Concetti Chiave
- Le norme costituzionali a fattispecie aperta, come l'art. 2 Cost. e il secondo comma dell'art. 32 Cost., permettono interpretazioni giuridiche più flessibili.
- Le clausole generali, come "buon costume" e "utilità sociale", si riferiscono a valori esterni all'ordinamento giuridico e influenzano l'applicazione delle norme.
- Si distingue tra clausole generali, indeterminate sui valori applicabili, e concetti giuridici indeterminati, che lo sono solo linguisticamente, come "né qualsiasi altra restrizione" nell'art. 13 Cost.
- Le regole enunciano norme certe e prevedono un'applicazione rigida, mentre i principi offrono spazi di interpretazione e applicazione variabile da parte del legislatore.
- Il concetto di "danno ingiusto" nell'art. 2043 c.c. è stato ampliato dalla giurisprudenza per includere una serie di condotte lesive, come le attese in aeroporto che compromettono il "gusto della vacanza".
Esempi di norme costituzionali
Esempi di norme costituzionali a fattispecie aperta sono l’art. 2 Cost., il secondo comma dell’art. 32 Cost., gli articoli sulla formazione del governo. Nel codice civile si possono citare gli articoli sui rapporti genitori-figli (artt. 147 e 315). Eloquente, in particolare, è l’art. 2043 c.c. sul risarcimento per fatto illecito («qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»). Infatti, la giurisprudenza ha potuto estendere il concetto di «danno ingiusto» ricomprendendovi sempre più numerose condotte lesive (perfino il «gusto della vacanza», eventualmente compromesso per una troppo lunga attesa in aeroporto).
Clausole generali e valori esterni
Costituiscono altresì una tecnica di redazione a fattispecie aperta le clausole generali. Esempi sono il «buon costume» (art. 21 Cost.), l’«utilità sociale» (art. 41 Cost.), la «funzione sociale» (art. 42 Cost.) e i concetti previsti in vari articoli del codice civile come la «buona fede», i «giustificati motivi», l’«ordine pubblico». Si tratta di formule linguistiche le quali rinviano anche a dati extra-giuridici, cioè a valori (sociali, economici, etici ecc.) esterni all’ordinamento giuridico, da esso non espressamente definiti ma riconosciuti come rilevanti al fine di determinare il contenuto delle norme di volta in volta applicabili. Alle clausole generali possono essere accostati i cosiddetti standard cui si ricorre, con apposite prescrizioni o ritenendoli impliciti, allorché si intendono valutare i comportamenti richiesti agli operatori giuridici, alle pubbliche amministrazioni o allo stesso legislatore (ad esempio: la «diligenza del buon padre di famiglia», la «reazione proporzionata», la «correttezza professionale», la «ragionevolezza»).
Distinzione tra clausole e concetti
È inoltre possibile distinguere le clausole generali dai concetti giuridici indeterminati. Mentre le prime possono essere indeterminate sul piano dei valori da applicare al caso concreto, i secondi lo sono solo sul piano linguistico, in ragione dell’impossibilità pratica di esprimere compiutamente una puntuale fattispecie normativa, pur essendo chiari i valori tutelati. Si veda l’art. 13 Cost., laddove usa la formula «né qualsiasi altra restrizione» nell’impossibilità di descrivere tutte le possibili restrizioni della libertà personale.
Regole e principi nelle norme
Un’altra fondamentale distinzione, che riguarda in particolare le norme costituzionali, è quella fra regole e principi. Le regole, enunciando norme «certe» nel significato prescrittivo, implicano l’applicazione ovvero la violazione del relativo precetto (tertium non datur: ne risulta così fortemente ristretto lo spazio lasciato all’interprete). I principi, in genere formulati mediante norme a fattispecie aperta o addirittura privi di norme perché impliciti nell’ordinamento, consentono differenti modalità applicative. È una regola quella contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., prescrivendo in maniera tassativa i tempi e i modi che rendono legittimi i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale; è un principio, invece, quello stabilito dall’art. 3 comma 2 Cost., diretto alla promozione dell’eguaglianza, che può essere concretizzato mediante molteplici soluzioni la cui scelta è rimessa al legislatore, in modi diversi a seconda del contesto.
Domande da interrogazione
- Quali sono alcuni esempi di norme costituzionali a fattispecie aperta?
- Cosa sono le clausole generali e quali esempi si possono trovare nella Costituzione?
- Qual è la differenza tra clausole generali e concetti giuridici indeterminati?
- Come si distingue tra regole e principi nelle norme costituzionali?
Esempi di norme costituzionali a fattispecie aperta includono l’art. 2 Cost., il secondo comma dell’art. 32 Cost. e gli articoli sulla formazione del governo, che permettono un'interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza.
Le clausole generali sono tecniche di redazione a fattispecie aperta, come il «buon costume» (art. 21 Cost.), l’«utilità sociale» (art. 41 Cost.) e la «funzione sociale» (art. 42 Cost.), che rinviano a valori esterni all'ordinamento giuridico.
Le clausole generali possono essere indeterminate sui valori applicabili, mentre i concetti giuridici indeterminati sono chiari nei valori tutelati ma non possono essere espressi compiutamente a livello normativo, come evidenziato nell’art. 13 Cost.
Le regole enunciano norme certe e prescrittive, mentre i principi, formulati con fattispecie aperte, consentono diverse modalità applicative, come illustrato dal terzo comma dell’art. 13 Cost. e dall’art. 3 comma 2 Cost. riguardante l’eguaglianza.