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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale italiana ha affrontato il rapporto tra fonti europee e interne attraverso un processo evolutivo, inizialmente basato sul criterio cronologico per determinare la prevalenza delle norme.
  • In seguito, la Corte ha stabilito la necessità di sollevare questioni di costituzionalità per le norme interne che risultano incompatibili con quelle europee, dichiarandole illegittime.
  • La Corte ha riconosciuto il primato del diritto comunitario, stabilendo che le norme europee devono essere applicate sempre, indipendentemente dalla loro cronologia rispetto alle leggi nazionali.
  • Il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue non implica l'abrogazione delle norme interne, ma la loro sospensione in presenza di normativa europea.
  • La Corte considera l'ordinamento dell'Unione e quello italiano separati ma coordinati, applicando un criterio di separazione delle competenze in contrasto con il criterio gerarchico adottato dalla Corte di giustizia.

Evoluzione dei rapporti giuridici

Il problema dei rapporti fra fonti europee e fonti interne ha avuto soluzione attraverso un lento e graduale processo evolutivo della giurisprudenza della Corte costituzionale, in un dialogo a distanza non privo di contrasti con la Corte di giustizia dell’Unione. In un primo momento, considerandole fonti equiparate, la Corte costituzionale ritenne che i rapporti fra fonti europee (nella specie, il regolamento comunitario) e fonti interne (la legge ordinaria) dovessero essere letti alla luce del criterio cronologico, sicché l’atto più recente in ordine di tempo avrebbe dovuto prevalere su quello precedente (sent. 14/1964, antecedente alla prima pronuncia della Corte di giustizia che affermò il primato del diritto comunitario, la sentenza Costa, causa 6/64, del 1964).

Contrasti e soluzioni giuridiche

Successivamente il contrasto fra regolamento comunitario e legge fu risolto dalla Corte costituzionale affermando la necessità di sollevare questione di costituzionalità: per cui la Corte si riservò il compito di dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme interne incompatibili con le norme comunitarie per violazione indiretta dell’art. 11 Cost. (sent. 232/1975).

Primato del diritto comunitario

Infine, la Corte costituzionale si conformò alla giurisprudenza della Corte di giustizia (riaffermata nella sentenza Simmenthal, causa 106/77, del 1978), riconoscendo il primato del diritto comunitario. Di conseguenza, il contrasto fra diritto dell’Ue e diritto interno viene risolto sulla base del principio di necessaria applicazione del regolamento dell’Unione da parte del giudice comune. Ha stabilito infatti la Corte che «l’effetto connesso con la sua vigenza è quello, non già di caducare, nell’accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale», e quindi il regolamento va «sempre applicato, sia che segua sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili» (sent. 170/1984 nel caso Granital). Si badi bene però: il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue non implica che il diritto interno contrastante debba considerarsi come abrogato oppure invalido. Partendo dal presupposto che l’ordinamento dell’Unione e quello italiano sono ordinamenti separati anche se coordinati, secondo il criterio di separazione delle competenze (contrapposto al criterio gerarchico, fondato sulla concezione monista degli ordinamenti fatta propria dalla Corte di giustizia), la Corte costituzionale considera il diritto interno semplicemente non applicabile quando esiste una normativa europea. Gli atti fonte interni, così, vedono sospesa la propria efficacia formale finché in una certa materia permane il regolamento Ue; questa sospensione potrebbe cessare qualora l’Unione dovesse eliminare il proprio atto normativo.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è stato il primo approccio della Corte costituzionale riguardo ai rapporti tra fonti europee e fonti interne?
  2. Inizialmente, la Corte costituzionale considerò le fonti europee e interne come equiparate, applicando un criterio cronologico in cui l'atto più recente prevaleva su quello precedente (sent. 14/1964).

  3. Come ha risolto la Corte costituzionale il contrasto tra regolamento comunitario e legge interna?
  4. La Corte ha affermato la necessità di sollevare questione di costituzionalità, dichiarando l'illegittimità delle norme interne incompatibili con quelle comunitarie per violazione indiretta dell'art. 11 Cost. (sent. 232/1975).

  5. Qual è il principio affermato dalla Corte costituzionale riguardo al primato del diritto comunitario?
  6. La Corte ha riconosciuto il primato del diritto comunitario, stabilendo che il regolamento dell'Unione deve essere applicato sempre, indipendentemente dalla sua posizione temporale rispetto alle leggi ordinarie (sent. 170/1984).

  7. Cosa implica il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue secondo la Corte costituzionale?
  8. Questo principio non implica che il diritto interno contrastante sia abrogato, ma che diventa non applicabile in presenza di una normativa europea, sospendendo la propria efficacia formale fino a eventuali modifiche da parte dell'Unione.

Domande e risposte

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