Concetti Chiave
- L'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori stabilisce una procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, garantendo il diritto di difesa del lavoratore.
- La contestazione dell'addebito deve avvenire tramite comunicazione scritta, con dettagli precisi sui fatti e le circostanze dell'illecito.
- Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare la propria difesa, potendo scegliere tra una forma scritta o un'audizione orale con un rappresentante sindacale.
- La sanzione può essere irrogata solo dopo il termine dilatorio e deve essere comunicata per iscritto, senza obbligo di motivazione dettagliata da parte del datore.
- Dopo aver ricevuto la sanzione, il lavoratore può impugnarla per ragioni sostanziali o procedurali, ricorrendo al giudice del lavoro o al collegio arbitrale.
Procedura di irrogazione delle sanzioni
L’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori prevede una specifica procedura di irrogazione della sanzione disciplinare, finalizzata a consentire al lavoratore di difendersi di fronte al provvedimento adottato dal datore. La procedura si applica alle sanzioni di tipo conservativo e, limitatamente alla contestazione dell’addebito e alla difesa, anche al licenziamento motivato da un comportamento riprovevole del lavoratore (licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo soggettivo).
Contestazione e difesa del lavoratore
I passaggi del procedimento disciplinare sono diversi:
- contestazione dell’addebito: il datore di lavoro che abbia accertato un comportamento disciplinarmente rilevante è tenuto a contestarlo al lavoratore mediante una comunicazione scritta. Tale forma è richiesta per le contestazioni che determinano l’adozione di provvedimenti sanzionatori più gravi del rimprovero verbale. La contestazione deve contenere indicazioni dettagliate sulle circostanze materiali, di luogo e di tempo della commissione dell’illecito, in modo da consentire al lavoratore di difendersi;
- difesa del lavoratore: tra la ricezione della contestazione da parte del lavoratore e l’eventuale adozione della sanzione, deve intercorrere un termine dilatorio di almeno 5 giorni, che il lavoratore può utilizzare per presentare le proprie difese in ordine all’addebito contestato. Il dipendente può presentare la difesa mediante forma scritta oppure può chiedere di essere sentito oralmente. Egli inoltre può essere affiancato da un rappresentante dell’associazione sindacale cui ha aderito. Il datore di lavoro è tenuto a consentire il pieno esercizio di tale diritto di difesa;
Irrogazione e impugnazione della sanzione
- irrogazione della sanzione: se decorrere il termine dilatorio di 5 giorni o se le giustificazioni presentate dal lavoratore sono ritenute insufficienti dal datore di lavoro, quest’ultimo può procedere all’adozione della sanzione inviando una comunicazione scritta al dipendente (art. 7, commi 2 e 5). Nella lettera sanzionatoria il datore deve fare riferimento alle difese avanzate dal lavoratore; egli non è però tenuto a motivare nel dettaglio le ragioni per cui ha scelto di non accogliere tali difese. L’adozione della sanzione non è obbligatoria, quindi in caso di ripensamento del datore di lavoro la procedura si conclude con la mera archiviazione;
- impugnazione della sanzione: dopo aver ricevuto la sanzione, il lavoratore può impugnarla per ragioni sostanziali (insussistenza del fatto addebitato, sproporzione tra infrazione e sanzione, esistenza di circostanze attenuanti) o per ragioni procedurali (omessa affissione del codice disciplinare, genericità della contestazione dell’addebito, mancato rispetto del termine di 5 giorni). L’impugnazione mira a far valere la nullità della sanzione e può essere proposta al giudice del lavoro o al collegio arbitrale istituito presso l’ispettorato del lavoro. Se il lavoratore sceglie di la via arbitrale anziché quella giudiziale, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio”, ossia sino all’emissione del lodo da parte del collegio arbitrale.
Domande da interrogazione
- Qual è la procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari?
- Quali sono i passaggi fondamentali nella contestazione e difesa del lavoratore?
- Come avviene l'irrogazione della sanzione disciplinare?
- Quali sono le modalità di impugnazione della sanzione disciplinare da parte del lavoratore?
L'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori stabilisce una procedura che consente al lavoratore di difendersi prima dell'adozione di una sanzione disciplinare, applicabile a sanzioni conservativa e licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La procedura prevede la contestazione dell’addebito tramite comunicazione scritta da parte del datore di lavoro, seguita da un termine di almeno 5 giorni per la difesa del lavoratore, che può presentare le proprie giustificazioni in forma scritta o orale, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale.
Se il termine di 5 giorni scade senza che le giustificazioni del lavoratore siano ritenute sufficienti, il datore di lavoro può irrogare la sanzione con una comunicazione scritta, facendo riferimento alle difese presentate, ma senza obbligo di motivare dettagliatamente la sua decisione.
Il lavoratore può impugnare la sanzione per ragioni sostanziali o procedurali, presentando ricorso al giudice del lavoro o al collegio arbitrale, con la sanzione che resta sospesa fino alla definizione del giudizio se si opta per la via arbitrale.