Concetti Chiave
- L'articolo 20 della Costituzione italiana vieta la discriminazione e stabilisce l'equiparazione tra fini di religione, beneficenza e istruzione.
- Gli enti ecclesiastici possono essere classificati come O.N.L.U.S. se nel loro atto costitutivo includono attività sociali e educative, soggette a regole fiscali specifiche.
- Le deduzioni fiscali per gli enti ecclesiastici comprendono l'esenzione da imposte su immobili destinati al culto e la possibilità di dedurre erogazioni liberali da parte di persone fisiche.
- Le agevolazioni fiscali includono una significativa riduzione dell'IRES e l'esenzione dall'IMU per i fabbricati utilizzati esclusivamente per attività religiose.
- Il "favor religionis" evidenzia il sostegno statale agli enti ecclesiastici, ma suscita preoccupazioni di costituzionalità riguardo al trattamento delle confessioni senza intesa con lo Stato.
Normativa e discriminazione
La fonte normativa di riferimento è l’art.20 della Costituzione che cita espressamente il divieto di discriminazione. Inoltre, il Concordato sancisce che il fine di religione o di culto è equiparato, ai fini tributari, ai fini di beneficenza e di istruzione. Un’innovazione radicale della materie si ritrova nell’Accordo del 18 febbraio 1984, anche con lo scopo di eliminare privilegi del tutto ingiustificati
Punti salienti:
• gli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto sono equiparati a quelli con fine di beneficenza e di istruzione
• attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggette alle leggi dello Stato ed al relativo regime tributario.
Equiparazione e obblighi fiscali
Gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato sono considerate O.N.L.U.S. (=Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale) se nel loro atto costitutivo hanno indicato anche attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, solidarietà internazionale ecc… Per tali attività non religiose, gli Enti sono obbligati a tenere delle scritture contabili separate.
Deduzioni fiscali per enti ecclesiastici
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede tutta una serie di deduzioni e agevolazioni fiscali per gli Enti ecclesiastici con personalità giuridica
Deduzioni
• gli immobili (compresi i monasteri) non sono considerati fonte di reddito, se non affittati, purché destinati al culto
• nella dichiarazione annuale dei redditi, le persone fisiche, dal reddito complessivo possono dedurre fino a euro 1.032,91 le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana e a favore delle altre confessioni religiose secondo i criteri stabilite dalle singole intese.
• Dal reddito complessivo le persone fisiche possono detrarre il 26% delle erogazioni liberali in denaro (importo non superiore a 30.000 euro) a favore delle O.N.L.U.S.
• Dal reddito complessivo, le persone fisiche possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali a favore degli istituti paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
Agevolazioni
Agevolazioni fiscali per enti religiosi
IRES (imposta sul reddito delle società): ridotta del 50%a favore degli enti ecclesiastici con personalità giuridica che pongono in essere attività di religione e di culto.
IVA : non è dovuta in quanto gli enti ecclesiastici non hanno un’attività commerciale come esercizio abituale. È invece considerata commerciale la vendita di pubblicazioni da parte delle associazioni di pubblicazioni a persone estranee.
IMU: (Imposta municipale unica): per i fabbricati destinati esclusivamente al culto, comprese le pertinenze, essa non deve essere versata e nemmeno i fabbricati di proprietà della Santa sede, indicati nel Trattano Lateranense.
N.B. Quando l’unità immobiliare ha un’utilizzazione mista, l’I.M.U. si applica soltanto alla frazione dell’unità interessata da attività commerciale.
Imposta di Bollo: esenzione quando si tratta di versamenti di quote associative o di contributi a favore di associazioni religiose o assistenziali
Imposta comunale sulle affissioni: ridotta del 50% in caso di pubblicità di manifestazioni religiose. Esenti sono gli avvisi e le pubblicazioni affissi alle porte delle chiese o sulla facciata di altri edifici religiosi, riguardanti il governo spirituale dei fedeli.
Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Non si applica nel caso di trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiamo come scopo finalità di pubblica utilità
Conclusione
Conclusione e favor religionis
Si nota da parte dello Stato italiano uno sforzo per agevolare gli enti ecclesiastici sop hanno le attività svolte dagli Enti, soprattutto se fanno capo alla Chiesa cattolica e questo conferma il concetto di “favor religionis”. Questo si spiega con il merito che hanno le attività svolte dagli Enti; tuttavia bisogna sempre tenere presente l’art.20 della Costituzione che potrebbe rischiare di essere violato. Che si tratti di attività meritevoli si evince dalla partecipazione del contribuente al versamento dell’8 x 1000 anche se alcuni studiosi hanno fatto sollevato un problema di costituzionalità per lo svantaggio che si crea a discapito delle confessioni prive di “intesa” con lo Stato italiano.
Domande da interrogazione
- Qual è la base normativa che vieta la discriminazione in Italia?
- Come sono trattati fiscalmente gli enti ecclesiastici in Italia?
- Quali deduzioni fiscali possono beneficiare le persone fisiche che effettuano donazioni a enti ecclesiastici?
- Quali agevolazioni fiscali sono previste per gli enti ecclesiastici?
- Qual è il concetto di "favor religionis" e quali sono le sue implicazioni?
La base normativa è l’art. 20 della Costituzione, che stabilisce esplicitamente il divieto di discriminazione, supportato dal Concordato che equipara il fine di religione o culto a quello di beneficenza e istruzione.
Gli enti ecclesiastici con intesa con lo Stato sono considerati O.N.L.U.S. se svolgono attività di assistenza sociale, e sono obbligati a tenere scritture contabili separate per tali attività non religiose.
Le persone fisiche possono dedurre fino a 1.032,91 euro per donazioni all'Istituto centrale per il sostentamento del clero e detrarre il 26% delle donazioni a O.N.L.U.S., oltre al 19% per istituti paritari senza scopo di lucro.
Gli enti ecclesiastici godono di una riduzione del 50% dell'IRES, esenzione dall'IVA per attività non commerciali, e non devono versare l'IMU per fabbricati destinati esclusivamente al culto.
Il "favor religionis" indica lo sforzo dello Stato italiano di agevolare gli enti ecclesiastici, specialmente quelli cattolici, ma solleva preoccupazioni riguardo al rispetto dell’art. 20 della Costituzione, in particolare per le confessioni senza intesa con lo Stato.