervenire dettando principi a tutela di valori costituzionali, per garantire i diritti dei lavoratori sanciti nella Costituzione o per assicurare la garanzia di livelli salariali minimi, non escludendo l’esigenza di assicurare obiettivi di politica economica (sent. 106/1962).
L’intervento legislativo non può però invadere lo spazio affidato alla contrattazione, né riconoscere alla stessa uno spazio esorbitante;
Domande da interrogazione
- Qual è il significato dell'articolo 39 della Costituzione italiana nel contesto del diritto del lavoro?
- Come si qualifica il contratto collettivo secondo l'articolo 39?
- Qual è il ruolo della legge in relazione alla contrattazione collettiva secondo l'articolo 39?
L'articolo 39 Cost. istituisce fonti del diritto nel lavoro, pur non essendo stato attuato o riformato. Tuttavia, alcuni suoi principi si sono consolidati nella prassi, evidenziando un ordinamento del lavoro distinto ma collegato a quello statale, fondato su principi del codice civile e dell'autonomia collettiva.
Il contratto collettivo è considerato un contratto normativo, stipulato su mandato con rappresentanza, e può invalidare clausole difformi nei contratti individuali, affermando il principio dell'inderogabilità in peius, salvo espressa deroga legale.
La legge può stabilire principi a tutela dei diritti dei lavoratori e garantire livelli salariali minimi, ma non deve invadere lo spazio della contrattazione collettiva, mantenendo un equilibrio tra intervento legislativo e autonomia sindacale.