Concetti Chiave
- Le consuetudini contra legem sono vietate e invalide, poiché contrastano con norme legislative o regolamentari.
- Le consuetudini costituzionali si impongono su tutte le fonti subordinate se in armonia con il sistema costituzionale, agendo come parametro di costituzionalità.
- Le prassi costituzionali sono derogabili e rappresentano regolarità piuttosto che norme giuridiche vincolanti.
- Le convenzioni costituzionali, simili alle consuetudini, cercano di integrare elementi del diritto anglosassone nel nostro ordinamento.
- Le fonti di cognizione non hanno forza normativa e servono a rendere conoscibile il diritto oggettivo, distinguendosi dalle fonti di produzione.
Consuetudini e norme costituzionali
Sono vietate, e perciò invalide, le consuetudini contra legem (ossia in contrasto con norme legislative o regolamentari).
Le fonti fatto in materia costituzionale integrano le norme costituzionali scritte, definendo la posizione e regolando l’attività degli organi costituzionali. Si tratta delle consuetudini costituzionali. Queste, «quando siano in armonia con il sistema costituzionale», si impongono a tutte le fonti subordinate, atti normativi primari compresi. Sotto questo profilo, le consuetudini possono costituire parametro di costituzionalità utilizzabile dalla Corte costituzionale (v. ad es. sentt. 129/1981 e 7/1996).
Prassi e convenzioni costituzionali
Diverse dalle consuetudini sono le prassi, espressione di regolarità più che di regole giuridiche vere e proprie (per esempio, la prassi che accompagna la formazione del governo), quindi derogabili in qualsiasi circostanza.
Fra le fonti fatto vengono ricomprese da taluni anche le convenzioni costituzionali, le quali peraltro rappresentano il tentativo di trasposizione nel nostro ordinamento di una categoria del diritto anglosassone (le conventions of the constitution) che ha caratteristiche del tutto simili alle consuetudini costituzionali. Cosa diversa sono invece le norme di correttezza costituzionale, che nel loro insieme costituiscono quello che si potrebbe definire il galateo dei rapporti fra organi costituzionali (e non hanno natura giuridica).
Fonti di cognizione e loro valore
Si definiscono fonti di cognizione quegli atti, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), che sono volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. In questo senso non si tratta di fonti in senso proprio. Nell’ambito delle fonti di cognizione bisogna poi distinguere fra quelle che hanno valore legale (come la Gazzetta Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali) e quelle che hanno valore meramente conoscitivo. Fra queste ultime si segnala la banca dati Normattiva, creata per offrire gratuitamente su Internet tutto il complesso delle norme statali vigenti (nel testo originario, in quello vigente al momento della consultazione, in quello vigente in qualsiasi data intermedia).
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra consuetudini e prassi costituzionali?
- Cosa sono le convenzioni costituzionali e come si differenziano dalle consuetudini?
- Qual è il ruolo delle fonti di cognizione nel contesto del diritto?
Le consuetudini costituzionali sono norme che si impongono a tutte le fonti subordinate se in armonia con il sistema costituzionale, mentre le prassi sono espressioni di regolarità che possono essere derogate in qualsiasi momento, come nel caso della formazione del governo.
Le convenzioni costituzionali sono tentativi di trasposizione di categorie del diritto anglosassone nel nostro ordinamento e presentano caratteristiche simili alle consuetudini, ma non hanno la stessa forza vincolante. A differenza delle consuetudini, le convenzioni non sono norme giuridiche.
Le fonti di cognizione sono atti che non hanno forza normativa e servono a rendere conoscibile il diritto oggettivo. Si distinguono in fonti con valore legale, come la Gazzetta Ufficiale, e fonti meramente conoscitive, come la banca dati Normattiva, che offre accesso gratuito alle norme statali vigenti.