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Concetti Chiave

  • Ogni ordinamento costituzionale si basa sulla produzione di norme giuridiche, distintive tra fonti formali e non formali.
  • Le fonti formali garantiscono la formazione e la conoscibilità delle norme, mentre le fonti non formali si basano sul comportamento giuridicamente vincolante.
  • Esiste una gerarchia delle fonti del diritto, con almeno tre livelli: costituzionali, legislative e regolamentari.
  • Negli ordinamenti a costituzione flessibile, le norme possono avere un grado paritario senza distinzione gerarchica.
  • In alcuni casi, come l'autodichia parlamentare in Italia, possono esserci eccezioni al principio gerarchico delle fonti.

Fondamenti dell'ordinamento costituzionale

Ogni ordinamento costituzionale si fonda sulla produzione di norme giuridiche, a prescindere dalla forma di stato e di governo prescelta. Per questo motivo, in ogni ordinamento statale esistono sistemi di produzione di norme che si fondano sulla distinzione tra fonti formali (fonti atto) e non formali (fonti fatto). La conoscibilità dei due gruppi di fonti è un requisito fondamentale per garantire la certezza del diritto.

Distinzione tra fonti formali e non formali

La fonte atto è regolata da norme che ne assicurano preventivamente la formazione e la conoscibilità da parte dei soggetti che dovranno osservarla; la fonte fatto, invece, viene desunta tramite la verifica, ad opera dell’interprete, di quale sia il comportamento precettivo (giuridicamente vincolante) da seguirsi.

Alcuni ordinamenti prevedono esplicitamente le modalità di produzione del diritto; altri, invece, non prevedono alcuno schema predeterminato per la creazione di fonti normative.

Gerarchia delle fonti del diritto

In ogni caso, ogni ordinamento contiene una pluralità di fonti di produzione del diritto, fra di loro ordinate sulla base di un principio scalare e gerarchico che consente di individuare un rapporto di sovraordinazione e subordinazione. Sulla base di tale rapporto, le fonti ritenute superiori condizionano quelle inferiori, le quali non possono influire sulle prime.

In generale, in ogni ordinamento è possibile individuare almeno tre gradi di fonti:

- fonti relative alle norme costituzionali;

- fonti relative alle norme legislative (primarie);

- fonti relative alle norme regolamentari (secondarie).

La graduazione su tre livelli non è sempre la regola: negli ordinamenti a costituzione flessibile, infatti, non vi è alcuna differenza di grado fra norme costituzionali, legislative e secondarie. A volte, infatti, le norme possono trovarsi fra loro in un rapporto paritario e questo non accade solo in ambito statale, ma anche in quello internazionale: due o più costituzioni statali, ad esempio, sono pariordinate.

Eccezioni al principio gerarchico

Talvolta, anche negli stati in cui vale il principio gerarchico si possono verificare ipotesi di riserva a favore di determinate fonti: si pensi, ad esempio, all’autodichia parlamentare in Italia e ai relativi regolamenti, direttamente subordinati dalla Costituzione (art. 134) e pertanto responsabili della sottrazione di importanti materie alla gerarchia naturale delle fonti dell’ordinamento.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra fonti formali e non formali nel diritto?
  2. Le fonti formali, o fonti atto, sono regolate da norme che ne garantiscono la formazione e la conoscibilità, mentre le fonti non formali, o fonti fatto, si desumono dall'interpretazione del comportamento giuridicamente vincolante da seguire (come indicato nel testo).

  3. Come è strutturata la gerarchia delle fonti del diritto?
  4. La gerarchia delle fonti del diritto si basa su un principio scalare e gerarchico, con almeno tre gradi: fonti relative alle norme costituzionali, fonti legislative (primarie) e fonti regolamentari (secondarie), sebbene in alcuni ordinamenti a costituzione flessibile non ci sia differenza di grado tra queste norme (come descritto nel testo).

  5. Esistono eccezioni al principio gerarchico delle fonti?
  6. Sì, in alcuni stati si possono verificare eccezioni al principio gerarchico, come nel caso dell’autodichia parlamentare in Italia, dove determinati regolamenti sono direttamente subordinati alla Costituzione e possono sottrarre materie importanti alla gerarchia naturale delle fonti (come menzionato nel testo).

Domande e risposte

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