Concetti Chiave

  • La legislazione elettorale degli enti locali è di competenza esclusiva dello Stato, disciplinata dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
  • Esistono due formule elettorali: una per i comuni maggiori (oltre 15.000 abitanti) e una per i comuni minori (fino a 15.000 abitanti), entrambe combinano l'elezione diretta del sindaco con la composizione del consiglio comunale.
  • La formula per i comuni maggiori prevede una scheda unica per sindaco e consiglio, con la possibilità di votare in modo disgiunto e di esprimere preferenze per i candidati.
  • Per essere eletto sindaco nei comuni maggiori, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti; in caso contrario, si svolge un ballottaggio tra i due candidati più votati.
  • Il sindaco eletto garantisce una maggioranza del 60% dei seggi consiliari alle liste collegate, con ripartizione dei seggi secondo il sistema del divisore d'Hondt e una soglia di sbarramento del 3% per le liste non collegate.

Legislazione elettorale degli enti locali

La legislazione elettorale degli enti locali, regioni speciali a parte, è materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117.2 lett. p) Cost.). La disciplina delle elezioni comunali si ritrova nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali (artt. 71-73 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Tuel). Essa è caratterizzata dall’elezione diretta del sindaco, che venne introdotta nel 1993.

Quali sono le formule elettorali per comuni maggiori e minori?

In realtà le formule previste sono due: quella relativa ai comuni maggiori (oltre i 15.000 abitanti), quella relativa ai comuni minori (fino a 15.000 abitanti). La caratteristica principale di entrambe è che combinano l’elezione diretta con una composizione del consiglio comunale che garantisce al sindaco eletto una sicura maggioranza numerica, rispettando la proporzionalità interna alle liste che lo sostengono e alle liste che restano in minoranza.

Elementi essenziali della formula per comuni maggiori

Gli elementi essenziali della formula dei comuni maggiori sono dunque:

- scheda unica per eleggere sindaco e consiglio; la scheda è divisa in due parti, da una parte i nomi dei candidati a sindaco, dall’altra la lista o le liste per il consiglio cui ogni candidato sindaco ha l’obbligo di collegarsi;

- facoltà per l’elettore di votare solo per un candidato sindaco; per il sindaco e per una delle liste collegate; solo per la lista (in questo caso il voto «ricade» sul candidato sindaco ad essa collegato); per un candidato sindaco e per una lista non collegata (voto disgiunto); al voto di lista si può aggiungere il voto di preferenza per uno o anche due candidati (ma di genere diverso) compresi nella lista;

- per essere eletto sindaco occorre conseguire la maggioranza assoluta dei voti validi; se ciò non accade si ricorre a un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati più votati, i quali possono collegarsi ad altre liste (cosa che spesso non avviene se il candidato teme che la sua immagine possa risultare danneggiata da accordi con forze politiche che lo avevano avversato al primo turno);

- il sindaco eletto garantisce alle liste collegate, salvo casi marginali, una maggioranza del 60% dei seggi consiliari, mentre il resto dei seggi va alle minoranze; i seggi sono ripartiti in proporzione ai voti ottenuti dalle liste all’interno delle due quote di maggioranza e di minoranza (con la formula del divisore d’Hondt; la soglia di sbarramento è il 3%, che però non si applica alle liste appartenenti a coalizioni che abbiano superato la stessa soglia.

Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Qual è la competenza riguardante la legislazione elettorale degli enti locali in Italia?
  2. La legislazione elettorale degli enti locali è di competenza esclusiva dello Stato, come stabilito dall'art. 117.2 lett. p) della Costituzione, e si trova nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

  3. Quali sono le principali differenze tra le formule elettorali per comuni maggiori e minori?
  4. Le formule elettorali per comuni maggiori (oltre 15.000 abitanti) e minori (fino a 15.000 abitanti) combinano l'elezione diretta del sindaco con una composizione del consiglio comunale che assicura una maggioranza al sindaco eletto, mantenendo la proporzionalità interna alle liste.

  5. Quali sono gli elementi essenziali della formula elettorale per i comuni maggiori?
  6. Gli elementi essenziali includono una scheda unica per sindaco e consiglio, la facoltà di voto disgiunto, la necessità di una maggioranza assoluta per l'elezione del sindaco e la garanzia di una maggioranza del 60% dei seggi consiliari per le liste collegate.

  7. Come avviene la ripartizione dei seggi nel consiglio comunale per i comuni maggiori?
  8. I seggi sono ripartiti in proporzione ai voti ottenuti dalle liste, con una maggioranza del 60% per le liste collegate al sindaco eletto e il resto per le minoranze, utilizzando la formula del divisore d’Hondt e una soglia di sbarramento del 3%.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community