Concetti Chiave
- La Costituzione assegna alle Camere l'esercizio collettivo della funzione legislativa, evidenziando la loro centralità nel sistema parlamentare.
- Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale nell'ordinamento costituzionale, esercitando poteri di indirizzo, controllo e informazione oltre alla funzione legislativa.
- Il procedimento legislativo si articola in diverse fasi: iniziativa, istruttoria, deliberativa, promulgazione e pubblicazione, ognuna con compiti specifici.
- Il governo è il principale titolare dell'iniziativa legislativa, presentando proposte basate su considerazioni politiche e alleanze parlamentari.
- Altri titolari dell'iniziativa includono membri del Parlamento, il popolo con supporto popolare e vari enti regionali e nazionali, con modalità di presentazione diverse.
Funzione legislativa delle Camere
La Costituzione affida alle Camere l’esercizio della funzione legislativa (anche se essa non è esercitata solo dallo Stato, v. art. 117), alla quale non a caso dedica interamente una delle due sezioni (tredici articoli) del titolo I sul Parlamento, attribuendola a entrambi i rami («la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere», come recita l’art. 70). Il procedimento legislativo è descritto nel successivo paragrafo.
Ruolo e compiti del Parlamento
In diritto, il termine funzione indica i poteri che un organo ha il dovere di esercitare in vista del soddisfacimento di interessi non suoi propri, ma di terzi o dell’intera collettività. In questa accezione, con il termine ci si riferisce più genericamente al ruolo che l’organo assume nell’ordinamento costituzionale, derivante dal complesso di poteri che gli sono attribuiti. Compiti del Parlamento in seduta comune a parte, altre e non meno rilevanti funzioni derivano dal rapporto fiduciario (v. art. 94 Cost.) e da tutti i poteri e facoltà che le Camere possono esercitare, in base alla Costituzione e ai loro regolamenti, direttamente o indirettamente connessi sia all’esercizio della funzione legislativa sia al rapporto fiduciario con il governo. Si parla così di funzione di indirizzo, di funzione di controllo, di funzione di informazione.
Il procedimento legislativo consta di diversi momenti o fasi: fase dell’iniziativa; fase istruttoria, comunque affidata alle commissioni; fase deliberativa, che si svolge a sua volta secondo tre procedure diverse; fase della promulgazione, affidata al presidente della Repubblica; fase della pubblicazione.
Titolari dell’iniziativa legislativa sono il governo e, naturalmente, ciascun membro del Parlamento (art. 71.1 Cost.), nonché il popolo mediante proposta firmata da almeno cinquantamila elettori (art. 71.2 Cost.), ciascun consiglio regionale (art. 121.2 Cost.), il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99.3 Cost.). Mentre i parlamentari possono presentare proposte di legge alla sola camera cui appartengono, gli altri titolari dell’iniziativa hanno facoltà di scelta senza limitazione alcuna. In realtà il governo, la cui iniziativa è di gran lunga la principale per leggi approvate, tende a presentare le proprie proposte sulla base di considerazioni di natura politica, nonché sulla base di intese riservate coi gruppi parlamentari e con gli stessi presidenti delle Camere: tenendo conto, per esempio, della camera dove è lecito attendersi migliore o al contrario più difficile accoglienza, dell’affollamento del calendario, della circostanza che proposte sul medesimo oggetto sono già in corso di esame.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo delle Camere nella funzione legislativa secondo la Costituzione?
- Chi sono i titolari dell'iniziativa legislativa e quali sono le loro prerogative?
- Quali sono le fasi del procedimento legislativo?
La Costituzione assegna alle Camere l'esercizio della funzione legislativa, che è esercitata collettivamente da entrambe, come indicato nell'art. 70. Questa funzione è così importante da occupare una sezione intera del titolo I sul Parlamento.
I titolari dell'iniziativa legislativa includono il governo, i membri del Parlamento, il popolo tramite proposte firmate, i consigli regionali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Mentre i parlamentari possono presentare proposte solo nella loro camera, gli altri titolari hanno libertà di scelta senza limitazioni (art. 71).
Il procedimento legislativo si articola in diverse fasi: iniziativa, fase istruttoria affidata alle commissioni, fase deliberativa con tre procedure diverse, fase di promulgazione affidata al presidente della Repubblica e fase di pubblicazione.